L’indennità di accompagnamento è una prestazione  economica assistenziale erogata alle persone con gravi menomazioni o patologie che si trovano in una o entrambe queste due condizioni:

  • necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
  • impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore

L’indennità di accompagnamento nasce con la legge 387/70 in cui, all’articolo 17 si legge:

17. (Assegno di accompagnamento)

Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità

Questo per i minori, ma poi il beneficio è stato esteso ai maggiorenni, ma per semplicità non enumero i riferimenti di legge.

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L’indennità di accompagnamento viene materialmente erogata dall’INPS e nel 2023 consiste in € 527,16 per 12 mensilità.

E’ una indennità, quindi non è considerata reddito ai fini IRPEF, quindi non va indicata in sede di dichiarazione dei redditi, e neppure incide sul calcolo dell’ISE.

Questa indennità viene chiamata “di accompagnamento”, ma viene erogata alla persona che ne ha diritto che, di questa somma, può fare ciò che vuole; il titolare del beneficio, l’invalido, cioè, non deve essere necessariamente versarla ad una specifica persona che lo assiste o che l’accompagna e neppure deve indicare all’INPS il nome di questa eventuale persona. Riassumendo, la persona che ha diritto all’indennità di accompagnamento riscuote la somma, può farne ciò che vuole, quindi spenderla o conservarla, e non deve renderne conto a nessun ente o istituzione.

La modalità di presentazione della domanda è del tutto uguale a quella dell’invalidità civile che ho descritto dettagliatamente in un’altra pagina di questo sito, QUESTA, ma in appresso ne propongo un riassunto.

E’ innanzi tutto necessario far stilare un apposito certificato telematico di invalidità civile da un medico di fiducia dotato di credenziali di accesso (è un certificato a pagamento anche se redatto dal proprio medico di medicina generale) in cui il medico ha biffato una o entrambe le caselle con la dicitura di cui sopra, quindi:

  • è persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
  • è persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
caselle  da flaggare nel certificato per la domanda di indennità di accompagnamento

caselle da flaggare nel certificato per la domanda di indennità di accompagnamento

Quindi, in autonomia se la persona interessata possiede uno SPID (sconsigliato) o tramite un patronato, si invia la domanda vera e propria agganciandola al numero di protocollo presente nel certificato redatto dal medico.

In sede di domanda, al fine di abbreviare gli eventuali tempi amministrativi concessori dell’assegno, già vengono richieste le notizie utili per l’erogazione della somma, ad esempio i dati bancari. In realtà mi risulta che vengono chiesti anche i dati relativi al reddito, ma questi sono assolutamente insignificanti rispetto al diritto all’erogazione.

In seguito, con tempi abbastanza differenti nelle varie realtà locali, la persona viene sottoposta a visita dalla competente Commissione, INPS o dell’Azienda Sanitaria, la quale valuta la condizione psico-fisica della persona, visiona e valuta la documentazione specialistica presentata a supporto della domanda, e quindi esprime un giudizio che viene inviato alla persona qualche tempo dopo (2-4 mesi).

Da precisare che, nelle aree dove la Commissione valutatrice è composta da medici della locale Azienda Sanitaria, tutti i verbali vengono sottoposti a revisione dalla Commissione Medico-legale dell’INPS competente per territorio che, se ritiene ne sussistano i motivi, può sospendere il verbale e procedere ad ulteriore visita diretta di accertamento; questo di solito se la documentazione presentata non chiarisce il quadro clinico-funzionale descritto nel verbale redatto dalla prima Commissione.

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Biffando una apposita casella, il medico può inserire nel cartificato la richiesta per visita domiciliare, visita che, di solito, richiede una maggiore attesa.

REQUISITI AMMINISTRATIVI DELL’INDENNITÁ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’ndennità si accompagnamento, per i maggiorenni, viene concessa agli inabili, cioè agli invalidi civili al 100%, che si trovano in una o entrambe le condizioni sanitarie sopra indicate.

