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Con l’art. 104 del DPR 30/06/1965 n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, viene prevista la possibilità per il lavoratore assicurato di ricorrere avverso i provvedimenti dell’INAIL in tema di riconoscimento di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di inabilità temporanea o di inabilità permanente, di danno biologico.
All’art 104 del T. U. si legge:
“L’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea o sull’inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall’istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 102 decorra senza che l’Istituto assicuratore abbia fatto all’infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.”
Le modalità indicate sono estese, per similarità, anche ai casi di mancato riconoscimento di rendita ai superstiti.
Ritengo utile esaminare le diverse possibilità:
MANCATO RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
Quando viene presentata istanza di riconoscimento di malattia professionale l’INAIL avvia una serie di procedure, amministrative, sanitarie e tecniche, la cui funzione converge verso l’obiettivo di tutelare il lavoratore riconoscendo il suo diritto ad un risarcimento per la malattia provocata dalla sua attività lavorativa.
Può però accadere che gli accertamenti tecnici, sanitari o amministrativi non consentono di porre un giudizio o, addirittura che tali accertamenti in qualche modo non siano tali da potersi riconoscere la sussistenza di una malattia professionale. In questo caso l’istanza viene respinta
In sostanza l’INAIL può accogliere l’istanza di riconoscimento di malattia professionale ma può respingerla.
In questo caso il lavoratore può proporre il ricorso, più tecnicamente” opposizione” con richiesta di visita collegiale.
Il ricorso deve essere obbligatoriamente corredato da una certificazione medico-legale che esprima le motivazioni per cui si ritiene che la malattia denunciata ha un rapporto di causalità con il lavoro che si è svolto. Non si dimentichi che nel certificato deve essere indicata anche la percentuale di danno biologico/inabilità lavorativa provocata dalla malattia in diagnosi, a parere del medico che redige il certificato, senza la quale il ricorso diventa praticamente irricevibile.
ACCOGLIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Se vi è concordanza tra la malattia professionale denunciata e il rischio accertato dagli organi tecnici dell’INAIL, e se sussistono i requisiti amministrativi, il dirigente medico INAIL indica la diagnosi e i deficit funzionali e valuta percentualisticamente il danno subito dal lavoratore secondo le indicazioni della tabella del DM 38/2000.
Al lavoratore viene quindi comunicata la malattia professionale diagnosticata, la percentuale di danno riconosciuta e l’indennizzo a cui ha diritto.
Si tenga presente che tra 1% e 5% non viene erogato nulla, da 6% a 15% viene erogata una somma una tantum, il cosiddetto “indennizzo per danno biologico” secondo una tabella di solito aggiornata annualmente e visionabile in QUESTA pagina, dal 16% in poi viene erogata una rendita mensile il cui ammontare tiene conto della percentuale riconosciuta e dello stipendio base annuale.
Il consiglio, in questo particolare caso è che qualunque sia la patologia e la percentuale riconosciuta occorre attivarsi per ottenere una consulenza medico-legale al fine di valutare la congruità della valutazione INAIL. Eventualmente anche i medici legali dei Patronati, gratuitamente, possono valutare correttamente il caso.
Se ne ricorrono i presupposti, si potrà inoltrare una “opposizione” al giudizio, ai sensi dell’art. 104 del T.U., con richiesta di visita collegiale per un incremento della percentuale e/o modifica della diagnosi. Ciò può essere fatto sia con l’assistenza di un patronato sia autonomamente inviando lettera raccomandata alla sede INAIL competente per territorio, di solito quella di residenza. Faccio rilevare nuovamente che l’opposizione è irricevibile dall’INAIL se non è corredata da un certificato medico che descrive le menomazioni e indica la percentuale di danno richiesta.
In questa fase è praticamente inutile l’assistenza di un avvocato perchè le sue possibilità operative, che devono essere peraltro comunque economicamente remunerate, sono identiche a quelle che vengono effettuate gratuitamente da un patronato.
