Questa pagina descrive le modalità con cui gli stati patologici anteriori, le preesistenze, devono essere valutati rispetto ad una menomazione di competenza INAIL, quindi provocata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.
Si parla in questo caso di preesistenze la cui valutazione è differente a seconda dei casi, con incidenza sulla valutazione del danno INAIL che può essere importante o, viceversa, nullo.
Si possono quindi distinguere diversi casi.
- la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento EXTRALAVORATIVO
- la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA
- la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO IN CAPITALE
- la menomazione preesistente è COESISTENTE, provocata da un evento LAVORATIVO NELLO STESSO SETTORE DI TUTELA
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento EXTRALAVORATIVO
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO D’UFFICIO IN CAPITALE
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE, provocata da un evento LAVORATIVO NELLO STESSO SETTORE DI TUTELA
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO IN CAPITALE A RICHIESTA DEL LAVORATORE
Per COESISTENTE si intende che le menomazioni incidono su sistemi organo-funzionali differenti.
Per CONCORRENTE si intende che le menomazioni incidono sullo stesso sistema organo-funzionale.
la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento EXTRALAVORATIVO
in questo caso non si tiene conto delle presistenze.
la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA
in questo caso non si tiene conto della menomazione preesistente
la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO IN CAPITALE
questo caso si ha quando un lavoratore ha avuto un infortunio sul lavoro prima del luglio 2000, quindi col sistema del TU con una percentuale di inabilità tra l’11% e il 16%; in questo caso l’INAIL invece di continuare a pagare mensilmente ha “liquidato” in capitale la rendita secondo una valutazione statistica di attesa di vita già stabilita.
in questo caso non si tiene conto della menomazione preesistente
la menomazione preesistente è COESISTENTE provocata da un evento LAVORATIVO NELLO STESSO SETTORE DI TUTELA
cioè la preesistenza lavorativa è stata provocata da un evento avvenuto dopo il luglio 2000.
in questo caso si opera una valutazione complessiva, come se un unico infortunio avesse provocato più menomazioni (la nuova menomazione “assorbe” la vecchia)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento EXTRALAVORATIVO
si applica la formula di GABRIELLI (vedi dopo)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA
si applica la formula di GABRIELLI (vedi dopo)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO D’UFFICIO IN CAPITALE
questo caso si ha quando un lavoratore ha avuto un infortunio sul lavoro prima del luglio 2000, quindi col sistema ddel TU con una percentuale di inabilità tra l’11% e il 16%; in questo caso l’INAIL invece di continuare a pagare mensilmente ha “liquidato” in capitale la rendita secondo una valutazione statistica di attesa di vita già stabilita.
si applica la formula di GABRIELLI (vedi dopo)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE provocata da un evento LAVORATIVO NELLO STESSO SETTORE DI TUTELA
cioè la preesistenza lavorativa è stata provocata da un evento avvenuto dopo il luglio 2000.
in questo caso si opera una valutazione complessiva, come se un unico infortunio avesse provocato più menomazioni (la nuova menomazione “assorbe” la vecchia)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO IN CAPITALE A RICHIESTA DEL LAVORATORE
in questo caso si opera una valutazione complessiva, come se un unico infortunio avesse provocato più menomazioni (la nuova menomazione “assorbe” la vecchia)
Formula di Gabrielli: ( A1-A2) /A1
dove
- A1 è il grado di abilità al lavoro preesistente (cioè 100% meno la percentuale del vecchio infortunio)
- A2 è il grado di attitudine residuato dopo il nuovo infortunio (in pratica la percentuale precedentemente ottenuta meno la percentuale del nuovo infortunio)
in sostanza si valutano entrambe le menomazioni e poi si procede nel modo descritto.
Ad esempio:
preesistenza extralavorativa: 15%
infortunio sul lavoro: 10%
applicazione della formula: [(100-15)-(100-15-10)] : (100-15) = [85 – 75] : 85 = 0,117 (approssimato a 0,12) -> 12%
Questa è l’applicazione della formula come prescritta dal TU, ma in pratica è sufficiente dividere la percentuale dell’infortunio per la percentuale residuata dalla preesistenza; l’esempio precedente verrebbe: 10 : (100 – 15) = 0,117 (approssimato a 0,12) -> 12%
Il razionale della formula è quello di garantire al lavoratore una maggiore valutazione quando un infortunio incide su un organo già menomato precedentemente.
Naturalmente la valutazione è più complessa se le preesistenze sono due o più, ma in questi casi occorre “un poco di mestiere” e molta attenzione, anche per evitare valutazioni in eccesso o in difetto che, alla fine, danneggiano esclusivamente il lavoratore.
Ma in conclusione, la valutazione delle preesistenze al fine di valutare il danno biologico/inabilità lavorativa dell’infortunato o del tecnopatico in ambito di tutela INAIL è un esercizio medico-legale non semplice che merita attenzione e competenza.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa per gli Infortuni e le Malattie Professionali
Buonasera.
Bisogna andare a vedere il regolamento dell’ENPAIA riguardante gli infortuni.
All’art. 24 del regolamento si legge: “In caso di aggravamento dell’invalidità permanente, l’assicurato ha facoltà di chiedere la revisione della misura dell’invalidità stessa, sempre che l’aggravamento sia conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio già riconosciuto.
La richiesta di revisione è ammessa per non più di tre volte entro il periodo massimo di sei anni dalla data di comunicazione di cui all’articolo 21 (è la data di prima comunicazione della percentuale riconosciuta).
