L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Bunasera.
L’assegno Ordinario di Invalidità è previsto per i dipendenti del settore privato e non per quelli del settore pubblico.
Per i dipendenti pubblici sono previste tipologie di invalidità differenti; dia un’occhiata a questa pagina: https://medisoc.it/invalidita-p-a-inpdap/inpdap-pensione-per-inabilita/.
Saluti
N.B. : sono affetto da disabilita neuro motorie per ridotte capacita motorie e in ambiente di lavoro ho gli stessi carichi dei miei colleghi normodotati.
Gentile Dott. Salvatore Nicolosi
Avrei da chiederle informazioni riguardo assegno ordinario di invalidita. Dunque svolgo attività lavorativa come collaboratore scolastico a seguito assunzione legge 482 con invalidità del 50% presso un ente locale. Dopo appena un anno nel 2000 passo alle dipendenze del ministero istruzione quindi con istanza di aggravamento ottengo il 67%. Le patologie per le quali mi viene riconosciuta l’aggravante sono le stesse che mi hanno dato il beneficio dell’assunzione. A questo punto lei ritiene che ci possano essere i requisiti per presentare la domanda?
Buona giornata
Antonio
Buonasera.
L’indirizzo del mio studio è in questa pagina: WEBMASTER
Saluti
Buonasera.
Troppo poche informazioni per dare un parere.
In via generale, in assenza di notizie sulla sua attività lavorativa e sull’effettiva incidenza funzionale della sua patologia genetica, io sarei prudente.
Consiglio di chiedere un parere ad un medico specialista o esperto in medicina legale prima di fare dei passi che potrebbero danneggiarla.
Saluti
illustre dottore come posso avere un consulto urgente con lei? grazie
ancir@live.it
Buongiorno, leggo con interesse il blog. avrei da chiedere una informazione.
io ho una invaliditò del 100% con accompagnamento e legge 104 comma 3 e legge 68. come diagnosi è malattia genetica di origine sconosciuta. vorrei fare domanda di assegno ordinario di invalidità (IO) perchè ad oggi mi sono subentrate due ernie discali cervicali che mi bloccano molto e mi fanno molto male. presentando questa domanda al l’inps potrebbero mettere in discussione quello che mi hanno già riconosciuto in passato? grazie
Buonasera.
Il nuovo psichiatra naturalmente può conformarsi alla diagnosi precedente, ma può anche modificarla: questo non è affatto prevedibile, come non è precedibile l’esito della domanda di conferma, soprattutto in casi come questi per cui si deve fare una valutazione a distanza in assenza di visita del paziente e senza riferimenti sicuri su ciò che verrà certificato.
Per l’Assegno Ordinario non esiste una tabella di riferimento delle patologie invalidanti e quindi c’è sempre un dubbio sulla valutazione che il medico dell’INPS potrebbe fare.
In ogni caso è sempre opportuno ben documentare le patologie, tutte le patologie.
Saluti
Buonasera.
Esiste una incompatibilità tra le prestazioni economiche dell’Assegno Ordinario e dell’Assegno d’invalidità per percentuale compresa tra 74% e 99%; se in soggetto ha una invalidità civile del 100% possono essere godute entrambe le prestazioni, tranne se non si superano i limiti di reddito previsti per l’invalidità civile.
Si tratta, ripeto, di incompatibilità delle prestazioni economiche, eventualmente il soggetto può sceglere la prestazione più conveniente, ma non esiste una incompatibilità del riconoscimento.
L’invalidità civile da diritto anche ad altri benefici, ad esempio l’esenzione ticket per invalidità maggiore del 67%, e questi possono essere goduti anche in presenza di un Assegno Ordinario d’Invalidità; non esiste alcuna incompatibilità.
Saluti
Buonasera dottore, le scrivo per mia madre 58enne che nel 2013 ha perduto il lavoro a tempo indeterminato che aveva in un supermercato a causa di una grave depressione sopraggiunta dopo la morte di mio padre. Li è stata riconosciuta l’Invalidità civile all’80% con handicap grave della 104 entrambi permanenti con la diagnosi dello specialista di Psicosi affettiva.
Dal 2015 percepisce l’assegno IO che li è stato riconosciuto, in questo caso, con un altra relazione di un altro psichiatra con diagnosi di Depressione maggiore con disturbo di personalità dipendente. La visita durò 5 minuti e dopo le domande canoniche sul lavoro che svolgeva, medicine assunte ecc..il medico disse che avrebbe deciso sulla base della relazione dello specialista, ma forse visto l’aspetto trasandato di mia madre che all’epoca non aveva igiene personale, aveva già deciso dal solo esame obbiettivo.
A inizio 2018, avremo la visita per la conferma o meno dell’assegno IO, mia madre nel frattempo non ha lavorato, se non quest’estate dove ha provato per un mese ad andare a pulire qualche appartamento (vive in un piccolo paese di 2000 abitanti con lavoro pressochè totalmente stagionale) le medicine che assume sono le stesse di tre anni fa, Olanzapina, Mutebon e EN, adesso cura di più la persona, mangia ed obbiettivamente ha un aspetto migliore, anche se continua a far fatica a fare la doccia e a dormire, ha fobia sociale, e anche paura nell’assumere medicinali e fare esami del sangue (che dovrebbe fare essendo affetta da ipotiroidismo).
Volevo chiederle se in questa valutazione dell’invalidità riferita alle mansioni può incidere il fatto che abbia la 104 con connotazione di gravità visto che ha sempre svolto lavori in pubblico (commessa)? Inoltre le volevo chiedere: essendo andato in pensione lo psichiatra che ci aveva fatto la relazione, ce la farà una dott.ssa sempre del CSM, ma è bene, o magari obbligatorio, che scriva una diagnosi conforme a quella della visita scorsa di depressione maggiore o può anche cambiarla?
Mia madre avendo 58 anni, se le verrà confermata l’IO fino al 2021, sarà l’ultimo rinnovo perchè potrà poi anticipare la pensione di vecchiaia con i contributi figurativi accumulati ed andare in pensione 1 anno prima ovvero a 63 anni. Pensa che ci siano buone possibilità di ottenere un rinnovo di altri tre anni dell’assegno? Grazie per la disponibilità
Cordiali saluti