L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
A mia conoscenza l’INPS non si accupa di segnalare alle Commissioni per le Patenti eventuali problematiche di salut, tanto più che lei ha già subito un declassamento.
Circa la “lieve epatopatia” non ha alcuna influenza sulla capacità di condurre un’autovettura e quindi non crea problemi sulla patente di guida.
Se lei intende dire che teme che i medici INPS possano pensare che lei sia un soggetto che assume sostanze d’abuso, se non esistono certificazioni in questo senso i medici INPS non faranno alcuna indagine suppletiva e, per la verità, perfino della lieve epatopatia non terranno conto in quanto viene considerata assolutamente ininfluente sulle capacità lavorative.
Buongiorno.
Il fatto che si siano “riservati di valutarlo suggerendo di allegarli nell’eventualità di un ricorso” non depone bene.
E’ possibile che l’orientamento del medico dell’INPS non sia stato favorevole.
Ma il ricorso in effetti, anche con l’aiuto di un consulente medico legale di in patronato, spesso permette di raggiungere l’obiettivo.
Saluti
Egregio Dott.Nicolosi, la visita si é svolta esattamente come Lei ha previsto. Mi lascia perplesso solo il fatto che, non avendo allegato gli esami ma solo il certificato medico relativo all’osteoartrosi, si sono riservati di valutarlo suggerendo di allegarli nell’eventualità di un ricorso. Grazie. Cordiali saluti.
Buonasera.
La visita per concessione di Assegno Ordinario d’Invalidità, quella che in sigla viene chiamata AOI, viene effettuata da un medico INPS.
Nella mia zona molto raramente i medici INPS si accontentano di valutare solo la documentazione e generalmente effettuano una visita approfondita, tranne nei casi in cui la visita è chiaramente inutile in quanto con evidenza è una istanza esagerata o, viceversa, la patologia è molto evidente e benissimo dicumentata.
Viste le sue patologie è probabile che venga visitato con una certa accuratezza e “interrogato” sulle sue mansioni lavorative, importantissime al fine di valutare la perdita di capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini.
Saluti
Egregio Dott. NICOLOSI, ho 58 anni e da più di 30 lavoro nelle comunità per la riabilitazione psichiatrica. Ho riconosciuto il 50% di invalidità e legge 104 art3 comma 1 per dt2, Ipertensione, IRC moderata dopo nefrectomia sx, reazione depressiva prolungata. Negli ultimi due anni si sono aggiunte una osteartrite a mani e piedi e la rottura del LCA dx per un infortunio sul lavoro. Il patronato che ha curato la pratica INAIL mi ha fatto presentare la domanda di aggravamento dell’invalidità e della 104 e la richiesta di AOI. Vorrei un suo parere e capire come si svolge la visita per l’Assegno, che avró il 3 gennaio: prevede solo l’acquisizione della documentazione o anche una vera visita ed é possibile, per me, descrivere il mio lavoro,molto impegnativo e stressante sia fisicamente sia psicologicamente, per spiegare i motivi della richiesta di AOI? Grazie.
Dottore un’altra domanda per favore: il medico curante, oltre alla mia patologia all’arto inferiore, sul certificato SS3 ha indicato anche una “lieve epatopatia cronica in compenso”. Cosa vuol dire? Potrebbe avere quest’ultima patologia delle conseguenze sempre sulla patente o non c’entra nulla? Il medico curante mi ha detto che può essere causata anche dall’assunzione di farmaci che prendevo per la gamba, dalle centinaia di punture fatte e dall’alimentazione, ma il mio timore è che i medici dell’inps possano “carpire” altre informazioni non corrette nel mio caso. Lei cosa mi consiglia? Grazie mille…;-)
Buongiorno Dottore, innanzitutto grazie per le Sue risposte esaustive e per la Sua disponibilità. Volevo porLe dei quesiti. Sono un impiegato amministrativo, settore privato, in sevrvizio da 10 anni con mansioni di addetto amministrativo (Ufficio). Un anno e mezzo fa ho avuto un incidente automobilistico con frattura scomposta da scoppio piatto tibiale. Sono stato operato 3 volte, per la riduzione della frattura ma ad oggi non riesco ancora a deambulare. L’ortopedico mi dice che come soluzione estrema dovrei fare una protesi del ginocchio. Quindi secondo lui non camminerò più senza stampelle. 1) Con questi requisiti, posso chiedere l’assegno ordinario di invalidità? 2) La mia capacità lavorativa è si ridotta, ma non totalmente, ad esempio non posso alzare pesi, recuperare da solo documenti, e tutte le altre cose che implicano l’uso delle mani mentre sono in piedi. 3) Solo ed esclusivamente con la domanda di assegno ordinario di invalidità, l’INPS in sede di visita, ha facoltà di inviare il soggetto esaminato a visita medico-legale di revisione per la patente di guida? Questa è una domanda che mi interessa particolarmente. (Premetto che già ci sono stato però dopo l’incidente e la commissione medico-legade patenti mi ha riclassificato la patente che avevo in patente speciale con le dovute limitazioni. Se l’INPS dovesse chiedere qualcosa riguardo la patente, basta già la documentazione in mio possesso o sarei costretto a fare un’ulteriore visita medico-legale per la patente, successiva alla visita dell’INPS?
Dottore, La ringrazio particolarmente per la disponibilità e spero mi risponda quanto prima. Grazie e buona giornata!
Buonasera.
A distanza non sono in grado di darle una risposta affidabile circa la percentuale di invalidità civile riconoscibile, ma se ne ha i requisiti amministrativi, 3 anni di contribuzione negli ultimi 5 anni, ritengo che l’istanza per assegno ordinario d’invalidità, per un caso come il suo, sia una scelta migliore e con maggiori probabilità di accoglimento.
Saluti
salve dottore ho 34 anni e 19 di contributi come meccanico di automezzi
nel 2010 anno in cui mi sono messo per conto mio sono stato operato per un ernia espulsa l4 l5 e poi una prima un distanziatore interspinoso poi una stabilizzazione dinamica e poi una revisione dell impianto sostituito con artrodesi posteriore l4 l5 con viti e barre più sostituzione disco con protesi.
poi i problemi sono apparsi al livello più basso e quindi nuovo intervento di artrodesi anteriore per l5 s1 con sostituzione del disco con protesi e sempre viti e barre
ad oggi ho subito 6 interventi tra l4-l5-s1
al lavoro quando va bene duro 6 ore anche se la media è di 5 ore e torno a casa sfinito
la vita è cambiata in tutto a casa riesco a fare più poco perché quando esco da lavoro devo stare fermo per il dolore lombare e sciatica sulla gamba sx
volevo fare richiesta per invalidità civile che punteggio pensa mi verrà assegnato ?
grazie stefano
Buonasera.
L’assegno Ordinario d’invalidità è concedibile anche ai disoccupati purche abbiano almeno 5 anni di contributi totali ed almeno 3 anni di contributi negli ultimi anni.
Ma esiste incompatibilità con il sussidio di disoccupazione.
Saluti