La tutela dei lavoratori dell’industria in Italia è piuttosto antica e inizia con la legge 80/1989 che prevedeva l’obbligo dell’assicurazione per alcune categorie di lavoratori; nel 1904 viene prevista anche una parziale tutela per i lavoratori del settore agricolo, poi ampliata con il D.Lgs 1450/17 a tutti i lavoratori agricoli, compresi coltivatori diretti, familiari dei coltivatori diretti e mezzadri.
Con il Regio decreto 929/29 nasce la tutela delle malattie professionali nel settore industria.
Nel 1933 nasce l’INAIL, cioè l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali e nel 1934 vennero ammesse a tutela 7 malattie professionali, esclusivamente nel settore industriale.
Tale tutela venne poi allargata al settore agricolo con le leggi 313/58 e il DpR 451/79.
Tipica di tali normative era il sistema della “lista chiusa”, per cui solo le patologie indicate nelle tabelle potevano essere ammesse a tutela e riconosciute come malattie professionali. Le tabelle inoltre indicavano tassativamente quali erano le lavorazioni morbigene e il tempo entro il quale potevano essere indennizzate dalla cessazione del lavoro.
Con il DPR 1124/65, il cosiddetto Testo Unico, le tabelle sono state meglio definite e poi aggiornate con il DPR 428/75 e 336/94.
Con la sentenza n. 179/1988 la Corte Costituzionale ha introdotto il cosiddetto “sistema misto” che introduce la possibilità che vengano riconosciute anche malattie non espresamente indicate nelle tabelle, oppure malattie indicate, ma insorte a seguito di lavorazione non tabellata
Con il Decreto legislativo 38/2000 si sono introdotte innovazioni essenziali rigurdanti le modalità di indennizzo delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.
Con il DM 22/07/2008 sono state introdotte nuove tabelle delle malattie professionali.
DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Si definisce MALATTIA PROFESSIONALE una condizione patologica il cui agente eziologico agisce lentamente e che è contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa, che in questo senso assume la connotazione di attività morbigena, in grado cioè di causare la malattia.
Occorre sostanzialmente individuare un “nesso di causalità” tra le mansioni lavorative svolte e/o gli agenti chimici, fisici o biologici presenti nel ciclo lavorativo a cui è addetto il lavoratore e la malattia denunciata.
Il rapporto di causalità può essere esclusivo, ma anche concausale (vedremo dopo).
IL SISTEMA DELLA LISTA CHIUSA.
Il sistema della “lista chiusa” è quello per cui sono indennizzabili solo le malattie indicate nella tabella, solo se insorte nell’ambito di una lavorazione indicata nella tabelle ed eventualmente ammesse a tutela solo se insorte entro un periodo di tempo preciso dalla cessazione dell’esposizione all’agente patogeno.
Quindi un sistema per la cui rigidità non accoglie le continue nuove sollecitazioni provenienti dal mondo scientifico e dal mondo del lavoro, basti pensare alle nuove forme di lavoro che non sarebbero assolutamente ammesse a tutela.
D’altra parte vi è la cosiddetta “presunzione d’origine” che favorevolmente permette di accogliere quei casi in cui vi è il riscontro convergente in tabella di una lavorazione e della relativa malattia: si parla in questo caso di malattia tabellata in lavorazione tabellata. L’onere della prova in questo caso non spetta al lavoratore, semmai sarebbe l’INAIL che dovrebbe provare il contrario. La presunzione d’origine persiste anche se la malattia è insorta dopo la cessazione dell’esposizione al rischio, ma entro il tempo indicato nella tabella.
Attualmente vige la tabella del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2023 (link alla pagina)
Il lavoratore ovviamente deve provare di avere svolto le mansioni indicate nella tabella.
IL SISTEMA MISTO
Con la sentenza 179/88, la Corte Costituzionale ha introdotto il cosiddetto sistema misto; cioè, oltre alle malattie indicate nella tabella, per il quale vige la “presunzione di origine” rispetto all’attività lavorativa, l’INAIL può indennizzare qualunque malattia che si dimostri essere provocata dall’attività lavorativa. L’onere della prova è però a carico del richiedente.
Il lavoratore cioè è tenuto a dimostrare il rischio insito nelle mansioni da lui svolte, oltre naturalmente alla sussistenza della patologia.
In appresso il link alle pagine di alcune malattie professionali:
DEFINIZIONE DI INFORTUNIO SUL LAVORO
E’ considerato infortunio sul lavoro un evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte oppure una inabilità temporanea assoluta al lavoro maggiore di 3 giorni, oppure una inabilità permanente assoluta o parziale.
Viene definita violenta una causa che agisce con un’azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all’organismo e comunque proveniente dall’ambiente di lavoro, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo.
Ulteriormente, un’azione viene definita rapida se agisce entro un turno di lavoro (come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 239/2003), oltre il quale si rientra nell’ambito della tutela delle malattie professionali.
