L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Io consiglio sempre di portare con se originali e fotocopie e cercare di consegnare le fotocopie.
Sulla cifra non posso essere esaustivo.
Anche se nel blog vi sono parecchie notizie di ordine amministrativo, le mie competenze sono mediche e a certi quesiti non sono certo di poter rispondere in modo affidabile.
Saluti
Buongiorno
A causa dei miei problemi fisici ( discopatie varie e scarsa sensibilità negli arti inferiori , cosa che mia portato a cadere spesso ed un volta mi sono fratturato lo scafoide del polso dx ) Percepisco l’assegno Ordinario d’invalidità, aspetto di essere convocato a visita a breve . Mi domandavo se era meglio fotocopiare i reperti per lasciarli o portare gli originali ? Poi un’altra domanda , non avendo mai lavorato in questi 3 anni a causa dei miei problemi, la cifra da me percepita rimarrà la stessa oppure no ?
La ringrazio già da ora
Distinti saluti
Bruno Franchi
Buonasera.
Mi chiede veramente tanto.
I motivi possono essere diversi.
1) da quanto ho capito, lei è stata assunta come disabile ai sensi della legge 68/99; quindi, già prima di iniziare a lavorare aveva delle patologie, cosiddette “precostituite”; queste patologie non possono essere considerate ai fini della valutazione del grado di invalidità necessario per ottenere l’Assegno; si considerano solo nuove e sopravvenute patologie ed, eventualmente, gli aggravammenti delle vecchie patologie (che però si devono dimostrare); quindi potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo perchè non ho notizie) che queste nuove patologie non siano sufficienti a far superare la soglia di invalidità necessaria;
2) non ha prodotto documentazione affidabile e completa per dimostrare quali sono le sue infermità;
3) sono state chieste informazioni al datore di lavoro che però non ha risposto nei termini che lei riferisce (lavoro semplice e non faticoso)
4) il medico INPS non ha ben compreso quali sono le sue difficltànello svolgimento delle sue mansioni reali.
5) … etc.
In sostanza una risposta affidabile e certa, a distanza, non può essere data.
Saluti
Buonasera dottore, possiedo un invalidità del 70% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%. Sono impiegata presso una multinazionale da 19 anni. Ho presentato 2 volte domanda per l’assegno ordinario d’invalidità,ma mi è stata rifiutata,perché non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Aggiungo che ho la legge 68/99 dove vi è segnalato “lavori non gravosi “. Il mio lavoro è piuttosto pesante ,perché consiste nel caricare sui banchi di un ipermercato detersivi, candeggina e quant’altro. Mi riesce a spiegare come mai la mia domanda è stata rifiutata? Grazie anticipatamente.
La ringrazio nuovamente,
Cordiali saluti
Buonasera.
NO. Il requisito dei 3 anni di contribuzione negli ultimi 5 anni si considera comunque sussistente se era presente alla data della prima concessione.
Sarebbe un paradosso se l’Assegno venisse revocato perchè, a causa delle scadenti condizioni di salute, durante il periodo di percezione dell’assegno non aveva potuto lavorare.
Consiglio: valuti la possibilità di presentare, contestualmente, istanza di Pensione di inabilità ( Pensione di Inabilità INPS )
Saluti
Buongiorno Dr. Nicolosi,
La ringrazio innanzitutto per la sua disponibilità nel rispondere ai quesiti.
Le scrivo per un chiarimento in merito alla seguente situazione: mio padre, a seguito del suo licenziamento, ha fatto domanda per assegno ordinario di invalidità, a causa di una situazione di cirrosi epatica associata a epatite B e D, ipertensione portale ed emocromatosi. La domanda è stata accolta tre anni fa.
Nell’ultima risonanza è risultato inoltre un nodulo compatibile con HCC. È sottoposto, ormai da anni, a controlli epatologici ogni tre mesi.
Qualche settimana fa, allo scadere dei tre anni, ha fatto domanda per conferma dell’assegno ordinario per ulteriori tre anni (presentando documentazione aggiornata in merito al peggioramento della situazione epatica dovuto al nodulo compatibile con HCC).
La mia domanda è la seguente: potrebbe il medico legale Non confermare l’assegno per altri tre anni poiché lui non ha lavorato nei tre anni in cui ha percepito l’assegno ordinario di invalidità?
Mio papà ha 59 anni, ha lavorato 35 anni e negli ultimi tre ha percepito l’assegno ordinario.
Ha un’invalidità civile dell’80 %.
Grazie anticipatamente.
Buonasera.
La validità è di 3 anni in quanto dopo 3 anni la prestazione si interrompe e lei deve presentare una specifica istanza di rinnovo.
Ma l’INPS ha la facoltà di controllare se il lavoratore riacquisisce le sue capacità lavorative in anticipo rispetto alla scadenza e in caso positivo di revocare la prestazione.
Saluti
Buongiorno, vorrei gentilmente sapere perché l’INPS mi scrive revisione ad un anno e validità di tre anni, le due cose non vanno in contrasto? Ad ogni modo questa revisione ad un anno che dovrei fare richiede una domanda da parte mia o devono chiamarmi loro?
Buonasera.
Per l’assegno ordinario di invalidità servono almeno 5 anni di contributi totali (e lei sembra li abbia) e 3 anni di contributi negli ultimi 5, o meglio, 156 settimane, quindi dovrebbe lavorare per almeno 3 anni prima di poter presentare questo tipo di istanza.
Ma lei non mi ha detto l’età; se ha più 60 anni e 7 mesi e almeno 20 anni di contributi totali, potrebbe tentare la carta della pensione anticipata di vecchiaia (vedi questa pagina: .
Ma gli avvocati di queste cose raramente sono informati, ad eccezzione di quelli che si occupano a tempo pieno del ramo previdenziale. I patronati e i medici esperti o specialisti in medicina legale in genere sono molto più informati.
Circa la validità del part-time ho dei dubbi; meglio chiedere ad un patronato di buona qualità (INCA, EPASA, ITAL, sono solo alcuni che mi vengono in mente, me ce ne sono sicuramente altri).
Saluti