Le prestazioni fornite dall’INAIL sono molteplici e trovano il loro fondamento nella tutela del lavoratore che ha subito un infortunio in occasione di lavoro o che abbia contratto una malattia professionale.
Tali prestazioni, che vengono garantite anche se il datore di lavoro non ha pagato regolarmente i contributi assicurativi, vengono erogate perfino se il lavoratore ha avuto una colpa nel verificarsi dell’infortunio o nell’insorgenza della malattia professionale; vengono esclusi solo i casi di dolo o simulazione.
Le prestazioni garantite sono:
rendita per inabilità permanente
è valida per gli infortuni avvenuti prima del 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate prima della stessa data.
indennizzo in capitale del danno biologico
rendita per i danni superiori al 15%
assegno per assistenza personale continuativa:
beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali
Sostegno economico per i familiari degli studenti vittime di infortuni
assegno speciale continuativo mensile
integrazione alla rendita:
in caso di ricaduta, per tutto il periodo delle cure e fino a quando il lavoratore titolare di rendita non può lavorare, l’INAIL integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta; spetta anche se il lavoratore è in stato di disoccupazione.
prestazioni integrative:
sono prestazioni accessorie, di tipo per lo più assistenziale e di norma rivolte ai grandi invalidi.