L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera dottore.
La ringrazio ancora per le risposte e la pazienza che ha avuto..
Le chiedo ancora riscontro sulle ultime considerazioni che sono ad esporre se possibile.
In realtà non è neanche vero che lavorando nel mio caso le condizioni di salute non siano peggiorate..Ovvero sono passato da essere studente e quindi da avere la possibilità i gestire maggiormente i ritmi e potendo stare spesso a casa a dover seguire ritmi lavorativi pesanti, svolgere attività differenti e portare tutto il giorno la protesi(cosa che prima non facevo).
questo ha portato a procurarmi una allergia cronica dovuta alle colle utilizzate nella protesi che cmporta continui gonfiori al braccino e bolle..Inoltre mi porta a dover fare alcuni lavori richiesti di spostamenti pesi tra i quali porta grossi plichi di carta, fascicoli, smistare posta e fare scatlino pesanti da trasportare..altra cos ache mi procura dolore al braccio e ulteriori conseguenze..Aggiungo che per rimanere al passo con altri colleghi devo essere molto veloce dato che scrivo con una sola mano e comporta ulteriori conseguenze con dolori e altre problemitiche talvokta anche sul braccio sano..
Quindi il fatto di essere invalido dalla nascita in realtà in ambienti lavorativi con ritmi faticosi e mole di lavoro grosso da gestire non equivale a gestirsi comodamente perchè si è abituati..si è solo probabilmente più sfruttati..
Alla luce anche delle ulteriori considerazioni le chiedo se comunque ci sono le condizioni almeno per poter provare a richiedere tale assegno.
Quindi in sostanza se io riuscissi a riconscere un peggioramento dell emie condizioni(per le motvazioni sopra esposte)Potrei provare a fare la richiesta SENZA chiedere Ufficialmente all’INPS una maggiorazione della mia invalidità?
Basterebbe in questo caso solo una dichiarazione relativa al peggioramento delle condizioni?
Le dico anche che attualmente nel mio caso ho proprio il 70% di invalidità..
grazie mille per le risposte e buona serata
Luca
Buonasera.
Comincio dalla fine: è assolutamente vero che la tutela per le persone invalide è solo parziale, siano esse necessitanti di tutele per lo svolgimento di un’attività lavorativa dignitosa, siano esse con gravi invalidità.
Il comma 2 della legge 222/1984 non è così oscuro come crede e comunque da allora si sono susseguite innumerevoli sentenza per casi simili al suo per il quale il disabile aveva proposto azione giudiziaria.
Il risultato è che, usando termini assolutamente non tecnici, un lavoratore invalido, ad esempio al 70%, che ha iniziato a lavorare come invalido al 70%, dopo 5 anni non può richiedere la concessione di Assegno Ordinario d’Invalidità perchè è invalido al 70%. Potrà richiederlo se nel frattempo le sue infermità si sono aggravate, per nuova patologia o per aggravamento della precedente, che lo fa diventare invalido all’85%, ad esempio, anche se non è stato comunque richiesto un aggravamento d’invalidità civile … ma comunque è lui che lo deve dimostrare.
Lei comunque pensi che un invalido per patologia preesistente ha imparato ad usare le sue residue capacità lavorative per svolgere quella specifica mansione. Un soggetto sano invece, a seguito del trauma o della malattia non è più in grado di svolgere la usuale mansione. Quello che fa riconoscere la concessione dell’assegno non è l patologia in se, ma la sua incidenza sulle occupazioni lavorative, anzi, più precisamente, sulle “occupazioni confacenti alle attitudini” che devono essere ridotte a meno di 1/3.
Saluti
Buongiorno Dottore,
La ringrazio per la celere risposta e sono a chiederle se possibile ulteriori informazioni o chiarimenti in merito.
Le tre tematiche che le chiedo di approfondire se possibile sono.
1)la funzione sociale di questo assegno di invalidità. Ovvero
SE io, con handicap dalla nascita ed evidenti dififcioltà nell’inserimento lavorativo, con numerosi occasioni precluse(dove penso sia perfino troppo evidente dimostrare incapicità lavorativa i oltre 1/3, basti pensare che miè difficile o impossibile fare lavori cone il Pilota, sportivo, musicista, operaio manuale, cameriere, artigiano chimico, etc)non riesco ad accedere a tale assegno qual’è la funzione per cui è stata creata e chi può accedere quindi?
Immagino anche che siamno tagliati fuori colo che hanno avuto incodenti sul lavoro visto che nel caso rimborsa l’INAIL..Non riesco a immaginare a quali casi è applicabile quindi se non in rarissime eccezioni
Io ho inoltre difficoltà parziale nell’uso del PC, come può non essere una parziale e difficoltosa possibilità lavorativa con riduzione di capacità?
2)leggendo la legge 222 del 1984(di cui non riporto stralcio) al comma 1 non mi sembra di leggere alcun riferimento a una incapicità sopravvenuta ma parla solo di ridotta incapacità lavorativa a oltre 2/3.
Al comme secondo sembra accennare a quetsa eventualità ma risulta poco chiaro
E al riguardo le pongo un caso pratico
Una poersona che riporta invalidità dopo un incidente ma ha lavorato per 10 anni in banca avrebbe quindi dirittto a questo assegno e una persona magari con oinvalidità maggiore non l’avrebbe visto che ha invalidità dalla nascita.(non risulterebbe anchee INCOSTUTIZIONALE se lo stesso o simile caso venisse trattato diversamente?)
