Corte di Cassazione – Sez. Lavoro –  Sentenza n. 27649 dell’11 dicembre 2013

… omissis …

F.I. (Avv. M. Del Vecchio) c/ INAIL (Avv.ti Romeo e Ottolini)

..- Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 828 del 2006 il Tribunale di Taranto, espletata consulenza tecnica di ufficio e accertato che S.M., dipendente dell’impresa Sidermontaggi in qualità di gipponista e autista dal 1970 al 1988 all’interno dello stabilimento siderurgico di … omissis … , era deceduto a causa di malattia professionale, riconosceva a favore del coniuge superstite F.I. la relativa rendita con decorrenza dal 22 luglio 1995.
La decisione anzidetta, impugnata dall’INAIL, è stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 104 del 2009. che ha ritenuto non provato un preciso nesso di causalità tra decesso del lavoratore e le sostanze presenti nell’ambiente di lavoro, tanto più che lo stesso, soggetto per le mansioni di autista a continui spostamenti, non sostava per lunghi periodi tempo in ambienti chiusi e più nocivi, a differenza dei lavoratori impiegati direttamente nella catena produttiva. La corte ha rilevato che erano emersi elementi che portavano “tranquillamente” alla conclusione della causa extra-lavorativa della malattia, essendo emerso che il S. era un accanito fumatore.
F.I., nella indicata qualità, ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.
L’INAIL ha depositato procura, contrastando l’avverso ricorso tramite il suo difensore Avv. Teresa Ottolini comparso nella pubblica udienza.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La sentenza impugnata viene censurata per non avere tenuto conto di tutti i fattori di rischio professionale che avevano determinato il decesso del lavoratore senza l’ammissione di prova per testi sul punto, sia in relazione all’esposizione al rischio da amianto e al suoi effetti sinergici con gli altri fattori, sia in relazione al riscontro fenomenico della prolungata abitudine al tabacco, non documentata in modo adeguato e sulla base di dati precisi. Aggiunge che la Corte territoriale non ha tenuto conto della tardiva produzione della consulenza di parte quale motivo di gravame, avendo l’appellante formulato rilievi critici alla consulenza tecnica di ufficio per la prima volta in sede di appello.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 85, 105 e 131 della L. n. 251 del 1982,art. 7 del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 e tabella n. 4 del D.P.R. n. 336 del 1994, dei D.M. 27 aprile 2004, D.M. 14 gennaio 2008, D.M. 9 aprile 2008, 12/25 luglio 2000, del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 degli artt. 40 e 41 c.p., nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Al riguardo rileva che il giudice di merito, trattandosi nel caso di specie di patologie multifattoriali, quali le neoplasie, avrebbe dovuto verificare l’apporto causale di tutti i fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro, dove aveva operato il lavoratore deceduto, e valutare l’effetto sinergico, moltiplicatore ed accelerativo della contemporanea presenza di più fattori di rischio cancerogeno, professionali ed extraprofessionali.
Lo stesso giudice, continua la ricorrente, in modo arbitrario ed in assoluta carenza di prova positiva, ha considerato la sussistenza di una prolungata abitudine al tabacco del de cuius per affermarne la preponderanza causale.
La ricorrente infine evidenzia l’erroneità dell’impugnata sentenza per non avere considerato le acquisizioni scientifiche dello stesso INAIL. le tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965 e i successivi provvedimenti ministeriali, comportanti la presunzione della eziologia professionale della neoplasia polmonare per un lavoratore dell’industria siderurgica, con riferimento ad una fonte di rischio specifica, come l’esposizione ad asbesto.

2. Il primo motivo è fondato. Nel caso di specie il giudice di appello si è discostato dalle conclusioni del consulente di ufficio, che in proposito aveva espresso parere positivo circa l’origine professionale della malattia mortale che aveva colpito il lavoratore, limitandosi a valorizzare sotto il profilo causale l’abitudine dello stesso lavoratore al fumo. In questo modo il giudice di merito non ha fatto buongoverno del principio di equivalenza di cui all’art. 40 e all’art. 41 c.p., in materia di concorso di cause, in forza del quale causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo e qualitativo rispetto ad altri, salvo che sia dimostrato l’intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo. Proprio in applicazione di tale principio il giudice di merito, in mancanza di dati certi circa l’esclusività della causa extralavorativa – riferita all’abitudine al fumo di trenta sigarette al giorno, non avrebbe potuto trascurare l’incidenza causale dei fattori di rischio professionale ascrivibili all’esposizione a sostanze presenti nello stabilimento tarantino ed in particolare alle polveri di amianto.
D’altro canto l’impugnata sentenza, che ha espressamente riconosciuto la presenza delle polveri di amianto e la sosta del lavoratore deceduto – sia pure per periodi di tempo non lunghi in rapporto ai dipendenti addetti alla linea produttiva – nello stabilimento siderurgico in questione, non ha fornito una congrua e logica motivazione per disattendere le conclusioni sul punto del consulente di primo grado sostenendo che in atti vi erano elementi che “tranquillamente” portavano al riconoscimento dell’origine extralavorativa della malattia. Al riguardo non può essere trascurato il fatto che non era stato consentito all’originaria ricorrente di esperire i mezzi di prova richiesti proprio con riferimento all’esposizione del lavoratore alle sostanze nocive.
Fondato è anche il secondo motivo del ricorso, con cui, come già detto, la ricorrente fa riferimento alla violazione della presunzione legale della malattia tabellata con riferimento all’art. 139 e allegata tabella n. 4, al D.P.R. 13 marzo 1994, n. 336 e ai richiamati decreti ministeriali. La doglianza merita di essere condivisa, giacché la sentenza impugnata non ha considerato le previsioni tabellari circa l’inclusione nelle malattie neoplasiche come il carcinoma polmonare riscontrato a carico di S.M., dell’esposizione all’asbesto e non ha tratto da tale tabellazione le conseguenze circa la ripartizione dell’onere della prova tra lavoratore e INAIL.
Sotto questo profilo si fa riferimento alla costante giurisprudenza (cfr, tra le altre, Cass. n. 8638 del 2008; Cass. n. 14023 del 2004), secondo cui nell’ipotesi di malattia tabellata vi è l’onere per il lavoratore di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, mentre l’istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell’inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi dell’esposizione e di manifestazione della malattia.

3.  In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, che, alla stregua dei principi di diritto in precedenza enunciati, procederà ad una più approfondita verifica dell’apporto causale di tutti i fattori di rischio presenti nell’ambente di lavoro ove operava il lavoratore deceduto, tenendo in considerazione anche l’abitudine tabagica del de cuius.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013



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