La causa può essere un trauma fisico, ma non necessariamente; infatti sono possibili cause psichiche (trauma psichico da rapina ad esempio), da sforzo eccessivo, cause termiche (calore o freddo), da elettricità, da sostanze tossiche o causticanti, perfino da agenti biologici quali batteri o virus.
Dott. Salvatore Nicolosi
Medico convenzionato con il SSN per la Medicina Generale
Grazie per la gentile risposta!
Un caro saluto,
Armando
Buonasera.
E’ molto probabile, da quanto mi riferisce, che il danno biologico riconosciuto sia superiore al 5% e quindi indennizzabile.
Al rientro, teoricamente, dovrebbe essere sottoposto a visita dal medico competente che potrebbe/dovrebbe indicare delle limitazioni; se poi queste limitazioni dovessero essere tali sa impedire lo svolgimento delle sue precedenti mansioni, allora potrebbe essere destinato a mansioni differenti e compatibili.
Circa la decisione che potrebbe prendere il medico INAIL sull’eventuale proseguimento del periodo di inabilità, non sono in grado di dare risposte affidabili. In via teorica può comportarsi in intrambe le maniere, chiudere l’infortunio oppure indicare un ulteriore periodo di inabilità, ma ogni caso è differente dagli altri e quindi fare una previsione è impossibile.
Saluti
Gentile dott. Nicolosi,
Le scrivo per avere informazioni in merito ad un infortunio in itinere avuto lo scorso 21 marzo con intervento di riduzione e sintesi con 3 viti Asnis 6.5 in data 28/03 per una frattura del piatto tibiale esterno Shatzker 3 ginocchio dx. Sono ancora in infortunio e l’ultimo controllo radiografico del 26 c.m. evidenzia esiti consolidati di frattura dell’emipiatto tibiale. Attualmente deambulo con carico, rom ginocchio liberi, non instabilità legamentose, non deficit vnp in atto. E’ anche vero che persistono algie al piede dell’arto operato con edema, ancora difficoltà nella deambulazione e farò una ecografia muscolo-tendinea e articolare prescritta dal fisiatra in data 20/10. Il 02/10 farò visita Inail: innanzitutto, avrò diritto, secondo lei, ad un risarcimento del danno biologico? Poiché devo proseguire rieducazione funzionale e recuperare il tonotrofismo muscolare, verrò ricollocato al mio rientro a lavoro (lavoro in ospedale in qualità di infermiere)? Il medico Inail può ritenere opportuno chiudere la mia pratica nonostante mi abbiano già assegnato un ciclo di fkt e l’ecografia ancora da effettuare?
Grazie per avermi letto e il tempo che vuole dedicarmi.
Buon lavoro.
Armando
Buongiorno.
Come avrò letto. esistono delle tabelle che mettono in relazione mansioni lavorative e patologia insorta.
Per il ginocchio, nelle tabelle viene indicato, a proposito delle meniscopatie:
MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL GINOCCHIO PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON CONTINUITÀ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO.
A rigore, nel suo caso non si parla di microtraumi, ma di sovraccarico funzionale per movimentazione di carichi.
E’ ovvio che chi movimenta carichi spessissimo piega le ginocchia per sollevare e scaricare i carichi stessi con movimenti che potrebbero rientrare nella descrizione della tabella.
Ma ciò che appare ovvio a chi svolge un certo lavoro, spesso va invece dimostrato a chi quel lavoro non fa.
In sostanza il riconoscimento in via teorica potrebbe essere possibile, ma non è un percorso lineare e semplice.
Il consiglio è comunque di presentare l’istanza, considerando che non esistono costi per le pratiche di questo genere perchè vanno presentate via patronato … gratuitamente.
Saluti
Buongiorno.
Per un problema tecnico, probabilmente perchè l’informatica non il mio mestiere, ho difficoltà a spostare il commento lasciando i suoi dati; ma questa pagina non è affatto errata per un commento come il suo
Purtroppo il mio commento e’ finito su questa pagina . Egregio dottore la prego di rispondermi sulla pagina delle malattie professionali. Grazie . Buona serata
Buonasera dottore,da circa sei mesi soffro di dolori al ginocchio dx,ora anche durante la notte ho dei dolori in estensione del ginocchio,io faccio il facchino e caricando e scaricando materiali con movimentazione manuale dei carchi da circa 38 anni sento a volte il ginocchio che sembra cedere.Poi circa un mese fa ho effettuato una RM al ginocchio dolente con il seguente referto: Gonartrosi di discreta entita\’. Lesione ad estrinsecazione tibiale del corpo-corno posteriore del menisco interno. Nella norma il menisco esterno. Sostanziale regolarita\’ delle strutture del pivot centrale e delle altre componenti legamentose. Sinovite diffusa con quota di versamento nei recessi supero-lateralied articolare. Ispessimento delle settature del corpo adiposo di Hoffa. Rotula in lieve sub-lussazione esterna. La mia domanda e\’: potrei presentare domanda all\’Inail per il riconoscimento di MP per Meniscopatia degenerativa e Gonartrosi? e con quali possibilita\’ di accoglimento? Ringraziandola anticipatamente per la sua cordiale risposta , le auguro una buona serata.