L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Direi che ha buone possibilità
saluti.
Buonasera.
Come avrà letto sopra, la valutazine viene effettuata tenndo conto delle “occupazioni confacenti alle attitudini”, cioè dell’incidenza funzionale della patologia sulle attività lavorative teoricamente svolgibili dal richiedente. Insomma, un muratore e un impiegato di banca vengono valutati in modo assolutamente diverso.
Nel suo caso è difficile comunque dare una risposta, anche perchè bisogna valutare la condizione attuale del trapianto e gli eventuali problemi procurati dalla terapia immunosoppressivachesicuramente sta facendo.
In ogni caso … se dovesse presentare la domanda e poi non dovesse essere accolta non ne avrebbe alcun danno.
Saluti
Salve dottore volevo una delucidazione su l’assegno ordinario.io sono stato trapiantato di rene e nel 2015 e già prima riconosciuto invalido civile al 75 %.ho più di 18 anni di contributi e un cud di 21000 euro.vorrei fare la domanda,ho possibilità di successo?grazie
Dott Nicolosi buonasera volevo esporle la mia situazione sono affetto da varie patologie,coxartrosi marcata entita 4 ernie sacrali un ponte coronarico con interessamento dell’ilva e ho scoperto da 2 anni a questa parte di avere contratto, dopo aver avuto un’incidente nel 96 e vari interventi ortopedici che ho affrontato in quel periodo,un’osteomielite cronica alla tibia sx,premetoo che dal 2014 ho dovuto affrontare 5 interventi di pulizia e tutt’ora sto effettuando dei cicli di antibiotici per contenere questa malattia,l’anno scorso ho dovuto dimettermi dal lavoro in quanto ho superato il limite dei 180 giorni rimborsabili per malattia(lavorando per una ditta a carattere famigliare ho potuto in seguito essere riassunto per chiamata diretta)ma oggi mi ritrovo di nuovo a dover affrontare l’ennesimo intervento volevo chiederle se sussistono i presupposti per poter presentare domanda per l’eventuale assegno di invalidita legge 222/84,ho 57 anni e 34 anni di versamenti continuativi.sono un’autista di mezzi pesanti.La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilita
Infatti sono stato mandato a visita specialistica, Il dottore si limita a chiedere solo dati anagrafici , accetta solo il certificato ASL fatto con esami strumentali, rifiutando gli altri eseguiti presso la Federico II, dicendo che il medico in cura da anni è da cambiare in quanto non è riuscito a guarirlo. Tutto la visita 10 Minuti. Il certificato riferito al diabete sempre ASL , con tutte le patologie elencate non l’ha voluto vedere. Adesso presenterò ricorso facendo presente anche quanto detto da lui (ero con testimoni).
Grazie e saluti
Buinasera.
Una valutazione medico-legale, per un caso come il suo, è difficoltosa anche avendo a disposizione la persona interessata da visitare e tutta la documentazione medica in visione.
Impossibile quindi dare un parere a distanza.
Saluti
Buonasera Dottore mi è stat respinta l ‘ assegno ordinario di invalidità con certificazione di grave depressione fatta dall ASL , e diabete mellito da 25 anni con complicazioni di retinopatia.
Volevo un suo parere. Sono impiegato lavoro da 38 anni .
Buonasera.
Credo il problema non esista.
La valutazione sotto l’aspetto della patente di guida e della compatibilità con le sue patologie è stata già fatta e la commissione INPS non ha alcuna competenza su questo campo.
La commissione INPS comunque, a mia conoscenza, almeno dalle mie parti, non fa questo tipo di segnalazioni; sono le commissioni ASP (o USL) a fare le segnalazioni.
Saluti
Buonasera, vorrei porLe gentilmente una domanda dottore: devo fare la visita alla commissione medica INPS, la diagnosi (certificato SS3) è la seguente: lieve epatopatia cronica in compenso. Trauma multiplo con frattura del piatto tibiale ed infezione della ferita post operatoria (operazione luglio 2016) e tuttora in corso, con guarigione per seconda intenzione. Riduzione della flessione dell’articolazione del ginocchio. Uso di bastoni bilaterali per la deambulazione. Praticamente è un anno e 2 mesi che ho avuto l’incidente, ma a quanto pare non riesco a camminare (dopo 4 operazioni). Cosa mi consiglia fare? Per quanto riguarda l’epatitopatia cronica, c’è qualche rischio che vado a correre quando verrò sottoposto a visita? Nel senso, la patente non possono toccarla giusto? Per quanto riguarda l’arto, già ho fatto una visita alla commissione medica locale per le patenti, la quale mi ha giudicato idoneo, però con patente speciale, convertendomi la mia, per via dell’arto inferiore non più guarito. Quindi la visita alla commissione patenti già l’ho fatta, ma vorrei sapere, andando a visita alla commissione inps, per l’epatitopatia, mica potrebbero farmi qualche altro tipo di problema? Penso di no, visto che è “in compenso”, come risulta dal certificato SS3 (io presumo che sia dovuta ai numerosi farmaci che ho dovuto assumere per via della gamba). Grazie mille dottore, gentilissimo e buona giornata.
Salve, vorrei sapere se l’assegno di invalidità temporanea spetta anche ai disoccupati e se le procedure per ottenerlo sono uguali a quelle
per il lavoratore