Ho pochissima esperianza dell’ENPAIA, ma visto il regolamento, direi che non c’è possibilità di ulteriori richieste di aggravamento,
Saluti
Salvenel 2009 riportai un infortunio al ginocchio dx con invalidità permanente del 34% liquidata in via definitiva(?) dall’ Enpaia che si avvale di perizie INAIL
Da allora non è stata più vita, il ginocchio infortunato va sempre peggio, caricare tutto sulla gamba sx mi sta sfinendo anche il ginocchio sx e mi ha storta tutta con malesseri tormentosi vari, ovunque che invalidano salute e qualità della vita, non reggo più la tristezza, la fatica, la quotidianità…
Parlandone con il mio medico di base mi ha detto che non mi resta che rassegnarmi dal momento che sono già stata liquidata
Le sarei grata se volesse darmi la sua competente opinione
Buonasera.
Proprio su questo argomento in una pagina del blog, intorno alla fine, fornisco delle informazioni (QUESTA pagina).
Ma riassumendo:
Hanno diritto alle cure balneo-termali:
1) i lavoratori infortunati o tecnopatici durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, naturalmente se ritenute necessarie per ridurre il periodo di inabilità o per ridurre l’entità dei possibili postumi
2) i titolari di rendita, quindi coloro che hanno avuto riconosciuta una percentuale di inabilità uguale o superiore a 16%, ma esclusivamente durante il periodo di revisionabilità della rendita, quindi entro i 10 anni nel caso dell’infortuni ed entri i 15 anni nel caso delle malattie professionali, e “quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa” e comunque se facenti parte dell’elenco del D.M. 15 dicembre 1994 – “Modificazioni all’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità.”
3) i malati di silicosi o asbestosi, senza alcun limite di tempo.
Tutto ciò premesso, nel suo caso il problema non è il tempo, visto che ancora non sono trascorsi i 10 anni, ma la percentuale riconosciuta, 14%, inferiore al minimo necessario (16%).
Saluti
Buonasera dottor Nicolosi,io ho una riduzione della capacita ‘lavorativa Inail certificata minorazione a carattere permanente, pari al 14% liquidata in capitale dal Giugno 2007 per; 1)limitazioni gradi estremi TT caviglia sx, 2)Arto inferiore dx :algia locale e lieve deficit articolare, 3)Mano dx:algia locale con lieve deficit flessione IFD V dito mano dx. A volte ho difficolta’ a comminare per dolori a tutte e due le caviglie. Secondo lei potrei richiedere all’INAIL la concessione delle cure fango-termali anche a distanza di cosi’ tanto tempo? Grazie per la sua gentilezza e competenza.
Buonasera.
Bella domanda ma la cui risposta è molto difficile in quanto le tabelle dell’invalidità civile e quelle INAIL hanno filosofie di valutazione spesso molto diverse. Innanzi tutto bisognerebbe sapere se l’assicurazione si riferisce alla tabella INAILel Testo Unico del 1964 o a quella del DM 38/2000.
Ma comunque NON ESISTE UNA COMPARAZIONE CODIFICATA PER LEGGE relativa a queste tabelle e, a mia conoscenza, neppure esistono tabelle medico-legali di comparazione non ufficiali.
La richiesta della compagnia assicurativa in questi termini è assurda.
Solo un medico legale può fare questo tipo di valutazioni, facendo riferimento alle patologie e alla tabella corretta, e quindi la compagnia potrebbe (dovrebbe) incaricare un loro medico fiduciario. Se dovesse accadere questo comunque le consiglio di farsi assistere da un suo medico di fiducia.
Saluti
BUONGIORNO L’INPS MI HA RICONOSCIUTO UN INVALIDITA DEL 70% PER PROBLEMI DI CUORE, QUINDI NON DOVUTO A INFORTUNI O MALATTIA PROFESSIONALE.
L’ASSICURAZIONE MI HA RICHIESTO A CHE PERCENTUALE SULLA TABELLA INAL CORRISPONDE.
HO TELEFONATO ALL INAL E NON MI HANNO RISPOSTO
HO CHIESTO AL PATRONATO E NON MI HANNO RISPOSTO
COME FACCIO A SAPERE?
GRAZIE E ATTENDO FIDUCIOSA
GRAZIE
DOTT. NICOLOSI
LUNEDI ANRO’ PERSONALMENTE ALL’INAIL DI MIA COMPETENZA.
LE FARO’ SAPERE COM’E’ ANDATA.
SALUTI
Buonasera.
Se la patologia per il quale è stato riconosciuto il 13% di inabilità lavorativa riguarda il piedi, allora l’INAIL può fornire gratuitamente le scarpe con i plantari, altrimenti no.
In ogni caso se lei fa una richiesta non corretta al massimo può accadere che l’INAIL respinga l’istanza.
Saluti
gentilissimo dott.nicolosi,
navigando in internet mi sono ritrovato nella suo blog, le volevo chiederele un consiglio.
attualmento ho una pensione di inabilità che dovrebbe essere rivisionata ad agosto 2016
sono disoccupato da circa 5 anni, ho varie patologiema quella importante e un ao anche neoplasia renale. quando ho fatto la domanda avevo anche inserito un incidente sul lavoro che ho avuto nel 1985 che inail mi ha regolarmente pagato e mi e stata liquidata in capitale lasciandomi un’inabilità del 13%.con il passare degli anni l’ortopedico mi prescriveva scarpeortopediche con plantari. domanda posso richiederle all’inail
ringraziandovi anticipatamente
filippo