Ai minorenni viene concessa se sussistono le condizioni sanitarie già indicate, giacchè per loro non è prevista una valutazione percentualistica dell’invalidità civile.

Non esistono limiti di reddito per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Non esistono neppure limiti di età e l’indennità di accompagnamento può essere concessa anche a bambini in tenerissima età e ciò anche a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11329/91, poi ribadita con le sentenze n. 1377/2003 e n. 11525/2006

Nella citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11329/91, si legge: ” ... Si deve ritenere che anche per gli infanti, che pure, per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall’inabilità, la quale comporti che l’assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano. Per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili, anche se, in un caso e nell’altro, di tenera età …”

L’indennità di accompagnamento è INCOMPATIBILE con la permanenza, a titolo gratutito con retta interamente a carico di ente pubblico, presso una struttura residenziale o di ricovero.

Anche il ricovero in ospedale, se supera i 29 giorni, è considerato periodo non compatibile con la corresponsione dell’indennità di accompagnamento, TRANNE nei casi in cui, per le modalità di ricovero e le condizioni della persona, è indispensabile, nella struttura ospedaliera, la presenza permanente di un familiare per fini assistenziali, necessità di solito più frequente nel caso di ricovero di bambini che necessitano anche di supporto affettivo e/o personale da parte dei genitori.

Proprio sulla sospensione dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero in struttura ospedaliera, il 26/09/2023 l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3347/2023 in cui viene comunicato che, ai fini della comunicazione di “ricovero indennizzato”, cioò di un ricovero che pur superando i 29 giorni permette comunque la corresponsione dell’indennità di accompagnamento, è stata creata una procedura telematizzata per l’invio dell’opportuna istanza. Nello stesso messaggio viene confermata la non sospensione del beneficio quando “l’incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.“. La procedura viene comunque meglio descritta nel messaggio stesso che invito a leggere da QUESTO link se utile.

L’indennità di accompagnamento è INCOMPATIBILE con altre prestazioni analoghe erogate per causa di servizio, di lavoro o INPS, ad esempio l’Assegno per Assistenza Personale Continuativa erogato dall’INAIL.

Per i minori di età è INCOMPATIBILE con l’Indennità di Frequenza; cioè si può riconoscere o l’una o l’altra.

Per i minori di 18 anni riconosciuti meritevoli di concessione di indennità di accompagnamento, al compimento dei 18 anni è prevista una specifica procedura per il proseguimento del godimento di questa prestazione previdenziale, procedura che ho descritto in altra pagina, QUESTA.

REQUISITI SANITARI DELL’INDENNITÁ DI ACCOMPAGNAMENTO

Devo dire che questa è una parte più difficoltosa da spiegare, perchè, a fronte di situazioni evidentemente non tali da permettere il riconoscimento del diritto a questa prestazione assistenziale ed altre assolutamente e chiaramente tali da permetterne la concessione, esistono condizioni, che chiamerei “di confine”, in cui è assolutamente difficile dare una indicazione certa.

Da precisare ulteriormente che non esiste una normativa specifica con un elenco di malattie o infermità che danno diritto, di per sè, alla concessione di indennità di accompagnamento.

Ciò ha provocato, e devo dire che continua a provocare, plurimi casi di differenti valutazioni a fronte di condizioni psico-fisiche assolutamente sovrapponibili.

Negli ultimi anni, la Commissione Medica Superiore dell’INPS ha emesso una serie di documenti, di cui alcuni reperibili in questo stesso sito in QUESTA pagina, per casi particolari in cui è opportuno che nell’ambito nazionale sia garantita una uniformità di valutazione.

Ma si tratta però pur sempre di “circolari” o di “linee guida”, quindi documenti assolutamente privi dei requisiti necessari affinchè le Commissioni siano “obbligate” ai comportamenti indicati, e ciò è vero soprattutto dove la Commissione di 1a istanza non è INPS ma è formata da dipendenti della locale Azienda Sanitaria.

