SOTTOSEZIONE INAIL
Pagina di accesso a documenti e risorse riguardanti la tutela degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quindi in ambito INAIL o ex IPSEMA.
INAIL – generalità
INAIL – Nuova tabella delle malattie professionali
INAIL – Malattie per le quali è obbligatoria la denuncia
INAIL – Tabella percentuali Danno Biologico
INAIL – Tabella Indennizzo Danno Biologico (DM 38/2000)
INAIL – Tabella dei coefficienti
INAIL – le prestazioni assicurative
- prestazioni sanitarie
- indennità temporanea
- rendita per inabilità permanente
- indennizzo in capitale del danno biologico
- rendita per i danni superiori al 15%
- assegno per assistenza personale continuativa
- rendita ai superstiti
- assegno funerario
- beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali
- assegno di incollocabilità
- rendita di passagio
- prestazioni integrative:
- assegno speciale continuativo mensile
- integrazione alla rendita
INAIL – infortunio domestico
INAIL – infortunio dello studente
INAIL – infortunio sul lavoro: causa violenta
Indennizzo per i malati affetti da mesotelioma di origine non professionale
Il Mobbing come malattia professionale
Malattie professionali della spalla
INAIL – valutazione preesistenze
INAIL – Calcolo danno biologio/inabilità per ipoacusia
INAIL – Malattia professionale e il ricorso
INAIL – regolamento concessione protesi e abbattimento barriere architettoniche
INAIL: progetti personalizzati per il reinserimento lavorativo
INAIL – legislazione
INAIL: sentenze e giurisprudenza
INAIL – circolari e documenti
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Buonasera.
L’assegno INAIL, o meglio la “rendita”, viene concessa se la percentuale è almento il 16%.
A quanto capisco, la perizia in suo possesso valuta il suo danno biologico nella misura del 15% (12+3) e quindi non raggiungerebbe il suo scopo, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per ottenerlo; si dovrebbe fare qualche modifica (se fattibile naturalmente).
Se poi l’obiettivo sia raggiungibile, a distanza non posso prevederlo.
Saluti
Buon giorno .dottore. Le avevo scritto in merito altro argomento. Ma ora vorrei chiederle ,Sono invalido Inail ,12% disturbo post traumatico da stress e lesione encefalica,a seguito da investimento mentre tornavo in bici da lavoro, Licenziato x scarso rendimento e troppa malattia.Ho impugnato il licenziamento ed ho accettato la conciliazione.Nonostante questo mi trovo senza lavoro e senza nessun assegno. POSSO avere un assegno dal INAIL? ho chiesto l inabilita lavorativa allINPS sto aspettando la commissione che mi chiami . Inoltre la nuova perizia fatta mi attribuisce 3 punti in piu’ con esiti di disturbo del adattamento a carattere ansioso -depressivo con disturbo paranoideo. grazie x la Sua eventuale gentile risposta
Buonasera.
Non posso dirle se la percentuale è giusta in quanto si deve considerare anche la mobilità della caviglia, a distanza non valutabile
Salve, ho avuto un infortunio con frattura dello scafoide e 1° metatarso, dopo 4 mesi l’inail mi chiude la pratica con il dolore che ancora persiste….. e mi da un punteggio del 2%. Riprendo il lavoro e dopo 1 giorno e mezzo mi tocca lasciare il lavoro perchè la caviglia si gonfia… , Come mi devo comportare? il punteggio assegnato e giusto?
Buonasera.
L’epicondilite fa parte delle melattie riconoscibili come di natura professionale, ma naturalmente si deve valutare anche il tipo di lavoro che lei svolge.
Si deve fare la denuncia, che si efefttua con modalità differenti a secondase lei è in attività lavorativa o disoccupato.
In ogni caso serve un primo certificato di malattia professionale.
Saluti
Buongiorno io i primi di novembre devo sottopormi ad un intervento x epicondilite cronica al braccio destro e subito dopo devo farlo anche al sinistro… è una malattia professionale?? Devo fare denuncia x avere una tantum… grazie cordiali saluti.
Buonasera.
L’assegno di incollacabilità, cito dalla mia stessa pagina: ” … spetta agli invalidi per lavoro dichiarati “inidonei” e quindi “non collocabili”, avendo perduto ogni capacità lavorativa, oppure a coloro che per la tipologia e la gravità della menomazione, possono rappresentare un rischio per se o per gli altri lavoratori o per gli impianti …”.
Il lavoratore cioè non deve poter svlgere le sue mansioni e quindi non può essere collocato proficuamente al lavoro.
Quindi non basta la percentuale di inabilità superiore al 21%.
Saluti
Gentile dott Nicolosi, ho un grado di invalidita del 28% per la perdita di un occhio per infortunio sul lavoro avvenuto nel 2016, ora sono rientrato a lavoro. Ho diritto all assegno di incollocabilita. Ringrazio anticipatamente per l attenzione.
Grazie Mille.
Salut.
Buonasera.
Non è affatto una novità.
Art. 137, DPR 30/06/1965 (relativamente alle malattie professionali):
” … Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l’ultima può aversi soltanto per modifìcazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita (2).
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente (1).”
Art. 13, comma 4:
” … 4. Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L’importo della rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. …”
Gentilissimo Dott. Nicolosi,
La ringrazio sentitamente per la risposta e per l’attenzione rivoltami. Avevo solo necessità di una conferma, ma Le porgo ancora una domanda: le regole sono cambiate, oppure i termini decennale e quindicinale sono sempre stati in essere? Glielo chiedo perché all’atto della chiusura dell’infortunio, non mi sono state indicate scadenze da tenere presenti.
In attesa di Sua risposta, La ringrazio anticipatamente porgendole sentiti complimenti per la solerzia e l’aiuto che offre al cittadino.
Stefano