L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Grazie mille Dottore, quindi in linea di massima, se le mie patologie sono uguali alla mia prima visita per il riconoscimento dell’AOI, e ben documentate con nuove visite specialistiche effettuate, ed ovviamente ben visibili su di me dal medico INPS all’atto di visita medica di rinnovo, non dovrei avere problemi per la riconferma dell’AOI giusto? A prescindere dalla visita effettuata per l’invalidità civile. Grazie ancora Dott. Nicolosi!
Buonasera.
Con ordine:
1) i criteri per la valutazione in ambito di invalidità civile e quelli dell’assegno ordinario a volte si sovrappongono, ma possono essere profondamente differenti; pensi ad un orologiaio a cui insorge un modesto tremore alle mani per cui non avrebbe una grande percentuale d’invalidità civile ma la perdita di 2/3 di capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini può essere riconosciuta;
2) in genere il medico che valuta il caso dell’AOI da un occhio al verbale d’invalidità, per confronto e per conferma delle infermità, ma poi deve tener conto dello specifico soggetto e delle sue specifiche mansioni e “adattare” la valutazione al suo caso particolare;
3) in qualche rara occasione purtroppo ciò non accade e conseguentemente la valutazione non è congrua con conseguenti errori valutativi;
4) Le patologie ci saranno ancora, ma è essenziale che siano ulteriormente ridocumentate; la revisione serve a valutare “la persistenza dello stato invalidante” e se manca documentazione medica specialistica “nuova” a supporto potrebbero esserci dei problemi;
5) NON REVISIONABILE significa che lei non sarà sottoposto a visite di revisione in quanto il giudizio è definitivo; naturalmente è sua facoltà, se ci sono i presupposti, richiedere una nuova visita per aggravamento dell’invalidità (se però ci sono nuove patologie o le le precedenti si sono aggravate e se ciò è documentato)
Saluti
Buona sera Egregio Dott. Nicolosi, innanzitutto grazie per la Sua preziosa disponibilità e gentilezza per il servizio che presta e per le risposte sempre professionalmente superlative. Volevo gentilmente porle un quesito. Sono titolare di AOI per capacità lavorativa ridotta di almeno 2/3 da oltre 1 anno in seguito ad un grave incidente che mi ha reso invalido (non le scrivo tutte le particolarità per non rubare troppo spazio) e fra qualche mese dovrò fare la visita di revisione. Nel frattempo, dopo il riconoscimento dell’AOI, ho fatto domanda di invalidità civile. Mi hanno riconosciuto un’invalidità civile del 46 %.
Domande: la percentuale che mi hanno riconosciuto di invalidità civile non potrà in alcun modo inficiare con il rinnovo dell’AOI? O potrebbero esserci problemi?
Posso fare domanda di aggravamento dell’invalidità civile? Secondo Lei potrebbero esserci problemi per il rinnovo dell’AOI visto che per l’invalidità civile mi hanno riconosciuto “solo” il 46 %?
Come posso muovermi per stare tranquillo visto che le patologie che riducono le mie capacità lavorative di oltre i 2/3 ci sono tutte? Non avrebbero dovuto darmi almeno il 70%? Sono criteri di valutazione diversi che non coincidono fra loro? Potranno chiedermi in sede di visita di rinnovo dell’AOI se sono invalido civile e in che percentuale o non c’entra niente?
P.S.: h la mia invalidità civile è non revisionabile, cosa significa?
Grazie infinitamente per le risposte e buon lavoro!
Buonasera.
In ogni caso l’assegno decorre dal mese successivo alla data della domanda e non da quando ha iniziato a lavorare.
Quindi riceverà gli arretrati dei mesi che sono stati necessari per perfezionare la pratica, dal mese successivo alla data della domanda al primo pagamento.
Saluti
Buongiorno.
Impossibile per me rispondere, in quanto sono un medico e non un impiegato amministrativo.
Ma neppure un esperto potrebbe rispondere con così poche notizie.
Il calcolo va fatto verificando l’importo dei contributi versati e questo può essere fatto solo presso un Patronato.
Saluti
Buonasera, in caso di inabilità al lavoro e con il requisito di 5 anni consecutivi di contributi versati, a quanto potrebbe ammontare la cifra del mio assegno di inabilità al lavoro? Vorrei poterlo calcolare, prima di decidere se continuare a lavorare o meno.
Salve vorrei chiederle una delucidazione, io ho eseguito la richiesta per assegno di invalidità ss3, ho eseguito la visita presso l Inps e ora devo attendere la risposta, unica cosa che non mi è chiara perché vedendo su vari siti è discordante, se dovessi ricevere l assegno Di invalidità oltre alla mensilità data in base ai contributi versati e quant altro viene dato con la prima mensilità anche gli arretrati degli anni passati lavorando? Io lavoro da circa 9 anni e non ho capito se con la prima mensilità di assegno di invalidità vengono dati anche gli assegni degli anni arretrati. Grazie per la risposta
Buonasera.
