Termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni. Chiarimenti operativi.
Direzione Centrale Prestazioni
Sovrintendenza Medica Generale
Prot.INAIL.60002.07/02/2007.0001042
Roma, 7 febbraio 2007
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni. Chiarimenti operativi.
Con nota del 19 settembre u.s. (prot. n. 09971) sono stati illustrati i principi affermati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite [1],in tema di termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni, costituita ai sensi dell’art. 80 T.U., e sono state fornite prime istruzioni operative al riguardo.
Con la presente, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute da alcune Strutture Territoriali, si integrano le istruzioni già fornite, indicando il comportamento da adottare per la risoluzione delle problematiche applicative.
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1. Dalla data di costituzione della rendita unica [2] inizia ex novo il decorso dei termini revisionali per tutti gli eventi che concorrono alla costituzione della rendita, indipendentemente dalla data di accadimento di ciascuno di essi.
Esempio:
rendita per infortunio costituita nel 1990; segue nuovo infortunio e costituzione di rendita unica nel 1998; ultima revisione della rendita unificata nel 2008. Sia in sede di costituzione della rendita unica nel 1998, sia in sede di revisione della stessa fino al 2008 dovranno essere riconsiderati anche i postumi relativi all’ infortunio del 1990. Nel 2008 si consoliderà la rendita unica corrispondente al grado di inabilità complessiva accertato in sede di ultima revisione.
La disciplina dei termini di revisione delle rendite unificate muove, infatti, dal principio che, con la costituzione della rendita unica, cessa la rendita pregressa poiché a quest’ultima si sostituisce una nuova rendita commisurata al danno biologico globale, considerato nel suo grado e nella misura d’insieme e non già nelle singole parti che lo compongono.
L’unificazione dei postumi determina l’insorgenza di un quadro menomativo globale, unitariamente considerato, che costituisce il nuovo “oggetto” di valutazione. In tale contesto i postumi dei singoli eventi perdono autonoma rilevanza e pertanto devono essere valutati tutti, sulla base di un giudizio medico-legale di sintesi, avuto riguardo alla loro reciproca influenza ed al loro complessivo pregiudizio sull’integrità psicofisica del soggetto.
Naturalmente, il principio si applica anche nel caso in cui tra i due eventi lesivi sia decorso il termine revisionale e, quindi, la rendita costituita per il primo evento lesivo sia consolidata per intervenuta decorrenza dei termini revisionali prima della unificazione (vedi, infra, punto 4).
Si ricorda che l’unificazione dei postumi riapre i termini utili non solo per la revisionabilità del danno unitario ai fini della determinazione delle prestazioni economiche, ma anche per l’applicazione di tutti gli altri istituti giuridici previsti dal Testo Unico (cure idrofangotermali, integrazione rendita in caso di necessità di cure mediche e chirurgiche, ecc.).
2. Quando gli eventi lesivi che concorrono alla costituzione della rendita unica sono della stessa natura (tutti infortuni, ovvero tutte malattie professionali) e, quindi, soggetti allo stesso regime temporale ai fini della revisione dei postumi, dalla data di costituzione della rendita unica decorre un unico termine revisionale.
Tale termine corrisponde al decennio per gli infortuni ed al quindicennio per le malattie professionali.
3. Quando, invece, gli eventi lesivi che concorrono alla costituzione della rendita unica sono di diversa natura e, quindi, soggetti a diverso regime temporale ai fini della revisione, dalla data di costituzione della rendita unica decorrono nuovi termini revisionali diversi in relazione a ciascuna componente di danno; in tale ipotesi il regime temporale della revisione è individuato in relazione alla componente di danno di cui sia rilevata la variazione, indipendentemente dalla natura dell’ultimo evento.
Esempio 1: infortunio del 1995 segue malattia professionale e costituzione di rendita unica nel 1998; nel 2004 l’Istituto riceve una richiesta di revisione passiva in cui si denuncia un aggravamento dei postumi dell’infortunio. Qualora sia stata effettuata, nel 2002, la revisione al quadriennio, la richiesta andrà respinta in quanto la nuova revisione relativa ai soli postumi dell’infortunio potrà essere effettuata solo al settennio.
Esempio 2: infortunio del 1995 segue malattia professionale e costituzione di rendita unica nel 1997. Dal 1997 decorrono un termine decennale per la revisione dell’infortunio (scadenza 2007) e un termine quindicennale per la revisione della M.P. (scadenza 2012). A partire dal 2007 sarà possibile procedere alla revisione soltanto qualora siano rilevate variazioni dei postumi della MP., nel qual caso, nella valutazione complessiva si potrà tenere conto anche delle variazioni dei postumi dell’infortunio.
Tale principio determina una novità rispetto alla precedente linea di condotta seguita dall’Istituto, secondo cui i termini revisionali sono regolati secondo il regime relativo alla natura dell’ultimo evento (Cfr.: Guida per le Revisioni delle Rendite, allegata alla Circolare n. 71/1996, par. 2.5.1). Ciò vale naturalmente sia con riferimento all’individuazione dei termini di revisione intermedi (vedi Es. 1), sia con riferimento all’individuazione dell’ultimo termine revisionale (vedi Es. 2).
A proposito di quest’ultimo, si ricorda che l’ultima revisione deve essere richiesta o disposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine. Si ricorda, altresì, che la variazione dei postumi sarà rilevante soltanto se riconducibile all’interno del periodo revisionale, riguardando il termine annuale di decadenza solo l’esercizio del diritto.
