L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
In questa pagina sono indicati i requisiti indispensabili per ottenere l’assegno d’invalidità
I requisiti amministrativi, li ho elencati ma li ripeto, sono che il lavoratore abbia versato all’INPS almeno 5 anni di contributi nell’arco della sua vita lavorativa e di questi almeno 3 negli ultimo 5. Lo stesso per la Pensione d’Inabilità.
Circa il requisito sanitario, anche questo indicato ma lo ripeto, è necessario che il lavoratore abbia perduto oltre i 2/3 di capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini; non esiste una tabella di riferimento, ma è una valutazione da effettuarsi secondo comuni canoni medico-legali.
In sostanza non posso dirle a distanza se l’INPS la potrebbe ritenere “invalida”, anche perchè si tratta di valutazioni possibili solo conoscendo tutta la situazione del paziente, non ultima la situazione contributiva.
Non so se nella sua città esiste una associazione o ente che la possa aiutare a trovare lavoro, ma non esito a dirle che mi sembra difficile, considerando le condizioni dell’economia nazionale.
Solo come inciso: un’ernia migrata che provoca una sintomatologia sciatalgica così intensa forse meriterebbe un approccio neurochirurgico; naturalmente il mio consiglio non è di “operarsi”, sempre perchè a distanza certi consigli non possono essere dati, ma è di chiedere un parere ad un neurochirurgo per cercare di risolvere definitivamente e rapidamente il problema.
Saluti
A distanza
Buonasera.
Andiamo con ordine.
Se ha letto attentamente questa pagina avrà notato che per ottenere l’assegno d’invalidità occorrono dei presupposti sia di tipo amministrativo sia di tipo medico.
I persupposti amministrativi, li ho elencati ma li ripeto, sono che il lavoratore abbia versato all’INPS almeno 5 anni di contributi nell’arco della sua vita lavorativa e di questi almeno 3 negli ultimo 5.
Circa il requisito sanitario, anche questo indicato ma lo ripeto, è necessario che il lavoratore abbia perduto oltre i 2/3 di capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini, nel caso specifico nella possibilità di svolgere le tipiche attività del laureato in medicina.
Ancora, il beneficio, se l’istanza viene accolta, decorre dalla data della domanda e quindi non si può parlare di arretrati non corrisposti perchè se non si presenta la domanda non sia ha il diritto. Di arretrati fino a 5 anni prima della domanda si parla negli assegni familiari per figlio inabile, ma questa è un’altra legge.
Devo dire che è impossibile a distanza dare un giudizio sulla possibilità che l’istanza per la concessione di Assegno Ordinario sia accolta. Così come fare diagnosi e impostare terapie a distanza non è corretto, nel campo medico-legale se non si visita il paziente e non si accede alla documentazione medica é rarissimo poter dare un giudizio. IN qualche raro caso, con patologie particolarmente “eclatanti” si può, in via presuntiva fare una previsione, comunque niente affatto affidabile.
Ma nel suo caso … come si potrebbe!
Saluti
Gentile. Dott Nicolisi , la contatto poiché vorrei che lei mi delucidasse sulla strada da percorrere riguardo la mia situazione: ho 26 sono disoccupata(non percepisco nessun assegno di disoccupazione) e dal 31gennaio soffro a di sciatica paralizzante causata dalla fuoriuscita di un ernia discale a migrazione inf.destra. ad oggi mi sento meglio, ma purtroppo non al cento per cento , mi sento ancora dal gluteo al piede tutto anestetizzato e non ho la forza di prima anche se l ho recuperata abbastanza. Necessito di trovare un impiego poiché spese mediche di questi mesi hanno prosciugato i fondi che avevo da parte ma purtroppo non sono totalmente in forma e ho paura che lavorando potrei aggravare ulteriormente la mia condizione di ripresa. Dott. Nicolisi sa mica a quale ente o associaz possa rivolgermi per trovare un lavoro che rispecchi le mie necessità fisiche ( ogni 2ore circa devo sedermi o stendermi x qualche minuto)? Posso essere ritenuta dall’ inps inabile temporanea al lavoro? La ringrazio in anticipo e le porgo cordiali saluti
salve Dott. Nicolosi le scrivo perché ho la seguente problematica: sono una donna che svolge lavoro dipendente come medico presso una clinica privata, nell’anno 2004 per la precisione in aprile mi è stata riconosciuta una invalidità del 60%, non ho mai fatto domanda di assegno ordinario di invalidità, le chiedo oggi se a me spetterebbe tale assegno e se è possibile recuperare gli arretrarti non corrisposti
grazie
Buonasera.