MOTIVAZIONI DEL DISCONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Le motivazioni per cui una richiesta di riconoscimento di malattia professionale viene rifiutata possono essere diverse, ma in genere è una delle seguenti quattro:
- non esiste la malattia denunciata,
- il rischio a cui è sottoposto il lavoratore non è in grado di provocare la malattia denunciata,
- la malattia denunciata non è di natura tecnopatica
- la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale,
Nel primo caso l’INAIL ritiene che la malattia denunciata non esiste.
Come esempio possiamo riportare il caso dell’asbestosi; in questo caso gli accertamenti, a “parere dell’INAIL”, hanno documentato che vi è stato un errore diagnostico e che la patologia riscontrata è diversa dalla patologia indicata nel 1° certificato di malattia professionale o addirittura non esiste alcuna patologia. Ovviamente in questo caso il ricorso andrà corredato con ulteriore certificazione specialistica atta a dimostrare l’errore dell’INAIL (naturalmente se errore c’è stato).
Nel secondo caso, cioè la negazione dell’esistenza del rischio, l’INAIL, dopo aver valutato la storia lavorativa dell’assicurato e aver effettuato accertamenti appropriati tramite il proprio organo tecnico, la CONTARP, pur riconoscendo l’esistenza della malattia denunciata, ritiene che il rischio lavorativo a cui è stato sottoposto è stato insufficiente a provocare la specifica malattia. E’ un caso abbastanza frequente quando vengono denunciate sindromi da sovraccarico del rachide, tipo ernie discali, o degli arti; non infrequente anche per denuncia di tumori che si ritiene siano stati provocati da sostanze a cui è stato esposto il lavoratore. Anche in questo caso è possibile presentare ricorso/opposizione con le modalità sopra indicate, ma generalmente è più difficile ottenere un risultato positivo e spesso occorre iniziare un’azione legale.
Il terzo caso, cioè quando l’INAIL afferma che la malattia non è di natura tecnopatica, solo apparentemente è simile al precedente; l’INAIL riconosce l’esistenza del rischio lavorativo, ma la malattia del lavoratore, valutato anche positivamente il rischio lavorativo, non è quella che ci si aspetta; le ipoacusie trasmissive, quindi da lesione del sistema di conduzione dei suoni e quindi non da esposizione a rumore intenso per molti anni, sono l’esempio più tipico. Anche in questo caso l’opera di un medico legale o di un esperto in medicina legale, eventualmente gratuitamente se ci si rivolge ad un patronato, può aiutare a valutare se sussistono i presupposti per opporsi al giudizio dell’INAIL.
Il quarto caso, quello per cui l’INAIL afferma di respingere il caso perchè “la documentazione è insufficiente”, direi che è il peggiore. Presentata la domanda, come accennato precedentemente, l’INAIL fa partire una procedura di accertamento del rischio tramite un organo tecnico chiamato CONTARP. Vengono pertanto acquisite informazioni provenienti dal libretto di lavoro, se esiste, o dall’archivio INPS o dal lavoratore al quale si chiede una descrizione completa e il più possibile minuziosa delle sue mansioni lavorative nella ditta o nelle ditte presso cui ha lavorato e quindi, “nota spesso dolente” vengono chieste le stesse informazioni al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro è virtuoso tutto procede correttamente, ma se il datore di lavoro non risponde alle richieste dell’INAIL o, peggio, se la ditta è ormai cessata e non più rintracciabile, allora la CONTARP non è in grado di fornire una risposta sul rischio “tecnopatico” e quindi la pratica viene chiusa negativamente; raramente accade che la CONTARP, per eccesso di lavoro e scarsità di personale, ritardi a fornire risposte sul rischio all’area sanitaria e quindi la pratica viene chiusa ma in realtà può accadere che tale valutazione arrivi successivamente alla conclusione della procedura. In questo caso, in corso di opposizione, è possibile fare in modo che la malattia professionale venga riconosciuta, naturalmente se ne ricorrono gli altri requisiti. Ma in conclusione, se la ditta non risponde ai quesiti INAIL perchè non più esistente o perchè non virtuosa, allora in effetti raramente il caso viene chiuso positivamente, anche successivamente al ricorso. Se si vuol insistere nella richiesta l’azione legale sarà indispensabile.
