CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro, sentenza 9/01/2013 n. 358

omissis …

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 30 agosto 2007, la Corte d’Appello di Perugia respingeva il gravame svolto da L.F. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale contratta nel corso della ventennale attività di montatore collaudatore e la condanna dell’INAIL alla costituzione, in suo favore, della rendita.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
– L.F. deduceva di aver inutilmente denunciato all’INAIL l’ipoacusia da rumore contratta a causa dell’esposizione a lavorazioni rumorose; l’INAIL chiedeva il rigetto della domanda trattandosi di malattia non tabellata, con onere, a carico del ricorrente, della prova dell’esposizione a rischio e del nesso eziologico con la malattia;
– la decisione di rigetto del primo giudice veniva gravata dal L. per non aver il consulente tecnico d’ufficio adeguatamente tenuto conto delle certificazioni sanitarie in atti.
3. La Corte territoriale, all’esito della consulenza tecnica espletata anche in sede di gravame, rilevava che entrambi i consulenti officiati nei due gradi di giudizio avevano ritenuto impossibile una corretta valutazione della capacità uditiva del lavoratore per non essere stato mai accertato effettivamente, in passato, il danno uditivo per l’atteggiamento scarsamente collaborativo del lavoratore sicché, in tale contesto, risultava impossibile accertare la data di insorgenza della patologia, tenuto conto che il L. aveva cessato l’attività lavorativa nel 2001, mentre la patologia, con danno professionale dell’11,16%, veniva accertata nel 2006, cosi mancando la prova, agli atti, che lo stato invalidante potesse essere effettivamente collegato all’attività lavorativa, non potendo operare la presunzione di esistenza del nesso causale tra la patologia dedotta e l’attività lavorativa per essere decorsi più di quattro anni dalla cessazione dell’attività.
4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, L. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’INAIL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con i motivi di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3, 78 e segg., all. n. 4 voce n. 50, e degli artt. 112, 441, 442, 445 c.p.c., in relazione al principio di presunzione professionale, e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel censurare la sentenza impugnata, per la ritenuta inapplicabilità dell’origine professionale della malattia per essere trascorso un periodo superiore a quattro anni dalla cessazione dell’attività lavorativa, il ricorrente assume che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che, trattandosi di esposizione a rischio da lavorazioni tabellate, operavano la presunzione legale di indennizzabilità e il periodo massimo quadriennale di indenizzabilità dalla cessazione del lavoro, e richiama, all’uopo, certificazione medica depositata in atti, datata 19.9.2000, e trascurata dal C.T.U. officiato in appello, recante la diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica per le frequenze medio alte, onde doveva ritenersi operante la predetta presunzione venendo in considerazione una malattia professionale insorta entro il periodo massimo di indenizzabilità. Ne conseguiva, ad avviso del ricorrente, la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta e, accertata l’insorgenza entro il periodo massimo di indennizzabilità, l’onere probatorio a carico dell’INAIL della diversa eziologia della malattia o dell’insorgenza di un diverso fattore patogeno che aveva cagionato, o concorso a cagionare, la tecnopatia.
6. Osserva il Collegio, in linea generale, che questa Corte ha avuto occasione di ritenere specificamente che in relazione a malattia che si assume derivante da lavorazione inclusa nella tabella, la reiezione della domanda può trovare fondamento soltanto nell’accertamento che trattasi di malattia neppure astrattamente derivabile dalla lavorazione tabellata, ovvero nell’accertamento che non vi sia stata, da parte dell’assicurato, esposizione al rischio professionale, o via sia stata un’esposizione del tutto irrilevante, (cfr., exmultis, Cass. 8002/2006).
7. Inoltre, è consolidato l’insegnamento di questa Corte secondo cui “l’accertamento dell’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell’I.N.A.I.L. dell’onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell’infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa, deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia” (Cass. n. 14023/04).
8. Va aggiunto che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico officiato in giudizio, facendole proprie, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione che recepisca, per relationem, le conclusioni e i passi salienti della consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di  legittimità (ex multis, Cass. 10222/2009).
9. Tanto premesso, le censure svolte dal ricorrente, pur superando l’evidente inidoneità del quesito di diritto che ne correda l’illustrazione, meramente assertivo, e l’omessa formulazione del momento di sintesi, non sono meritevoli di accoglimento.
10. La statuizione della Corte di merito che, accertata dal 2006 l’insorgenza della malattia professionale, ha escluso il nesso eziologico con l’attività lavorativa cessata fin dal 2001, è stata censurata dal ricorrente essenzialmente incentrando il motivo di doglianza sulla mancata valutazione, da parte dell’ausiliare officiato in giudizio, della documentazione clinica attestante il momento storico di insorgenza della patologia, momento decisivo ai fini della presunzione di origine professionale giacché ricadente nel quadriennio dalla cessazione dell’attività lavorativa del L., tuttavia siffatta doglianza trasfusa additando vizi della motivazione non risulta conformata (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) alla richiamata regola per cui l’insufficienza argomentativa della motivazione che recepisca, per relationem, le conclusioni rassegnate dall’ausiliare può trovare ingresso nel giudizio di legittimità a condizione che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione.
11. Pertanto, le notazioni critiche dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza si risolvono nella una mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in questa sede di legittimità.
12. Il ricorso va, dunque, respinto con la conferma dell’impugnata sentenza, dovendosi ritenere assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le censure non espressamente esaminate.
13. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.

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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2013





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