Questa pagina descrive le modalità con cui gli stati patologici anteriori, le preesistenze, devono essere valutati rispetto ad una menomazione di competenza INAIL, quindi provocata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.
Si parla in questo caso di preesistenze la cui valutazione è differente a seconda dei casi, con incidenza sulla valutazione del danno INAIL che può essere importante o, viceversa, nullo.
Si possono quindi distinguere diversi casi.
- la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento EXTRALAVORATIVO
- la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA
- la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO IN CAPITALE
- la menomazione preesistente è COESISTENTE, provocata da un evento LAVORATIVO NELLO STESSO SETTORE DI TUTELA
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento EXTRALAVORATIVO
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO D’UFFICIO IN CAPITALE
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE, provocata da un evento LAVORATIVO NELLO STESSO SETTORE DI TUTELA
- la menomazione preesistente è CONCORRENTE provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO IN CAPITALE A RICHIESTA DEL LAVORATORE
Per COESISTENTE si intende che le menomazioni incidono su sistemi organo-funzionali differenti.
Per CONCORRENTE si intende che le menomazioni incidono sullo stesso sistema organo-funzionale.
la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento EXTRALAVORATIVO
in questo caso non si tiene conto delle presistenze.
la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA
in questo caso non si tiene conto della menomazione preesistente
la menomazione preesistente è COESISTENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO IN CAPITALE
questo caso si ha quando un lavoratore ha avuto un infortunio sul lavoro prima del luglio 2000, quindi col sistema del TU con una percentuale di inabilità tra l’11% e il 16%; in questo caso l’INAIL invece di continuare a pagare mensilmente ha “liquidato” in capitale la rendita secondo una valutazione statistica di attesa di vita già stabilita.
in questo caso non si tiene conto della menomazione preesistente
la menomazione preesistente è COESISTENTE provocata da un evento LAVORATIVO NELLO STESSO SETTORE DI TUTELA
cioè la preesistenza lavorativa è stata provocata da un evento avvenuto dopo il luglio 2000.
in questo caso si opera una valutazione complessiva, come se un unico infortunio avesse provocato più menomazioni (la nuova menomazione “assorbe” la vecchia)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento EXTRALAVORATIVO
si applica la formula di GABRIELLI (vedi dopo)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA
si applica la formula di GABRIELLI (vedi dopo)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE ma provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO D’UFFICIO IN CAPITALE
questo caso si ha quando un lavoratore ha avuto un infortunio sul lavoro prima del luglio 2000, quindi col sistema ddel TU con una percentuale di inabilità tra l’11% e il 16%; in questo caso l’INAIL invece di continuare a pagare mensilmente ha “liquidato” in capitale la rendita secondo una valutazione statistica di attesa di vita già stabilita.
si applica la formula di GABRIELLI (vedi dopo)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE provocata da un evento LAVORATIVO NELLO STESSO SETTORE DI TUTELA
cioè la preesistenza lavorativa è stata provocata da un evento avvenuto dopo il luglio 2000.
in questo caso si opera una valutazione complessiva, come se un unico infortunio avesse provocato più menomazioni (la nuova menomazione “assorbe” la vecchia)
la menomazione preesistente è CONCORRENTE provocata da un evento LAVORATIVO GIA’ LIQUIDATO IN CAPITALE A RICHIESTA DEL LAVORATORE
in questo caso si opera una valutazione complessiva, come se un unico infortunio avesse provocato più menomazioni (la nuova menomazione “assorbe” la vecchia)
Formula di Gabrielli: ( A1-A2) /A1
dove
- A1 è il grado di abilità al lavoro preesistente (cioè 100% meno la percentuale del vecchio infortunio)
- A2 è il grado di attitudine residuato dopo il nuovo infortunio (in pratica la percentuale precedentemente ottenuta meno la percentuale del nuovo infortunio)
in sostanza si valutano entrambe le menomazioni e poi si procede nel modo descritto.
Ad esempio:
preesistenza extralavorativa: 15%
infortunio sul lavoro: 10%
applicazione della formula: [(100-15)-(100-15-10)] : (100-15) = [85 – 75] : 85 = 0,117 (approssimato a 0,12) -> 12%
Questa è l’applicazione della formula come prescritta dal TU, ma in pratica è sufficiente dividere la percentuale dell’infortunio per la percentuale residuata dalla preesistenza; l’esempio precedente verrebbe: 10 : (100 – 15) = 0,117 (approssimato a 0,12) -> 12%
Il razionale della formula è quello di garantire al lavoratore una maggiore valutazione quando un infortunio incide su un organo già menomato precedentemente.
Naturalmente la valutazione è più complessa se le preesistenze sono due o più, ma in questi casi occorre “un poco di mestiere” e molta attenzione, anche per evitare valutazioni in eccesso o in difetto che, alla fine, danneggiano esclusivamente il lavoratore.
Ma in conclusione, la valutazione delle preesistenze al fine di valutare il danno biologico/inabilità lavorativa dell’infortunato o del tecnopatico in ambito di tutela INAIL è un esercizio medico-legale non semplice che merita attenzione e competenza.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa per gli Infortuni e le Malattie Professionali
Buonasera.
Le sue sono notizie veramente povere di particolari.
Per capire: il risarcimento spetta se, a causa dell’infortunio sul lavoro, si è avuta una lesione la cui guarigione purtroppo è avvenuta con postumi, cioè è rimasto un danno “permanente”, la cui valutazione, usando la tabella INAIL del 2020 è uguale o superiore al 6%.
Una precisa valutazione del suo caso è possibile solo da parte di un medico “in carne ed ossa” che possa visitarla e visionare la documentazione specialistica; a distanza le valutazioni di questo tipo sono assolutamente inaffidabili.
Saluti