Ma naturalmente, dove non soccorrono linee guida o altro, è la competenza medico-legale delle Commissioni a guidare il processo valutativo ai fini della concessione dell’Indennità di accompagnamento.

Ancora, ma quali sono gli “atti quotidiani della vita”?

Genericamente direi che sono gli atti “fondamentali” del vivere quotidiano, quindi mangiare da soli, vestirsi, lavarsi, autodeterminarsi e similari. Sicuramente non lo sono cucinare, lavare il pavimento, guidare un automezzo o fare la spesa.

Anche per ciò che riguarda l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore non vi sono linee di riferimento precise. Riuscire a compiere pochi passi in autonomia, oltre il quale è impossibile proseguire è anch’essa considerata impossibilità a deambulare, ma sul significato del termine “pochi” si sono sprecate montagne di pagine di sentenze.

Dieci passi sono pochi o sono sufficienti per garantire un’autonomia in ambiente domicliare, o lo sono venti, o al massimo cinque? Non esiste, e in realtà non può esistere un parametro netto.

Ma come detto sopra su questo argomento si sono avute numerosissime sentenze giudiziarie e quindi andare nello specifico diventa troppo tecnico rispetto agli intenti di questa pagina.

Da rilevare, ulteriormente, che anche per i verbali di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento può essere prevista una revisione e quindi è opportuno, in attesa dell’ulteriore visita di accertamento, provvedere a far certificare, meglio se da medici specialisti del SSN, la persistenza delle condizioni mediche che hanno prermesso il riconoscimento del diritto all’indennità.

ALCUNI ESEMPI

Sindrome di Down

Nemmeno per i soggetti con Sindrome di Down esiste una normativa di legge che prescrive la concessione di Indennità di Accompagnamento.

Ma per queste persone esiste un documento di linee di indirizzo rilasciato dall’INPS.

E’ con il messaggio n. 31125 del 9 dicembre 2010, che l’INPS ha comunicato alle proprie commissioni che “nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007, sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari. …”

Per ulteriori notizie e per leggere l’intero messaggio andare in QUESTA pagina.

Minori di età con Diabete Mellito.

Per i minori di 18 anni affetti da Diabete Mellito di tipo 1 esiste una pubblicazione tecnico-scientifica dell’INPS:  “La valutazione a fini di invalidità civile e handicap del minore affetto da diabete mellito tipo 1: Linee guida”.

In questo sito esiste già una pagina relativa ai soggetti minori di età con diabete mellito, raggiungibile da QUESTO link.

Riassumendo, la Commissione Medica Superiore dell’INPS esorta a riconoscere a TUTTI i minori di 18 anni

  1. “in ogni caso la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell’età, ai fini dello status di “minore invalido” e del conseguente diritto all’indennità di frequenza;
  2. in ogni caso la sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità, con previsione di revisione al raggiungimento dell’età adulta.”
  3. Esclusivamente per i minori di 14 anni, la  sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’Indennità di Accompagnamento.

In caso di riconoscimento, quindi, è prevista una visita di revisione in occasione del quale di solito viene riconosciuta invece l’Indennità di Frequenza. L’eccezione può esserci se le condizioni psichiche del minore sono tali da potersi ritenere non raggiunta l’autonomia e la consapevolezza rispetto alla modalità di trattamento della malattia diabetica.

Artrosi

Non esiste, come per tutti gli alti casi, una norma che permette di concedere ai soggetti con patologia artrosica, anche severa, il beneficio dell’Indennità di Accompagnamento

Rispetto ai casi precedenti neppure esistono linee guida pubblicate dall’INPS o da qualsivoglia altro Ente o società scientifica.