In realtà esistono altre possibilità per cui può essere respinta la domanda, più rare, ma sostanzialmente la gestione di questi casi non può essere effettuta dal lavoratore.
Occorre una convergenza di competenze professionali di tipo amministrativo e di tipo medico-legale che può guidare il lavoratore per l’ottenimento del giusto risarcimento per la sua malattia professionale.
Solo come inciso, le competenze di cui sopra devono anche essere tali da discernere i casi in cui effettivamente la patologia che affligge il lavoratore non è stata provocata dalle mansioni a cui è stato addetto, scoraggiandolo correttamente dall’intraprendere o proseguire azioni che non possono condurre ad alcun risultato tangibile ed evitando false speranze e conseguenti cocenti delusioni.
FONTI:
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno Dott Nicolosi , mi è arrivata la risposta INAIL INERENTE a denunce partite dalla Maugeri per DISADATTAMENTO LAVORATIVO , risposta dopo 3 mesi DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NON È SUFFICIENTE PER ESPRIMERE UN GIUDIZIO MEDICO Legale, so per certo che per ben 2 volte è stata sollecitata L azienda dove lavoro perché non mandava la documentazione!! Cosa dovrei fare? Già ho avuto 3 udienze …
Buonasera.
La procedura prevede che, in caso di dermatite da contatto di possibile natura professionale, l’INAIL faccia sottoporre il lavoratore a visita allergologica. Il caso viene accolto se viene dimostrato il nesso di causalità tra i prodotti e le polveri presenti nel ciclo lavorativo e le lesioni alle mani.
Le possibilità sono buone.
Ma la scelta se presentare l’istanza può solo essere sua e deve tenere conto, purtroppo, di possibili (non certe) difficoltà lavorative successive.
Saluti
Salve dottore, mi chiamo giorgio, da anni lavoro nell edilizia come carpentiere-muratore. Nell ultimo periodo sulle mie mani sono comparse delle bolle seguite da bruciore escoriazioni e ragadi.dopo alcune visite dermatologiche e esami allergici, mi è stata diagnosticata una DIC dovuta molto probabilmente al contatto con il cemento. Il medico del lavoro mi ha sconsigliato di avviare le domande per la malattia professionale, dice che mi sentirei rispondere di utilizzare i guanti e continuate a lavorare.il problema è che con i guanti la situazione peggiora e accellera, perché la pelle non respira in caso di guanti completamente chiusi, o nel caso in cui utilizzo quelli in cotone nella parte superiore, la polvere si cemento si infiltra ugualmente e si deposita nella parte del guanto che non traspira,moltiplicando così i problemi alle mani. Come mi fonsiglia di procedere???crede che ci siano possibilità che mi venga riconosciuta la malattia professionale???
Buonasera.
Ad occhio, da ciò che mi dice, penso che non sarebbe una cattiva idea presentare una istanza di riconoscimento di malattia professionale.
L’iter in questo caso prevede la redazione di un 1° certificato di malattia professionale e quindi la denuncia del datore di lavoro, nel senso che il datore di lavoro “denuncia” all’INAIL che la propria lavoratrice ha una patologia di possibile natura professionale.
Saluti
Buongiorno dott.nicolisi
Io lavoro da 24 anni come stiratrice.a differenza di come pensano tutti non uso solo il braccio destro con il quale stiro,ma uso di più il sinistro perché è con quello che metto e tolgo continuamente e velocemente i pezzi da stirare! Alzo ,sollevo e porto in giro tutto il giorno pacchi di tessuto e di cappotti!!Stendere di capi appesi!
