E’ considerato infortunio sul lavoro meritevole di tutela INAIL un evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro.

Viene definita violenta una causa che agisce con un’azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all’organismo, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo.

Inoltre la “causa”, per essere significativa ai fini INAIL, deve consistere in un  fattore presente in via esclusiva nell’ambiente di lavoro o comunque in una quantità molto superiore rispetto all’ambiente esterno.

Gli elementi che caratterizzano il concetto di causa violenta sono dunque diversi e meritano ciascuna delle precisazioni.

EFFICIENZA LESIVA

Pubblicità

La causa deve essere in grado di produrre un effetto tale da provocare il danno provocato; una condizione patologica preesistente non esclude il nesso di causalità e comunque, inoltre, la causa violenta non necessariamente deve essere diversa dalle condizioni normalmente  presenti sul luogo di lavoro.

AZIONE RAPIDA

La causa deve agire con una modalità concentrata nel tempo. Se ciò è di immediata identificazione nel caso dei traumi, in cui generalmente la causa agisce in modo più o meno istantaneo, non altrettanto lo è in altri casi. Infatti convenzionalmente viene considerato infortunio anche quello in cui la causa ha agito per un intero turno di lavoro.

L’esempio tipico è quello del soggetto che inala gas tossici o irritanti durante un intero turno di lavoro o quello del lavoratore che ha un utilizzo intensivo di una forbice per lamierino durante un turno lavorativo.

Per ciò che riguarda le malattie infettive contratte in occasione di lavoro, la rapidità dell’azione viene riconosciuta nel breve tempo necessario all’elemento patogeno per entrare nell’organismo del lavoratore. Confrontare Corte di Cassazione, sentenza n. 239/2003

CAUSA ESTERNA ALL’ORGANISMO

Il fattore lesivo non necessariamente deve essere traumatico, ma può essere un qualunque elemento, fisico, chimico, biologico o psichico. Da questo punto di vista non esistono limitazioni.

Cause esterne tipiche per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro sono:

  • energia meccanica,
  • energia elettrica o elettromagnetica,
  • sostanza volatile tossica o asfissiante,
  • sostanza liquida tossica o caustica,
  • microrganismo (virus, batterio, etc.),
  • energia termica,
  • basse temperature,
  • stress acuto (ad es. una rapina)
  • sforzo eccessivo ( inteso come espletamento di uno forza muscolare eccessiva rispetto a quella usualmente necessaria per svolgere le mansioni lavorative e comunque eccessiva rispetto alle condizioni fisiche del lavoratore)

In sostanza la causa non deve comunque essere un elemento insito nell’organismo del lavoratore.

Occorre però considerare anche lo stato anteriore del soggetto che può essere tale da provocare un indebolimento di organo o funzione, rendendo il lavoratore maggiormente suscettibile all’elemento causativo dell’infortunio sul lavoro. Si concretizza in questo caso il concetto di causa e di concausa preesistente della lesione.

Pubblicità

In questo caso, pur essendo tale da non poter provocare in un organismo sano alcuna lesione, la “causa” assume un ruolo efficiente e determinante senza il quale la lesione non sarebbe avvenuta e pertanto sussistono i criteri per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro.


Quando il lavoratore subisce un infortunio sul lavoro occorre inviare un apposito certificato, “primo certificato di infortunio”, contenente una breve descrizione delle modalità con cui è avvenuto l’infortunio, la diagnosi, l’esame obiettivo e la prognosi.

Il lavoratore quindi è tenuto a comunicare al suo datore di lavoro l’avvenuto infortunio il quale, se la prognosi è superiore a 3 giorni, DEVE, a sua volta, inviare all’INAIL una apposita “denuncia” entro 2 giorni.

Se la prognosi è uguale o inferiore a 3 giorni il datore di lavoro non è tenuto ad inviare la denuncia, ma  se poi, tramite ulteriore certificato, viene allungata oltre il quarto giorno, il datore di lavoro DEVE presentare la denuncia, entro 2 giorni dalla ricezione del secondo certificato

L’INAIL territorialmente competente, a questo punto, assume in carico il lavoratore giustificando il suo periodo di malattia, se è necessario lo sottopone a visita ed eventualmente lo segue, effettuando anche prestazioni ambulatoriali o richiedendo accertamenti specialistici/strumentali.

Durante il periodo di malattia per infortunio sul lavoro, nel caso dell’INAIL chiamato periodo di “Inabilità temporanea assoluta” il lavoratore viene pagato dall’INAIL secondo certe regole, visionabili in quasta ulteriore pagina: INAIL – indennita’ temporanea giornaliera

Alla “guarigione clinica”, intendendosi con questa l’impossibilità di ulteriore miglioramento della condizione psico-fisica, neppure con ulteriore periodo di riposo o cure, in termine più tecnico, alla “stabilizzazione dei postumi“, il lavoratore viene convocato per la valutazione dei postumi e l’eventuale valutazione del danno biologico.


Ma se l’INAIL, alla guarigione clinica ritiene che non ricorrono i presupposti, chiude l’infortunio comunicando al lavoratore che la pratica viene chiusa per “difetto di causa violenta” o per asssenza  di nesso causale o altro, e passa la pratica alla cassa malattia di competenza del lavoratore, quindi all’INPS per i lavoratori dipendenti, ad esempio. Nel caso degli artigiani invece in pratica all’assicurato non verrà pagata alcuna indennità.

In questo caso è possibile ricorrere alla determinazione dell’INAIL presentando una “opposizione“, opposizione che può essere presentata anche se l’infortunio viene accolto ma si ritiene che la valutazione del danno sia insufficiente.

Da notare che l’opposizione ha come primo elemento irrinunciabile la presentazione di un apposito certificato medico-legale in cui devono essere indicati i postumi risarcibile e la percentuale di danno biologico richiesta, elementi questi la cui mancanza rende praticamente nulla l’opposizione.

Se l’opposizione viene accolta, il lavoratore viene ulteriormente convocato a visita presso la competente sede INAIL, assistito dal medico cha ha redatto la certificazione che potrà interloquire con il medico INAIL a favore del proprio assistito.

L’opposizione può essere presentata autonomamente, in questo caso con spese di assistenza del medico di fiducia a proprio carico, oppure rivolgendosi ad un patronato che, gratuitamente (dovrebbe essere così) mette a disposizione un proprio medico e comunque correttamente seguire tutto l’iter della pratica.

fonti:

INAIL.IT

Dott. Salvatore Nicolosi


Pubblicità