L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Egregio Dottor Nicolosi, a 5o anni superati,
sono un invalido civile al 100%, (con accompagnamento), per cause psichiche. Volevo sapere da Lei, se, in questa situazione, la mia firma autografa abbia (e se sì, quale) validità legale in atti di
trasferimento a me di beni immobili da parte dei miei genitori e di cessione a mio fratello minore
della mia metà di proprietà dell’appartamento in cui egli vive.
Attendo fiducioso una Sua gentile risposta.
Grazie.
Cordiali saluti.
Raffaele
Buonasera.
Premetto che non esiste un assegno ordinario ridotto, ne del 10%e neppure del 50%.
Ma l’Assegno Ordinario è reddito imponibile, quindi se esiste un’altro reddito è conveniente informare il datore di lavoro che procederà ad effettuare un prelievo di anticpo d’imposta maggiore ogni mese per evitare “traumi” in sede di dichiarazione dei redditi.
Ai fini del riconoscimento dei diritto a percepire l’assegno ordinario d’invalidità è indispensabile che le menomazioni invalidanti siano insorte successivamente all’inizio della costituzione del rapporto lavorativo o, almeno, si siano aggravate durante il rapporto lavorativo stesso.
Nel suo caso possiamo definire le sue menomazioni “precostituite rispetto al rapporto di lavoro” e quindi non sono valutabili ai fini della concessione di assegno d’invalidità.
Per capire meglio, scusandomi per l’eccessiva semplificazione: un lavoratore privo di una mano per un evento di epoca giovanile, che ha iniziato a lavorare già con questa menomazione, dopo 20 anni di lavoro non può richiedere l’assegno d’invalidità perchè è privo di una mano; d’altra parte una menomazione anche lieve nell’altra mano che aggrava pesantemente il deficit funzionale presistente può essere tale da far sussistere i requisiti per la concessione di Assegno Ordinario.
Saluti
Salve, sono nata con una rara malformazione dell’apparato urinario (estrofia vescicale-oggi malattia rara) che ha comportato diversi interventi chirurgici alle ossa pubiche, agli ureteri, ampliamento vescicale. Oggi è per sempre ho possibilità di urinare solo con ausili. Vengo riconosciuta invalida civile permanente all’80% all’età di 18 anni, ovviamente prima di iniziare a lavorare. Da allora la situazione è stabile, a parte sopraggiunti problemi di calcolosi più i meno ricorrenti.
Da 15 anni lavoro come impiegata e ho oggi uno stipendio decente (circa 2000€ netti al mese).
Con queste premesse posso comunque sperare di avere l’Assegno Ordinario di Invalidità, seppur ridotto del 25 o 50% oppure ci sono presupposti per cui l’INPS rigetterà la domanda?
Grazie in anticipo
Buonasera.
Il requisito sanitario è che il lavoratore abbia perduto 2/3 di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
Non esiste alcuna tabella di riferimento e la valutazione medico-legale a volte risente di convinzioni personali del medico accertatore; ma, a parte questo, credo che possano esserci difficoltà all’accoglimento e ha una certa iportanza anche l’efficacia di eventuale protesizzazione. Difficoltà, non impossibilità.
Saluti
Buongiorno Dottore;
Vi illustro la mia situazione, ho 37 anni e fin da piccolo ho sofferto di otiti catarrali con perdita uditiva riscontrata per la prima volta nel 1985 all’età di 5 anni (ipoacusia lieve di tipo misto peggiore a destra), vengo operato lo stesso anno di tonsillectomia.
nel 1991 (11 anni) a seguito di una audiometria viene riscontrata ipoacusia moderata peggiore a destra.
Nel 2016 vengo operato per la prima volta presso l’ospedale Sant’Andrea (Rm) ,orecchio destro con diagnosi ICD9-CM 38110 otite media cronica sierosa,semplice o non specificata. Durante l’intervento chirurgico viene riscontrata l’assenza dell’incudine e viene posizionata una protesi Porp ricavata dalla cartilagine prelevata dal trago. l’audiometria di controllo fatta dopo 30 gg non ha evidenziato nessun miglioramento con diagnosi di ipoacusia mista grave bilaterale peggiore a destra.