La Pensione di Inabilità è INCOMPATIBILE con l’attività lavorativa e viene calcolata aggiungendo una contribuzione figurativa tale da raggiungere il più vicino tra il 60° anno di età e il 40° anno di contribuzione.
Se lei lavora viene revocata.
Per particolari burocratici è meglio chiedere ad un patronato.
Saluti
Egregio dottor Nicolosi,se invece dovessero accordarmi la pensione di inabilita’al lavoro ,dovrei smettere di lavorare ,ed il calcolo della pensione mensile da erogarmi dovrebbe essere calcolata sui 39 anni di contribuzione da me gia’ versati all’Inps ? Altrimenti potrei continuare o no a lavorare? E quindi la percepirei fino all’arrivo all’eta ‘ pensionabile? Ringraziandola per la sua disponibilità le auguro una buona serata
Buonasera.
La legge 222/82 al comma 1 dell’art. 1 così afferma:
“1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. …”
Quindi la legge fa riferimento a lavoratori assicurati in gestione INPS.
I dipendenti pubblici invece hanno avuto una gestione previdenziale da parte di un istituto differente, l’INPDAP.
Anche se attualmente l’INPDAP è stato assorbito dall’INPS, si parla di INPS gestione ex-INPDAP, le norme che regolano le pensioni per invalidità sono rimaste quelle.
Per i dipendenti pubblici non esiste un beneficio economico simile all’assegno d’invalidità, cioè che sia compatibile con la permanenza nell’amministrazione.
Le possibilità per i dipendenti pubblici sono:
1) Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa,
2) Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro,
3) Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Per tutte è prevista ladimissione.
Per brevi notizie su queste prestazioni previdenziali può andare in QUESTA pagina.
Saluti
Buongiorno Dottore,
sono un assistente amministrativo in una scuola, vorrei sapere, per piacere, perchè noi dipendenti pubblici non possiamo accedere all’assegno ordinario INPS; premetto che mi è stato riconosciuto il 67% di invalidità civile e la legge 104/92 art. 3 comma 1; sono diabetico tipo II e ho una cardiopatia ipertensiva che mi hanno procurato una maculopatia agli occhi, facendo 15 sedute argon laser + 4 intravitreali all’occhio sin e 5 sedute argon laser occhio dx; una neuropatia agli arti inf. assionale demielinizzante II, ho sempre una stanchezza fisica, vorrei sapere perchè non mi è concesso usurfruire dell’assegno.
Ringrazioe e invio cordiali saluti
Carmine
Buonasera.
Si “trasforma” vuol dire che diventa pensione di vecchiaia; in sostanza resta solo quest’ultima, calcolata secondo la contribuzione effettivamente versata.
Saluti
Saluti
Buonasera.
Nell’esempio Ho usato il 70% proprio perchè ricordavo che era la percentuale d’invalidità che le era stata riconosciuta.
In ogni caso l’istanza può essere presentata in quanto eventualmente dovrà sopportare solo il costo per il rilascio del certificato di presentazione (mod. SS3). Nulla accade se l’istanza viene respinta; Le confermo che per la presentazione ed il riconoscimento non è indispensabile un maggiore riconoscimento d’invalidità civile in quanto, oltretutto, la valutazione per questa fattispecie è diversa da quella d’ell’invalidità civile.
Le ricordo che è possibile presentare prima un ricorso amministrativo e poi addirittura un ricorso giudiziario.
Saluti