Rendita per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25/07/2000
E’ prevista dall’articolo 66 del T.U. 1124/65 ed è valida per gli infortuni avvenuti prima del 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate prima della stessa data; viene corrisposta quando i postumi conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale sono valutabili, secondo la tabella del T.U, in misura superiore al 10%.
La rendita non è agganciata ad alcun limite contributivo, quindi “era” corrisposta anche se l’infortunio avveniva il primo giorno in assoluto di attività lavorativa.
La decorrenza di corresponsione era il giorno successivo alla data di stabilizzazione dei postumi, la cosiddetta “guarigione clinica”.
L’importo percepito dipende dalla percentuale di inabilità riconosciuta e dalla retribuzione percepita l’anno precedente alla data dell’infortunio o di denuncia della malattia professionale. In alcuni casi particolari, il calcolo viene effettuato sulla scorta di specifiche tabelle contenenti le retribuzioni convenzionali, tabelle stabilite con appositi Decreti Ministeriali.
Annualmente, con decreto del Ministero del Lavoro, le rendite vengono rivalutate.
Ulteriormente, la rendita viene rivalutata di 1/20 per:
- il coniuge a carico,
- per i figli minori di 18 anni,
- per i figli inabili senza limiti di età, e purchè non cessi la loro inabilità,
- per i figli fino al compimento del 21° anno di età se a carico e studenti di scuola media superiore,
- per i figli fino a 26 anni se a carico, frequentanti un corso di laurea e per la durata “normale” del corso stesso.
La rendita viene erogata per tutta la vita, ma a condizione che in occasione di revisione le percentuale di inabilità riconosciuta non scenda al di sotto dell’11% oppure che non venga capitalizzata.
l’INAIL, se la percentuale di inabilità è compresa tra l’11% e il 16%, in occasione dell’ultima revisione, che avviene al 10° anno per gli infortuni e al 15° anno nel caso delle malattie professionali (a partire dalla data di decorrenza della rendita), liquida in capitale, cioè in unica soluzione, il valore della rendita residua.
I lavoratori agricoli possono a loro volta richiedere la liquidazione in capitale della rendita in casi particolari e secondo procedure particolari:
- se titolari di rendita con percentuale di inabilità inferiore al 20% possono richiedere la liquidazione in capitale;
- se titolari di rendita per una inabilità con percentuale non inferiore al 50% nel caso di eventi antecedenti al 1° gennaio 2007, e se titolari di rendita per inabilità non inferiore al 35% nel caso di eventi successivi, riconosciuta almeno 2 anni prima, possono richiedere particolari forme di riscatto della rendita, ma limitatamente al fine di procedere ad investimenti per il miglioramento della propria attività.
Con l’avvento del DL 38/2000 il sistema indennitario si è modificato, quindi attualmente vengono trattati solo casi residuali, comunque effettivamente numerosi.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
In ambito INAIL, i danni valutabili dal 6% al 15% sono danno biologico e pertanto vengono indennizzati “una tantum” secondo una precisa tabella; dal 16% in poi si ha un mix di danno biologico e danno patrimoniale/lavorativo per cui si percepisce un “rendita” in cui sono previste entrambe le componenti.
Nel suo caso l’INAIL ha ritenuto che sua moglie sia migliorata, che la percentuale riconoscibile sia ormai inferiore al 16% e pertanto la indennizzerà come “danno biologico” secondo le indicazioni delle tabelle ma … sottraendo la quota di danno biologico che complessivamente gli è stata già pagata in questi anni.
Naturalmente non sono in grado di darvi notizie sui tempi necessari per il compimento dell’iter amministrativo
Detto questo, consiglio però di presentare ricorso contro questo provvedimento con l’assistenza di un patronato per il ripristino della rendita.
Saluti
buongiorno dott. mia moglie a seguito di un infortunio sul lavoro aveva una rendita con 16 punti di invalidita dopo ultima revisione ci dicono che la rendita è cessata per miglioramento .la liquideranno cosa ci dobbiamo aspettare ,quando ci comunicheranno qualcosa? grazie
Buonasera.