Questo caso rientra tra le indicazioni generali, quindi, è in via teorica possibile che ad un soggetto con patologia artrosica venga concesso questo beneficio previdenziale, ma la patologia artrosica deve essere di tale gravità, da sola o in associazione ad altre infermità, da far sussssitere almeno una delle condizioni previste dalla normativa:

  • è persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
  • è persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

A questo proposito, ma è un consiglio che ha carattere di generalità, la Commissione incaricata della valutazione, necessita di acquisire, SEMPRE, una opportuna e completa documentazione sanitaria e, in questo specifico caso è indispensabile produrre certificazione specialistica funzionale, cioè certificazione in cui venga destritta la grave condizione clinica: visita specialistica ortopedica e/o fisiatrica con valutazionen della capacità deambulatoria; ovviamente è meglio che la certificazione sia redatta da specialista operante in una struttura pubblica.

Malattie della tiroide

In alcuni siti internet si trova notizia di un famigerato “bonus tiroide”.

In realtà il bonus tiroide non esiste e leggendo quanto riportato nei vari articoli si nota che si tratta sempre di benefici concessi in caso di riconoscimento di Invalidità civile.

In ogni caso, a mia conoscenza, mai viene concessa l’indennità di accompagnamento esclusivamente per la sussistenza di una malattia della ghiandola tiroide, neppure in caso di asportazione totale della stessa.

Nei siti di cui riferivo prima, si parla anche di indennità di accompagnamento, ma leggendo attentamente, più propriamente si parla di Tumori della Tiroide. Anche questo non è corretto in quanto ad un soggetto con tumore non sempre viene concessa l’indennità di accompagnamento, anzi molto raramente e solo in casi specifici di cui parlo nel prossimo caso.

Malattia oncologiche

Ai soggetti con tumori maligni, sia solidi che del sangue, viene concessa l’indennità di accompagnamento solo in alcuni casi particolari:

  • trattamento chemioterapico, ma non in tutti i casi; facendo riferimento a plurime sentenze della Suprema Corte di Cassazione, viene concessa valutando “caso per caso”; in alcuni casi, infatti, i nuovi trattamenti chemioterapici, soprattutto quelli per via orale, hanno un impatto sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita notevolmente inferiore rispetto ai tradizionali; il risultato è che PUO’ essere concessa ma non sempre;
  • ai soggetti con una diffusione della patologia oncologica tale da sussistere una grave debilitazione organica con prognosi infausta nel breve-medio periodo e con necessità di cure e assistenza di rilevante entità.

A mia conoscenza, ai soggetti esclusivamente in trattamento radioterapico, in assenza di severe complicanze, l’indennità di accompagnamento non viene concessa.

Demenza

Non esiste una norma specifica, ma esiste una pubblicazione di linee guida di indirizzo INPS: “linee di indirizzo per la valutazione medico legale delle demenze“.

Nel documento, oltre ad un escursus clinico sulle varie tipologie di demenza, viene valorizzata la gravità di tale infermità e la quantificazione con l’uso di scale di valutazione, con particolare predilezione per la “Clinical Dementia Rating Scale (CDR)”  descritta nel documento stesso, senza dimenticare comunque un accenno alle scale MMSE, IADL e ADL

Nel documento di legge: ” … A partire dallo stadio CDR 2 il giudizio medico legale deve essere orientato verso la concessione dell’indennità di accompagnamento ...”.

In ogni caso, qualunque sia la scala funzionale di riferimento, ai soggetti con demenza può essere concessa l’indennità di accompagnamento, ma deve essere dimostrata la gravità della patologia stessa e il conseguente impatto sulla capacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, compresa, in questo caso specifico, la capacità di autodeterminazione.

Ulteriori notizie e il documento INPS sulla valutazione delle demenze in ambito di Invalidità civile in QUESTA pagina.


Scheda sul sito INPS sull’Indennità di Accompagnamento


Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN
Consulente INCA-CGIL della Provincia di Siracusa

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