L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Io ci proverei.
Saluti
Buonasera,ho 61 anni e 36 di contributi ,sono invalido 100% con accompagno fino a maggio2019 in quanto malato oncologico , tumore al polmone 4° stadio in terapia con il nivolumab e percepisco AOI da luglio 2015.La mia attività lavorativa è di promozione finanziaria come libero professionista. Il mio quadro clinico attuale se pur stabile per quanto riguarda il polmone si è purtroppo evoluto con due metastasi celebrali trattate con radioterapia mirata. Lavorativamente mi faccio accompagnare da mia moglie perché non mi sento sicuro nella guida in quanto ho dei sbandamenti continui.La mia domanda è , lei crede che la richiesta di aggravamento per ottenere la pensione di inabilità possa avere successo ? Grazie e complimenti
Buonasera.
No, un certificato modello SS3 non può essere corretto, ma devo dire che se l’errore è una patologia che manca in diagnosi il medico INPS terrà comunque conto della documentazione specialistica che lei produrrà durante la visita e comunque farà una valutazione globale, indipendentemente da ciò che è scritto nel certificato.
SALVE,IL MIO MEDICO CURANTE HA SBAGLIATO IL CERTIFICATO SS3,CHE HO GIA’CONSEGNATO AL PATRONATO CHE A SUA VOLTA MI HA ?FATTO LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ALL’INPS.PUO’ESSERE RETTIFICATO.
Buonasera.
Da quanto mi dice, per la conferma dell’Assegno non dovrebbero esserci problemi.
Ma se lei non lavora, addirittura potrebbe provare a presentare un’istanza di Pensione di Inabilità per cui non è prevista scadenza. Ma non sono in grado di valutare la convenienza economica di questa istanza e per questo dovrebbe rivolgersi ad un patronato.
Circa la la carenza di surroga, credo che non funzioni così, ma il mio è un parere non affidabile in quanto non sono un avvocato.
Saluti
Buongiorno dottore io percepisco già dal 2011 l’assegno ordinario di invalidità nel corso di questi anni sono stato sottoposto a varie revisioni sanitarie compreso il rinnovo, tutte sempre favorevoli, (premetto che fino ad agosto 2014 ero in malattia esaurendo il comporto) successivamente l’azienda mi ha mandato a verifica medico legale presso la Asl per l’idoneità alle mansioni specifiche e generiche, e la commissione mi ha giudicato permanentemente inidoneo alla mansione specifica e generica per mesi 6 (?) in operaio tipografo con licenza media, quindi insieme alla documentazione sanitaria aimè molto nutrita e nuova, posso far valere presentandola anche questa documentazione appena citata utile alla eventuale conferma? inoltre siccome ho una invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento revisionata da qualche mese, può essere utile ai fini valutativi presentandola? può essere utile ai soli fini diagnostico valutativi al medico legale Inps che dovrà visitarmi? Inoltre siccome questa mia condizione è stata generata da un errore chirurgico molto grave avendomi inserito due viti transpeduncolari all’interno del canale vertebrale procurandomi lesioni degli involucri meningei e midollare con ampia fistola liquorale e conseguente paraparesi bilaterale, quindi e concludo nella sciagurata ipotesi di una non conferma posso reclamare in eventuale ricorso giudiziale la loro carenza nella facoltà di surrogarsi verso terzi così come prevede la legge ed avere assicurata comunque la prestazione? la ringrazio anticipatamente per una sua eventuale risposta
Buonasera.
Per darle una risposta affidabile bisognerebbe conoscere meglio il suo caso, compreso il tipo di trattamento e la situazione ematologica attuale.
Ma visto che ha un’invalidità dell’80%, ha valutato la possibilità di richiedere la Pensione Anticipata di Vecchiaia (vedere QUI)?
Se ha i requisiti amministrativi tenterei questa strada.
Saluti
Grazie Dottore, sicuramente ricorreremo in giudizio tramite un CAF, tanto l’aria temo sia quella.
se vuole la terrò aggiornata sull’evolversi della questione.
Buonasera.
In effetti per l’assegno ordinario d’invalidità il verbale è on-line e viene firmato solo da un dirigente medico che ha tutta la responsabilità della trattazione del caso, salvo comunque visto del primario prima della sua chiusura.
Questo verbale poi non viene inviato al lavoratore ma resta agli atti dell’INPS.
Per giunta non c’è alcuna possibilità di confronto con una tabella valutativa di riferimento, che infatti non esiste, e quindi non è strano che la valutazione finale poi non sia condivisibile.
Ma è prevista la possibilità di ricorrere avverso il giudizio di non accoglimento dell’istanza con l’assistenza di un medico di fiducia e per questo ci si può anche rivolgere ai patronati meglio organizzati.
Saluti
chi ha lavorato nel cinema sa benissimo che non si lavora con una solo azienda ma, ogni lavoro è quasi sempre una produzione diversa e quindi i moduli di chiarimenti da inviare sarebbero centinaia, sempre che le produzioni siano ancora operative e non siano fallite.
la vedo complicata, ad ogni modo la visita l’ha fatta da circa un mesetto, non c ‘era nessuna commissione ad attenderla ma solo una dottoressa che compilava un modulo on line di cui non abbiamo nessun riscontro sul contenuto, figuriamoci.
siamo in attesa degli esiti.
grazie per la risposta.