3)sono a chiederle anche se esiste altro strumento possibile che potrei richiedere in alternativa cumulabile con il reddito da lavoro.
Lsa r8ingrazio per i chiarimenti e la ringrazoi ancora anticipatamente per le risposte.
Colgo l’occasione per dire che a mio parere alcune forme di invalidità non sono arffatto tutelate.
CI sono strumenti inaccessibili e scontrandomi con il mondo del lavoro da ormai 5 anni non è facile. Sono entrato in una azienda in cui sono stato discrimanto, è più difficile per noi lavorare e ho molte opportunità precluse.
Lo stato in alcuni casi non tutela adeguatamente le perwsone invalide
La ringrazio molto e buona giornata
Luca
Buonasera.
Da ciò che capisco la sua patologia invalidante è “precostituita” rispetto all’inizio dell’attività lavorativa e pertanto non può essere valutata ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità.
Il riconoscimento può essere ammesso, in casi come il suo, se dimostra che la sua infermità ha subito un aggravamento tale da ridurre ulteriormente e notevolmente le capacità lavorative presenti all’epoca di inizio dell’attività lavorativa.
Da quello che mi riferisce, mi sembra che le possibilità di riconoscimento siano poche … ma comunque questo è un parere a distanza, per definiziaone inaffidabile.
Per maggiore certezza dovrebbe richiedere una consulenza ad un medico specialista o esperto in medicina legale della sua città.
Saluti
Buongiorno Dottore, mi chiamo Luca e ho 30 anni.
la mia situazione è questa e volevo sapere gentilmente se per me fosse possibile chiedere l’assegno ordinario di invalidità e qualche idea sulle probabilità di successo.
io sono un ragazzo portatore di handicap dalla nascita. Mi manca l’arto superiore destro e ho invalidità riconosciuta del 71%.
Lavoro in un istituto di credito dal 2011 e a metà di quest’anno raggiungerò i 5 anni di contributi previsti per poter fare richiesta dell’assegno ordinario di invalidità.
Ora, non si tratta di una invalidità pervenuta successivamente all’inizio del lavoro, ma mi costringe comunque a lavorare in modo diverso da altri colleghi(digitare sul computer con 1 sola mano) e mi reca ovviamente anche più difficolta negli spostamenti(difficile per me con un solo arto prendere metro o autobus strapieni tutte le mattine per recarmi a lavoro, e dopo ultimo scippo di borsa da lavoro sul tram vado definitamente con auto producendo una spesa maggiore a mio carico).
Per il resto mi sembra di rientrare nei parametri e volevo chiedere consulenza sulle possibilità di ottenere tale assegno.
La ringrazio anticipatacamente e buona giornata
Luca
Buonasera.
Direi che invalidità civile ed Assegno Ordinario d’invalidità sono entrambi da richiedere e aggiungerei anche la richiesta di valutazione per la legge 104/92 (unica domanda con invalidità civile).
I benefici ottenibili non sono esattamente sovrapponibili, ma sono sinergici.
Non sono in grado, a distanza, di fare delle previsioni affidabili sul risultato, ma mi pare che le possibilità di ottenere anche dei benefici economici siano buone.
Saluti
Buonasera Dottore,
mio marito è affetto da un carcinoma della prostata stadio IV con metastasi ossee, diagnosticato a settembre 2015. Ha fatto 6 cicli di chemio terapia con taxotere e fa regolarmente il decapeptyl per la deprivazione androgenica. Non sappiamo ancora se il tumore si sia stabilizzato. Purtroppo da due anni, causa perdita del lavoro, è libero professionista, ma nella sua situazione è difficile lavorare con lo stesso ritmo ed impegno di prima. Abbiamo un figlio di 16 anni. Abbiamo letto della possibilità dell’assegno ordinario di invalidità e della possibilità di richiedere invalidità civile. Ci può dare un consiglio? grazie cordialmente Silvia
Buona sera dott. Nicolosi, volevo avere miglior delucidazioni in merito al termine “trasformazione” dell’assegno di invalidità a pensione di vecchiaia, o meglio se vuol dire che l’assegno di invalidità si somma a quello di pensione di vecchiaia oppure si perde e resta solo quello di vecchiaia. Specifico che ho 30 anni di contributi versati all’Imps dalla quale ho percepito un’assegno di invalidità ordinaria (soffro di glaucoma).
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Cordiali saluti
Salvatore
Buonasera.
In realtà il ricorso consiste in una nuova visita da parte di un medico INPS diverso dal precedente che a sua volta da un parere; questo parere viene poi trasmesso al “comitato provinciale” che può accogliere il nuovo parere, cosa che accade nella stragrandissima maggioranza dei casi oppure respingerlo e fare una valutazione propria, diversa da quella del secondo medico.
Naturalmente vecchia e nuova documentazione concorrono nel formare il parere del medico INPS e/o del Comitato. Ma comunque nuova documentazione è raccomandata in quanto è molto raro che il secondo medico modifichi il parere in assenza di novità.
Saluti
svolgeva un lavoro agricolo poi sospeso per tali patologie.Nonostante lui abbia la forma di depres.endog.grave,loro lhanno considerata come di grado medio e di conseguenza non arriva a superare la soglia del 66-67% in su che serviva.stessa cosa per il ritardo(nonostante i test) che nn lo hanno giudicato per medio ma nei limiti della normalita.Il comitato di norma rigetta il ricorso come la prima istanza respinta dal loro medico o valuta le certificazioni aggiunte che il loro medico tante le ha scartate e non ha nemmeno preso in considerazione?