Si precisa che per le rendite unificate da liquidare in capitale, ai sensi dell’articolo 75 TU, si deve in ogni caso attendere la scadenza dell’ultimo termine di revisione prima di procedere alla cessazione della rendita.
Sul piano operativo.
Dopo la scadenza dell’ultimo termine revisionale più breve (decennio se si tratta di infortunio + malattia professionale, ovvero infortunio + silicosi; quindicennio se si tratta di malattia professionale + silicosi), si procede come di seguito riportato.
A) Revisione passiva.
In via preliminare, la funzione amministrativa verifica se ricorrono i presupposti temporali per dare corso alla richiesta di revisione:
1) se accerta che è decorso anche l’ultimo termine revisionale per la malattia professionale respinge la richiesta di revisione con apposito provvedimento;
2) se accerta che il predetto termine non è decorso, invia la pratica alla funzione medico-legale che, a sua volta, verifica che la richiesta inoltrata riguardi la componente di danno relativa all’evento per il quale non sono ancora scaduti i termini revisionali;
2.1) verifica negativa: quando la documentazione prodotta evidenzia che la richiesta di revisione è relativa alle menomazioni dell’evento per il quale sono scaduti i termini revisionali, la funzione medico-legale ne da comunicazione alla funzione amministrativa che respinge la domanda di revisione con apposito provvedimento;
2.2) verifica positiva: si procede alla chiamata a visita dell’assicurato; in tale sede:
2.2.1) se non rileva variazioni della componente di danno ancora revisionabile, la funzione medico-legale ne da comunicazione alla funzione amministrativa che respinge la domanda di revisione con apposito provvedimento;
2.2.2) se rileva variazioni della componente di danno ancora revisionabile, la funzione medico-legale procede alla valutazione complessiva di tutte le menomazioni.
B) Revisione attiva.
La funzione amministrativa invia alla funzione medico-legale il caso per la revisione, secondo la scadenza fissata nel corso della visita in precedenza effettuata (accertamento postumi/revisione).
L’assicurato viene invitato a visita; in tale sede la funzione medico-legale:
1) se non rileva variazioni della componente di danno ancora revisionabile, ne da comunicazione alla funzione amministrativa che invia apposito provvedimento all’assicurato;
2) se rileva variazioni della componente di danno ancora revisionabile, procede alla valutazione complessiva di tutte le menomazioni.
4. Qualora alla costituzione della rendita unica concorrano postumi di un evento i cui termini revisionali siano scaduti prima della unificazione opera il c.d. “limite esterno”.
Esempio 1: infortunio del 1980 malattia professionale e costituzione di rendita unica nel 1982; ultima revisione nel 1997 GRADO 60%; infortunio e costituzione di rendita unica nel 1999; GRADO 65%. La rendita unica del 1982 si è consolidata nel 1997 (60%), con il decorso sia del decennio per l’infortunio sia del quindicennio per la malattia professionale. Pertanto, sia in sede di costituzione sia in sede di revisione della successiva rendita unica costituita nel 1999 (ossia fino al 2014), l’Istituto può rivalutare i postumi dei precedenti eventi del 1980 e del 1982, rilevandone l’eventuale miglioramento, ma dovrà liquidare una rendita ragguagliata a non meno del 60% (grado consolidato prima dell’unificazione dei postumi).
Esempio 2: rendita per infortunio costituita nel 1970 GRADO 60%; segue malattia professionale e costituzione di rendita unificata nel 1975 GRADO 62%; segue infortunio e costituzione di rendita unificata nel 1988 GRADO 65%; ultima revisione rendita unificata nel 2003 GRADO 50%.
Per effetto di tale limite la prestazione economica non potrà essere inferiore a quella corrispondente al grado di menomazione consolidatosi per decorrenza dei termini revisionali prima dell’unificazione. Il “limite esterno”, che pertanto deve preesistere alla rendita unica, comporta che, sia in sede di costituzione sia in sede di revisione della rendita unica, il grado di menomazione al quale la rendita deve essere ragguagliata non potrà essere comunque inferiore a quello già consolidatosi prima dell’unificazione. Si sottolinea che il “limite esterno“ rileva ai soli fini della liquidazione della rendita, ma non vincola, né condiziona, la valutazione medico-legale, dal momento che non esiste il c.d. “limite interno [3].
Nel caso di rendita unificata il consolidamento con conseguente “limite esterno” opera soltanto quando siano decorsi tutti i nuovi termini revisionali iniziati a decorrere dalla data di costituzione della rendita unica e soltanto se non intervenga entro i predetti termini revisionali un nuovo evento lesivo che comporti la costituzione di una nuova rendita unica, con conseguente riapertura di tutti i termini.
Ovviamente, il predetto limite esterno, una volta maturato, vale anche rispetto ad eventuali successive costituzioni (e revisioni) di nuove rendite unificate.
IL SOVRINTENDENTE MEDICO GENERALE
(F.to Giuseppe CIMAGLIA)
IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
(f.to Paolo Vaccarella)
Note
1 – Cfr. sentenze 25 marzo 2005, nn. 6402 e 6403.
2 – Da intendersi come data di decorrenza, come già chiarito nelle precedenti lettere del 19 dicembre 2005 e del 7 aprile 2006.
3 – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 marzo 2005, n. 6402, hanno espressamente affermato il principio secondo cui, posto che la rendita unificata risulta parificata alla rendita per singolo evento lesivo, l’intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento impedirebbe necessariamente la possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi.
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