Fatto sta che sono a casa da un mese per una periartrite acuta e una borsite!!I medici dicono sia dipeso dal lavoro e ci credo!!!Cosa posso fare? È una malattia professionale?Come devo agire e comportarmi?? Attendo risposta.
La ringrazio. cordiali saluti
R.V.
Buonasera.
Non è un caso semplice, soprattutto considerando che le ha una patologia particolare.
L’infortunio, in via teorica, viene chiuso non quando sparisconi i sintomi, ma quando un ulteriore periodo di riposo e cure non porterà, ragionevolmente, un miglioramento significativo. Alla fine ciò che resterà, come danno anatomico o funzionale, viene valutato secondo le tabelle delle menomazioni del DM 30/2000.
Nel suo caso quindi il medico INAIL ha ritenuto che la malattia fosse cessata, nel senso che non c’erano possibilità di miglioramento nel breve periodo e poi avrebbe comunque dovuto fare una valutazione sui postumi, cioè su ciò che “è rimasto”. Qui potrebbero esserci stati 2 diversi problemi:
1) il danno riconocibile è inferiore al 6% e quindi si rientra nella franchigia, cioè l’INAIL non ereoga nulla come risarcimento
2) il medico INAIL ha ritenuto che in realtà non si trattasse di postumi, ma della sua patologia principale (difficile però affermarlo a distanza in quanto non la conosco).
Ma il consiglio, su un caso del genere, solo apparentemente semplice, può essere dato solo da un medico prossimo a lei che possa visitarla e fare una valutazione sulla persona, cosa che renderebbe il parere affidabile.
Saluti
Buongiorno dottore, lavoro da 12 anni come cassiera, sono assunta come categoria protetta per una invalidità civile del 74% derivante da una malattia genetica molto rara che riguarda muscoli, tendini ed ossa. Ad ottobre aprendo un antitaccheggio mi sono fatta male ad un dito. Mi è stata riconosciuta una settimana di infortunio. Ho fatto la visita col medico inail ma nonostante la mia patologia e il mio comunicare che avevo ancora dolore, ha chiuso l infortunio. Mi sono rivolta al patronato ed abbiamo fatto richiesta di riapertura infortunio, nel mentre il mio medico mi ha fatto dei certificati medici per coprire i giorni. Il giorno della visita collegare con il medico Del patronato, ho ritrovato lo stesso medico che ovviamente ha bocciato la richiesta rifiutando il riconoscimento Dell infortunio. Io sono rientrata a lavorare nonostante abbia ancora dolore e non possa ancora svolgere al100%il mio lavoro. Quello che vorrei chiederle è cosa posso fare ora? Possibile che un invalido non sia per niente tutelato e che l inail non riconosca nulla nonostante abbia presentato una risonanza magnetica che attenti il danno subito? Grazie anticipatamente e buon lavoro
Solo ora ho visto la risposta. La ringrazio sentitamente per la disponibilità e competenze dimostrate.
Buonasera.
La gammopatia monoclonale benigna è una patologia presente nella tabella del DM 05/02/1992, quella che viene usata per la valutazione dell’invalidità civile, per cui viene indicata una percentuale fissa del 20%.
Quindi la risposta è affermativa.
Saluti
Buonasera.
Se dopo aver ricevuto un indennizzo per danno biologico compreso tra il 6% e il 15% si ha il riconoscimento di una percentuale superiore, viene erogata una rendita decurtata di 1/5 fino a recupero dell’indennizzo già ricevuto.
Ad esempio, se la rendita fosse di 250 Euro, l’INAIL erogherebbe solo 200 Euro fino a recupero di quanto già erogato.
P.S. ho eliminato i riferimenti alla ditta per cui lavora perchè sembrava quasi un annuncio pubblicitario.
Saluti