INAIL – Rendita ai superstiti

La rendita ai superstiti è una prestazione economica che viene corrisposta dall’INAIL se il decesso del lavoratore avviene per le conseguenze dirette di un infortunio o di una malattia professionale.

Spetta:

  • al coniuge nella misura del 50% fino alla sua morte o a nuovo matrimonio; in caso di nuovo matrimonio spetta una somma pari a 3 annualità della rendita;
  • ai figli ed equiparati nella misura del 20% 
    • se hanno un’età massima di 18 anni,
    • fino a 21 anni se sono studenti di scuola secondaria o professionale, se privi di lavoro retribuito e viventi a carico,
    • fino a 26 anni se studenti universitari e per tutto il periodo normale del corso di laurea, se privi di lavoro retribuito e viventi a carico, 
    • al figlio inabile nella misura del 50% senza alcun limite di età, fino a che dura lo stato di inabilità;
  • ai figli orfani di entrambi i genitori nella misura del 40%;
  • agli ascendenti e assimilati, se mancano coniuge e figli, se viventi a carico del defunto, nella misura del 20% fino alla loro morte;
  • ad eventuali fratelli conviventi e a suo carico, sempre in assenza di coniuge e figli, con i limiti di età già descritti per i figli, nella misura del 20% della rendita.

Per essere sussistente la vivenza a carico è necessario che il reddito dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, sulla base del criterio del reddito equivalente, è “inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, ricavato sulla base del reddito medio netto delle famiglie italiane, pubblicato periodicamente dall’Istat e abbattuto del 15%” (fonte: INAIL).

La rendita ai superstiti erogata complessivamente non può superare la retribuzione utilizzata come base per il calcolo della rendita stessa e non è assoggettata a tassazione IRPEF.

Decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore.

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La rendita ai superstiti non viene concessa automaticamente dopo il decesso del lavoratore, ma per essa deve essere presentata apposita domanda da parte degli aventi diritto e viene erogata se, al termine di una valutazione medico-legale da parte dell’INAIL, viene riconosciuto il nesso causale tra la malattia riconosciuta o l’infortunio e il decesso.

Modalità di richiesta della rendita ai superstiti

Gli aventi diritto possono presentara la domanda presso la sede competente per territorio in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite:

  • direttamente presso lo sportello della Sede competente
  • tramite posta ordinaria (meglio per posta raccomandata)
  • tramite Pec (Posta elettronica certificata).

L’interessato può presentare tale domanda in autonomia o può farsi assistere da un Patronato.


Se la domanda non viene accolta, è possibile presentare opposizione nei modi indicati dall’art. 104 del TU, con modalità assolutamente sovrapponibile a quella del ricorso per le malattie professionali, quindi con presentazione di apposito certificato medico-legale in cui vengono esplicitate le motivazioni del dissenso e poi svolgimento della cosiddetta “visita collegiale” con l’assitenza “obbligatoria” del medico che ha redatto il certificato o comunque del medico del patronato se l’istanza è stata presentata con la loro assistenza.

Se anche il ricorso dovesse essere respinto è possibile proporre ricorso giudiziaria presso il Tribunale del Lavoro.

Link alla pagina della scheda INAIL sulla rendita ai supersiti: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-economiche/rendita-ai-superstiti.html

Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN
Già consulente tecnico servizi Medicina Legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa

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