INAIL – Rendita ai superstiti
La rendita ai superstiti è una prestazione economica che viene corrisposta dall’INAIL se il decesso del lavoratore avviene per le conseguenze dirette di un infortunio o di una malattia professionale.
Spetta:
- al coniuge nella misura del 50% fino alla sua morte o a nuovo matrimonio; in caso di nuovo matrimonio spetta una somma pari a 3 annualità della rendita;
- ai figli ed equiparati nella misura del 20%
- se hanno un’età massima di 18 anni,
- fino a 21 anni se sono studenti di scuola secondaria o professionale, se privi di lavoro retribuito e viventi a carico,
- fino a 26 anni se studenti universitari e per tutto il periodo normale del corso di laurea, se privi di lavoro retribuito e viventi a carico,
- al figlio inabile nella misura del 50% senza alcun limite di età, fino a che dura lo stato di inabilità;
- ai figli orfani di entrambi i genitori nella misura del 40%;
- agli ascendenti e assimilati, se mancano coniuge e figli, se viventi a carico del defunto, nella misura del 20% fino alla loro morte;
- ad eventuali fratelli conviventi e a suo carico, sempre in assenza di coniuge e figli, con i limiti di età già descritti per i figli, nella misura del 20% della rendita.
La rendita ai superstiti erogata complessivamente non può superare la retribuzione utilizzata come base per il calcolo della rendita stessa.
La rendita ai superstiti non è automatica ma per essa deve essere presentata apposita domanda da parte degli aventi diritto e viene erogata se, al termine di una valutazione medico-legale da parte dell’INAIL viene riconosciuto il nesso causale tra la malattia riconosciuta o l’infortunio e il decesso.
Decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore.
Se la domanda non viene accolta, è possibile presentare opposizione nei modi indicati dall’art. 104 del TU, quindi con presentazione di apposito certificato medico-legale in cui vengono esplicitate le motivazioni del dissenso e poi svolgimento della cosiddetta “visita collegiale” con l’asssitenza “obbligatoria” del medico che ha redatto il certificato o comunque del medico del patronato se l’istanza è stata presentata con la loro assistenza.
Se anche il ricorso dovesse essere respinto è possibile proporre ricorso giudiziaria presso il Tribunale del Lavoro.
Link alla pagina della scheda INAIL sulla rendita ai supersiti: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-economiche/rendita-ai-superstiti.html
Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN
Già consulente tecnico servizi Medicina Legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa