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Con l’articolo 1, comma 166, della legge di stabilità del 2015, la Legge del 23.12.2014 n. 190, sono state assegnate all’INAIL le competenze sul reinserimento lavorativo dei soggetti infortunati o affetti da una malattia professionale.
Testualmente, al comma 166 dell’articolo 1 si legge:
“166. Sono attribuite all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e’ a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. “
Il reinserimento lavorativo quindi deve essere un processo attivo operato dall’INAIL con interventi sia sul lavoratore che, eventualmente, sul datore di lavoro.
Naturalmente la finalità ultima è la garanzia della conservazione del posto di lavoro nella stessa azienda, possibilmente con le stesse mansioni precedenti, ma eventualmente con una mansione differente compatibile con le condizioni psico-fisiche.
l’INAIL quindi, con la circolare n. 61 del 2016 ha chiarito e definito dettagliatamente le modalità operative che tutte le sedi periferiche devono rispettare per il raggiungimento dei fini indicati dalla legge 190/2014.
SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI:
- Tutti i lavoratori con una disabilità provocata dal lavoro e tutelate dall’INAIL
- i datori di lavoro che accettano di operare, assieme all’INAIL e all’equipe pluridisciplinare che crea il progetto personalizzato
TIPOLOGIE POSSIBILI DI INTERVENTO:
- superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro,
- adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro,
- formazione professionale.
Con la circolare 51/2016, l’INAIL ha fissato dei tetti massimi di spesa rimborsabili al datore di lavoro, differenti per le differenti tipologie di intervento:
- 95.000 € per superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro con rimborso del 100%
- 40.000 € per gli interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro con rimborso del 100%
- 15.000 € per gli interventi di formazione con un rimborso massimo del 60% del costo totale.
In ogni caso, se il progetto dovesse prevedere più tipologie di interventi, il rimborso totale al datore di lavoro, per ogni progetto, non può superare i 150.000 €.
I datori di lavoro possono chiedere un’anticipazione fino al 75% dei costi del progetto per il reinserimento lavorativo dei soggetti con disabilità da infortunio o malattia professionale, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.
Da notare che anche agli artigiani affetti da menomazioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale di competenza INAIL, che proprio a causa di queste menomazioni hanno difficoltà a proseguire con la propria attività, possono richiedere all’INAIL il finanziamento di interventi strutturali e/o tecnologici utili a ritornare a svolgere efficacemente il proprio lavoro.
Circolare INAIL n. 51 del 30 dicembre 2016
Oggetto:Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166
Allegato 1 – Informativa al datore di lavoro
Allegato 2 – Comunicazione al datore di lavoro
Allegato 3 – Comunicazione al datore di lavoro e al lavoratore
Sul reinserimento lavorativo di infortunati e affetti da malattie professionali l’INAIL ha creato un brochure in distribuzione presso tutte le sedi territoriali, semplice ma al tempo stesso molto esplicativa.
Invito a leggerla e/o scaricarla da QUESTO link