Io sono un medico e il suo quesito è troppo “burocratico” per le mie conoscenze.
La settimana prossima cercherò di farla leggere a qualcuno con maggiori competenze in ambito amministrativo INPS e vedrò di riuscire a darle una risposta affidabile.
Saluti
Egr. Dott.re buonasera
Gradirei un consiglio in merito a quanto le esporrò.
Riconoscimento Contributi Figurativi al fine di poter accedere all’assegno ordinario di invalidità/inabilità. Attualmente usufruisco dell’assegno di Pensione d’invalidità con 80% di circa € 290,00 mensili e purtroppo non ho potuto usufruire , nonostante la malattia diagnosticata, dell’assegno ordinario di invalidità/inabilità che è leggermente superiore ma consentirebbe una vita meno stressante. Purtroppo 6 anni fa sono stato messo in custodia cautelare e mi hanno riscontrato una patologia importante che nonostante la gravità , accertata dalla casa circondariale Area sanitaria, non hanno proceduto al mio ricovero in quanto la stessa Casa Circondariale era considerata dall’Area Sanitaria adeguata a poter erogare le cure pertinenti alla mia delicata patologia. Effettivamente sono ancora vivo e non posso negare che le cure erogate siano state , in concomitanza con la mia voglia di vivere e non soccombere nonostante la realtà non confacente allo scrivente, Adeguate ma nonostante questo ed essendo stato da solo senza far colloqui e senza che nessuno mi aiutasse dall’esterno ho potuto per mantenermi solo dopo mie insistenze e lotte a suon di domandine 393 ed infatti ,rientrati i miei valori, mi è stato concesso di lavorare in questi ultimi 6 anni (ancora non sono definitivo in quanto la mia posizione giuridica a tutt’oggi non è ancora definitiva e quindi come definito dagli Assistenti Sociali e dal Giudice di Prevenzione dovrei essere Innocente ma per questo c’è tempo). Bene il requisito per accedere al beneficio dell’assegno mensile è legato alle ultime tre annualità versate che per il tipo di contratto fattomi dal Ministero di Grazia e Giustizia è previsto un decurtamento , considerati i versamenti minimi, delle settimane lavorate con un riconoscimento pari a circa 1/8 dell’Estratto conto Previdenziale. Ho chiesto la possibilità di integrare i contributi versati ma non è possibile per il contratto di lavoro fattomi dal Ministero di Grazia e Giustizia???!!! Ho chiesto di potermi riconoscere i contributi Figurativi , anche in considerazione che quando sono stato arrestato ero dipendente della ditta sequestrata e che a tutt’oggi non risulta il mio licenziamento, per malattia (dato il caso di specie e che gia’ l’inps ha riconosciuto i contributi Figurativi per casi particolari cioè i periodi passati presso comunità terapeutiche quale la Nesso che è privata???? di persone con una patologia molto meno invasiva della mia) e mi è stato risposto che dalla cartella clinica esibita non ci sono ricoveri ma colo accertamenti?????
Non capisco se sono io a fare la domanda sbagliata o sono loro a far finta di non capire come anche il fatto che nessuno Educatori,Psicologi,Assistenti sociali,Psichiatra e Specialista Malattie nessuno di loro mi ha informato del mio diritto a fare la domanda per il riconoscimento dell’invalidità che al tempo della diagnosi (dopo 4 mesi dal mio ingresso in Istituto) mi avrebbe visto , considerati i valori, e/o riconosciuto Invalido al 100% e pertanto Inabile al 100% con la possibilità in quel momento di poter venire a conoscenza e poter chiedere il riconoscimento dei Contributi Figurativi ad Integrazione a Totale o parziale dato che ero alle dipendenze del Ministero Di Grazia e Giustizia.
Sono spiacente ma sono amareggiato e distrutto e vi chiedo di potermi aiutare e indirizzare consigliandomi cosa fare e cosa chiedere o come formulare la domanda o se ho la possibilità di poter far valere i miei diritti(se ne ho?????!!!), e/o quanto riterrete opportuno consigliarmi e/o indicarmi sul da farsi?????
In attesa di vs. gentile e pronto riscontro porgo distinti saluti.
Buonasera.
L’Assegno ordinario d’invalidità viene concesso se il lavoratore ha “perduto i 2/ di capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini”.
Quindi che lavori o non lavori non è essenziale.
L’importante è la pardita di capacità lavorativa rispetto alle tipologie di lavoro che il soggetto potrebbe fare considerando età, cultura, qualificazione professionale.
Saluti