Dopo un anno ( aprile 2017) vengo sottoposto ad un nuovo intervento sempre nello stesso ospedale con diagnosi ICD9-CM 3892 sordità mista di conduzione e neurosensoriale. Durante l’intervento viene riscontrata l’assenza della protesi Porp in cartilagine posizionata nel precedente intervento,(corrosa con ogni probabilità). Non avendo l’ospedale a disposizione protesi Porp in titanio mi viene posizionata una protesi Porp in cartilagine equina. L’audiometria di controllo eseguita dopo 30gg evidenzia Ipoacusia grave bilaterale peggiore a destra senza nessun tipo di miglioramento.
Essendo diagnosticate e determinate otite media cronica, ipoacusia grave bilaterale, sordità mista e assenza dell’incudine, volevo sapere se possiedo i requisiti tali per poter inoltrare la domanda All’INPS per l’assegno ordinario di invalidità categoria io.
Svolgo l’attività di commerciante, negozio di arredamento e lavorando con il pubblico ho seri problemi a seguire le conversazioni con i clienti, gestire le vendite.
Grazie.
Buonasera.
Un contratto di lavoro occasionale di 1 ora al giorno non può essere considerato significativo per eventualmente considerarla “riqualificate” e che svolge un lavoro che le permette una esistenza dignitosa.
Oltretutto sicuramente, da quanto lei mi dice, si tratta di una mansione di livello molto inferiore alla precedente.
Le motivazioni di un mancato rinnovo potrebbero essere eventualmente sanitarie, per miglioramento del quadro invalidante, ma sicuramente non perchè lavora un’ora al giorno.
Raccomando di ben documentare le patologie cob documentazione recente.
Saluti
Buonasera.
Le mie competenze sono mediche, con qualche sforamento nella parte amministrativa.
Alla sua domanda non sono in grado di rispodere in modo affidabile.
Saluti
Buongiorno dottore, a mia madre è stato proposto un lavoro con contratto occasionale di 1 ora al giorno per 5 giorni a settimana con retribuzione mensile di circa 180 euro. Essendo titolare dell’IO, è tenuta a consegnare il modello TE10-V al datore di lavoro anche con questo tipo di contratto? Nel modello sono previste trattenute nell’ordine di 3 euro al giorno, in pratica la retribuzione li verrebbe dimezzata oppure è una quota variabile secondo altri parametri?
Infine, visto che mia madre avrà a gennaio la visita per la conferma dell’assegno, dovesse essere assunta con tale contratto prima della visita, potrebbe rischiare di perdere l’assegno? Anche se si tratta di un lavoro occasionale, potrebbe essere confacente alle sue attitudini lavorative considerando che il lavoro perduto per la depressione maggiore nel 2013 era di operaia a tempo indeterminato ad un supermercato, oppure lei ritiene che comunque ci sia un forte declassamento tra quella mansione e quella di addetta alle pulizie di una cooperativa? Non so se per forte declassamento si intenda solo l’aspetto sociale e di prestigio del lavoro, oppure anche l’aspetto economico tra il lavoro perso inizialmente ed un eventuale nuova occupazione? Grazie mille se vorrà delucidarmi in merito anche perchè la questione è molto importante e nel caso mia madre rifiuterebbe questo contratto occasionale nettamente inferiore all’IO che percepisce.
Colgo l’occasione per porgerle auguri di buone feste
Buongiorno dottore, a mia madre è stato proposto un lavoro con contratto occasionale di 1 ora al giorno per 5 giorni a settimana con retribuzione mensile di circa 180 euro. Essendo titolare dell’IO, è tenuta a consegnare il modello TE10-V al datore di lavoro anche con questo tipo di contratto? Nel modello sono previste trattenute nell’ordine di 3 euro al giorno, in pratica la retribuzione li verrebbe dimezzata oppure è una quota variabile secondo altri parametri? Grazie mille se vorrà delucidarmi in merito
La ringrazio e le auguro di nuovo Buone Feste