L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno dottor Nicolosi
Io sono ammalato da 8 anni di leucemia mieloide cronica, le cure a cui sono stato sottoposto per questa malattia mi hanno creato sempre problemi di intolleranza, nonostante tutto ho potuto lavorare ugualmente fino al settembre 2015, da allora la situazione è peggiorata (dolori in tutto il corpo, vertigini, stanchezza,passo diverse ore al giorno disteso, non mi reggo in piedi). A causa di questi problemi dopo 6 mesi di malattia ho perso il lavoro in fabbrica, ho maturato 40 anni di contributi. Ero invalido al 70%, ho chiesto l’ aggravamento e mi anno dato l’ 80%. Sicuramente con l’ aggravamento dell’ invalidità, il certificato del medico lavoro che attesta l’ impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro e il certificato rilasciato in ematologia che attesta questi problemi di intollerabilità alla cura, potrò avere l’ assegno ordinario di invalidità. Io temo al momento del rinnovo dell’ assegno dopo 3 anni che non mi venga confermato, perché allora non avrò certificati medici recenti da presentare, salvo quello rilasciato in ematologia, temo sia troppo poco per convincere la commissione medica dell’INPS a prorogare l’assegno.(Devo precisare che la cura a cui sono sottoposto è per tutta la vita, e non ci sono altri farmaci per me).
Io attualmente ho fatto la domanda per la NASPI per 2 anni (sono pochi soldi, ma almeno ho i contributi figurativi).Per il resto fino alla pensione anticipata pagherei i contributi volontari e tra 4 anni sarei a posto, ma perderei gran parte del TFR.
Secondo Lei, mi conviene richiedere l’ assegno di invalidità e sperare bene, oppure andare sul sicuro pagando i contributi figurativi mancanti?
La ringrazio anticipatamente e le auguro ogni bene.
Buongiorno.
Il suo è un quesito con di tipo essenzialmente burocratico.
Le mie competenze sono di tipo medico, ho conoscenze di tipo burocratico nell’ambito di vari ambiti della medicina legale ma non arrivo a tanto.
Per questo quesito, producendo tutta la documentazione amministrativa in suo possesso, può recarsi preso un patronato.
Saluti
Buongiorno Dottor Nicolosi,
beneficio dell’assegno Aoi con il 70 % di invalidità.
Ora la mia invalidità civile è passata al 100%. La revisione della pratica AOI è prevista per luglio 2018.
Mi conviene chiedere la trasformazione dell’AOI in pensione visto che il mio datore di lavoro mi offrirebbe una buonuscita per alzare i tacchi ?
Da licenziata potrei usufruire cmq dell’assegno AOI ma perderei l’eventuale pensione perché non avrei più i contributi triennali ?
Grazie per l’attenzione.
Buonasera.
Nel caso di Assegno ordinario d’invalidità e/o di pensione di inabilità INPS non arriva nessun verbale.
Si ha solo la risposta sull’accettazione o sulla non accettazione dell’istanza.
Per la malattia, che io sappia, ne ha diritto.
Saluti
Buonasera.
L’anemia sideropenica nella stragrande maggioranza dei casi è acuta, soprattutto se i valori di emoglobina sono inferiori a 10 mg/dl; naturalmente esistono eccezioni, ma in questo caso l’anemia rappresenta un sintomo piuttosto che la malattia in se.
In genere le commissioni non valutano affatto o comunque valutano con percentuali basse, questo tipo di anemie, soprattutto tenendo conto che le patologie per essere valutabili devono essere croniche e non acute.
Una broncopolmonite ad esempio non è considerata invalidante, è una malattia; una bronchite cronica invece può essere valutabile.
Tenga conto anche che per arrivare al minimo necessario per l’assegno, quindi il 74%, considerando che il sistema di somma non è matematico, ma riduzionistico, per arrivare al 74% partendo da 47% serve una patologia da 50% e l’anemia sideropenica, anche se valutata, mai verrebbe valutata tanto.
La risposta quindi, a mio parere, è negativa
Saluti
Buonasera volevo sapere se una persona diabetica gia con il 47% d invalidita e ora anche con un anemia sideropenica ha diritto all assegno .Grazie
Buonasera.
A mia conoscenza non è previsto il pensionamento anticipato del coniuge o comunque del parente convivente di un soggetto con handicap in condizione di gravità.
Sono previsti congedi straordinari e soprattutto un congedo retribuito di due anni (per questo può andare in QUESTA pagina dell’ottimo sito handylex.org).
Probabilmente i requisiti per l’indennità di accompagnamento ci sono, maa distanza è impossibile dare un parere affidabile.
Saluti
Giuliano 26/ agosto 2016 Buongiorno dott.NICOLOSI. Ho compiuto 70 anni il 15/8 sono INV. CIV. 100% e mi é stata riconosciuta la legge 104, devo essere aiutato ad alzarmi se sono seduto, soffro di epilessia che controllo con famaci, ma basta un giorno che dimentico di prendere i farmaci che il giorno dopo ho una crisi. Ho entrambi i ginocchi da mettere le protesi ma mi é stato consigliato di operarmi l’aorta addominale prima, che ha raggiunto i 4,7 m/m di diametro. Ho L 5 che é scivolato su S1 di 1,5 cm e non riesco a camminare, per questo uso il deambulatore per andare in bagno, ma devo avere qualcuno che mi aiuta ad alzarmi. Faccio fatica a respirare perché ho un polmone bolloso e mi aiuto con PORTOLAC spray ogni 6 ore ma non mi bastano, faccio tre passi e mi devo fermare perché faccio fatica a respirare. Chiedo se mia moglie può chiedere la pensione anticipata, PER SEGUIRMI, ha 59 anni e 32 di contributi e se io posso chiedere l’accompagno. Grazie della sua risposta dott,NICOLOSI.
Buongiorno.
Il ricorso avverso il verbale deve essere effettuato entro 6 mesi dal ricevimento del verbale, ma, a mia conoscenza, per il ricorso amministrativo avverso i negati benefici ci sono 3 anni di tempo … ma io non aspetterei tanto.
grazie, difatti ho provato a farlo, ma arrivato alla fase di caricamento sul portale del ricorso non ho più saputo come procedere, voglio solo chiedere un ultima cosa, sono ancora in tempo per fare ricorso amministrativo, visto che il verbale di invalidità è del 02/11/2016? penso di si altrimenti non mi faceva andare avanti il sito inps fino alla conclusione.