Cominciamo dalla fine: quelle di questo blog non sono consulenze in quanto le consulenze non sono altro che visite medico-legali che naturalmente vanno fatte con paziente presente; siamo in un ambito in cui mi limito a dare dei consigli e solo qualche volta mi “lancio” in qualche valutazione in casi selezionati, naturalmente con ampio margine di errore e se ritengo di poterlo fare.
Quindi per queste brevi note lei non mi deve nulla né mi dovrà qualcosa in futuro.
Andiamo poi con ordine dall’inizio:
1) La rendita in realtà dovrebbe decorrere dalla “guarigione clinica”, cioè praticamente dalla ripresa lavoro, nel suo caso il 16 febbraio 2005;
2) nel periodo compreso tra l’infortunio e la guarigione dovrebbe essere pagata l’indennità temporanea ma, a quanto lei mi riferisce, l’infortunio è stato denunciato nel 2007, quindi l’indennità temporanea non dovrebbe spettare per “ritardata denuncia”;
3) la rendita, nel caso di infortunio, si “cristallizza” dopo 10 anni dalla sua costituzione, quindi al 16/02/2015; non capisco perchè lei parla di 10 anni + 1;
4) in realtà è possibile presentare una istanza “tardiva” di revisione per aggravamento entro 3 anni dalla cessazione del decennio, ma solo per aggravamenti che si sono consolitati entro il decennio stesso; quindi, nel suo caso, si dovrebbe dimostrare che l’aggravamento della condizione è avvenuto prima del 16 febbraio 2015, data che, a mio parere, dovrebbe essere la scadenza;
5) circa la sentenza, mi pare che possa essere un problema in quanto è avvenuta proprio nel periodo della scadenza; si potrebbe argomentare che la percentuale riconosciuta è scaturita da una valutazione del CTU avvenuta probabilmente almeno un anno prima ma da allora ci somo stati degli aggravamenti; in sostanza è una strada un pò in salita.
Lei non può lavorare con il 100%.
Saluti
Gentile Dott, motivo di questa richiesta e la possibilita di aggravamento inail
Le faccio un escursus della situazione:
28 nov 2003 infortunio sul lavoro senza danni
7 genn 2004 paralisi C6/D3 livello toracico alto,sono in carrozzina, perdita degli sfinteri, piaghe da decubito.
Periodo di malattia 7/1/2004 al 16/2/2005
Rientro al lavoro 16 /2 2005
Aprile 2007 apertura infortunio Inail a seguito accertamenti sanitari.
Marzo 2015 vittoria contenzioso con sentenza passata in giudicato
Marzo 2015 costituzione rendita 80% cosi come richiesta dall avvocato.
Decorrenza rendita 28 nov 2003 dal giorno dell infortunio
Termini per proporre aggravamento anni 10+1 (28 nov 2014), al marzo 2015 erano scaduti
Domanda: La rendita decorre dalla guarigione clinica? Con la ripresa del lavoro? In questo periodo viene pagata l indennita di temporanea?
A seguito della stabilizzazione e con postumi di invalidità verificabili
si costituisce la rendita.
Se cosi fosse :
Decorrenza rendita 17/2/2005
Termini aggravamento 10+1 quindi 17/2/2016
Praticamente dal marzo 2015 ,costituzione rendita, al 17/2/2016 avrei potuto fare domanda di revisione.
L errore di decorrenza della rendita mi ha penalizzato posso fare qualcosa?
L aggravamento si può richiedere anche dimostrando che lo stesso e avvenuto nel decennio di prescrizione ? Potrei farlo adesso , considerato che tutti i danni di salute sono riferibili gia dai primi anni di malattia?
Per le situazioni passate in giudicat o o come la mia vi sono regole diverse?
Al momento lavoro, con un aggravamento fino al 90% potrei continuare a lavorare? Da tre anni sono passato impiegato,lavoro in ufficio.
Mi faccia sapere la spesa per questo consulto.
Cordialmente Paolo