Anche gli studenti impegnati in attività lavorative, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, hanno diritto alla tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’alternanza scuola-lavoro è il recente modello didattico che permette, agli studenti degli istituti di istruzione superiore, di svolgere una parte del loro percorso formativo presso un’azienda o un’ente.
Si tratta di un grossissimo gruppo di studenti, secondo alcuni circa un milione e mezzo, per il quale è sorto il dilemma sulla possibilità che le attività svolte all’interno delle aziende o degli enti debbano essere considerate rientranti nell’ambito della tutela infortunistica INAIL. In fondo, a ben vedere, si tratta di soggetti che svolgono mansioni lavorative del tutto simili a quelle degli altri lavoratori dell’azienda e pertanto sono esposti agli stessi rischi lavorativi.
Con la circolare n. 44 del 2016 l’INAIL precisa l’ambito di tutela di tali studenti inserendo una grossa novità positiva per questi studenti.
Viene sempre ribadito e riconfermato che gli studenti sono assicurati, secondo l’articolo 4, comma 5 del T.U, se svolgono:
- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Viene anche ricordato che è privo di tutela il percorso abitazione-scuola (o università).
Ma la circolare 44/2016 aggiunge che gli studenti “... impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U.. …“.
Per tale motivo, prosegue la circolare, “... Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65. …“.
La tutela INAIL, intesa come risarcibilità dell’infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative o come risarcibilità della malattia contratta a causa del’ìattività lavorativa, è quindi estesa a tutti gli studenti che svolgono attività di alternanza scuola-lavoro, durante però lo svolgimento delle attività lavorative.
A completamento, non poteva mancare una precisazione sulla risarcibilità dell’infortunio in itinere. Infatti l’INAIL precisa che:
- sono considerati infortunio in itinere gli eventi occorsi durante il tragitto scuola-azienda (o ente);
- non sono considerati tutelabili invece gli infortuni occorsi sul tragitto abitazione-azienda (o ente).
In caso di infortunio o malattia professionale l’INAIL eroga le prestazioni comunemente erogate a tutti i lavoratori, e nella circolare 44/2016 ne vengono elencati i principali:
- prestazioni economiche:
- indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%;
- assegno per l’assistenza personale continuativa;
- integrazione della rendita;
- rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie:
- prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta (ITA) invece non viene erogata in quanto lo studente non percepisce stipendio e quindi non ha diritto ad una prestazione sostitutiva di questo.
L’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico.
La circolare INAIL in originale:
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera.
In questo sito sono presenti “anche” notizie di carattere amministrativo, ma la mia formazione è medica e quindi, su specifici quesiti di tipo burocratico non riesco a dare risposte affidabili.
Un impiegati delLa cosiddetta “funzione pubblica” dei sindacati più importanti sicuramente potrà darle un parere affidabile.
Saluti
Sono un docente prossimo alla pensione (1/9/2018) e mi sono deciso di chiedere l’aumento stipendiale dell’1,25€ per una causa di servizio 7^ cat. Tab. A (-) MIN. riconosciutami nel 1999 ma né la segreteria della mia scuola né gli impiegati del Provveditorato conoscono la procedura di tale attribuzione, anzi ritengono che la legge Fornero del 2011 abbi cancellato anche questi benefici (a me non risulterebbe). Cosa mi può dire in merito e, inoltre, potrei avere qualche beneficio per accelerare il mio pensionamento o un eventuale esonero dal servizio non avendo però avuto nel corso di questi anni un aggravamento della patologia? Grazie anticipate.