L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno, avendo un glaucoma ad angolo aperto ridotte capacità uditive, cardiomiopatia ipertrofica e perimiocardite acuta ci sono possibilità che venga accolta la domanda? Grazie
Grazie infinite
Buonasera.
In tutto quello che le hanno detto, forse (sicuramente) in modo non molto “elegante”, una cosa è corretta: i criteri per la valutazione in ambito di invalidità civile e pensione di invalidità contributiva sono differenti.
In invalidità civile esiste comunque una tabella, anche se molto incompleta, che è uguale per tutti e non tiene conto ne del reddito, ne del titolo di studio e neppure del tipo di lavoro.
Nella pensione contributiva, come è l’assegno ordinario d’invalidità, si tiene conto delle “occupazione confacenti alle attitudini”, quindi è una valutazione con una maggiore personalizzazione … che però lascia spazio a personalismi valutativi a volte non corretti.
In questo caso il ricorso è sacrosanto e le possibilità di accoglimento sono significative.
Non sempre il reddito ha una significatività ai fini della concessione, tranne nel caso di incremento del reddito per riqualificazione professionale con cambio mansioni.
Sul problema estero-assegno non so darle risposta, non fa parte delle mie competenze.
Saluti
Buongiorno Dottore,
ho presentato un mese fa domanda per assegno ordinario invalidità. Mi è stata diagnosticata sclerosi multipla in forma recidivante remittente nel 2010 EDSS 2.5. Nel 2011 ho fatto richiesta invalidità che mi è stata riconosciuta al 70% con riduzione capacità lavorativa dal 34% al 73%, portatore di handicap (comma 1 art. 3). Nel settembre 2016 a rinnovo invalidità la percentuale è stata abbassata al 67% non più revisionabile dichiarando verbalmente che le precedenti commissioni mediche avevano sbagliato. Non ho fatto ricorso perché ormai troppo mortificata dagli atteggiamenti che hanno sia le strutture ospedaliere che altre istituzioni. Questo solo per spiegarle un attimo la mia situazione inps. Oggi in appuntamento con inps per visita con commissione medica (a parte il fatto che in visita mi hanno solo auscultato il cuore) mi è stato detto che probabilmente non sarei rientrata nei requisiti per assegno perché comunque posso lavorare con difficoltà ma posso farlo (e su questo siamo d accordo, il problema è che da due anni sono disoccupata e ho quasi 50 anni) e che comunque i parametri di percentuale per l assegno sono diversi da quelli dell invalidità e che se la domanda dovesse non essere accettata posso fare ricorso. Ma l assegno ordinario di invalidità non viene dato anche a lavoratori basta che non superino un certo reddito annuo? Dovesse essere rigettata la domanda mi consiglia di fare ricorso? E se fosse accettata, dovessi trasferirmi all estero per disperazione alla ricerca di un lavoro l assegno essendo contributivo verrebbe mantenuto? La ringrazio anticipatamente per la risposta e mi scuso per il lungo messaggio.
Buonasera.
A distanza, in assenza di visita del paziente e consultazione della documentazione medica, questo tipo di domande non può trovare risposta.
Se fosse così semplice basterebbe inserire i dati in un programma del PC e ottenere il risultato, ma … in realtà una valutazione medico-legale su questa materia non è affatto semplice.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi,
volevo esporLe il mio caso, io sono cieco da un occhio a causa di un incidente stradale del 1989 e dopo ben tredici interventi (trapianti, valvola etc.) a tutt’oggi ho un visus pari a zero, soffro di artrosi degenerativa alle mani ed ho un tumore alla vescica del quale ho già avuto due recidive.
Svolgo attività lavorativa di impiegato presso un Ente regionale (Sicilia). Ho presentato domanda di riduzione della capacità lavorativa al fine di percepire l’assegno. In prima istanza mi è stata rigettata. Ho fatto ricorso e aspetto il responso della visita. Volevo chederLe se con il mio quadro clinico Lei ritiene che io abbia diritto all’assegno e i caso di responso nuovamente negativo se mi consiglia di proporre causa davanti al Giudice del Lavoro.
Grazie per una Sua gentile risposta.
Buonasera.
E’ definitivo in quanto non è più necessario presentare istanza di rinnovo ma l’INPS può verificare, quando vuole, la “sussistenza dello stato invalidante” chiamando a visita di revisione.
Saluti
buongiorno mia moglie percepisce un assegno di invalidità dal 2010….a maggio 2016 e stata chiamata a visita di revisione (quindi 3 volta diventa definitiva)…..non hai mai ottenuto una risposta ma ha continuato a percepire l’assegno…..mi rivolsi a un sindacato e mi disse che ormai era diventato definitivo……oggi a distanza di un anno le hanno mandato un invito a nuova visita per il mese di giugno……volevo chiederle ma dopo tre volte non diventa definitivo? o questi possono sempre chiamare in qualsiasi momento? grazie e buona giornata
Buonasera.
Iniziamo dalla fine: in assenza di specifica istanza la pensione ordinaria d’inabilità non può essere concessa; non esiste alcuna autonomia dei medici INPS in questo caso.
Circa i tempi, nella mia città sono abbastanza rapidi e, tranne per casi particolari per cui viene richiesto un parere a qualche medico specialista in quel momento assente, in una settimana al massimo l’istanza viene decisa.
Saluti
Egregio dott. Nicolosi buonasera, alcuni giorni fa mi sono presentato a visita presso l’INPS per conferma dell’assegno ordinario d’invalidità (terza) volevo gentilmente sapere se ci sono dei tempi che i medici devono rispettare per esprimere il loro giudizio o è loro facoltà prendersi tutto il tempo che loro reputano necessario? Inoltre, possono i medici dell’Inps anche se non è stata fatta domanda e sulla base della certificazione medica prodotta compreso certificato della commissione medico legale ASL di inidoneità alla mansione specifica in operaio tipografo,e commissione medico legale Inps che ha accertato permanente inabilità generica al lavoro con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani di vita , riconoscere autonomamente la pensione ordinaria di inabilità? La ringrazio anticipatamente per la sua eventuale cortese risposta e la saluto cordialmente