Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buon pomeriggio dottore.
Nel mese di ottobre dell’anno scorso sono stato colpito da una lombo sciatalgia acuta, dopo una RM Rachide Lombo-Sacrale mi sono state diagnosticate due ernie discali, le scrivo qui il referto radiologico:
Rigidità del rachide lombare.
Protrusioni disco-osteofitarie ad ampio raggio in D12-L1 ed L1-L2.
Anche in L2-L3 si apprezza protrusione discale ad ampio raggio con modesto impegno foraminale bilaterale.
Ernia discale parzialmente espulsa e migrata in basso in sede medianaparamediana destra L4-L5.
Ernia discale intraforaminale sinistra L5-S1.
Discrete manifestazioni spondiloartrosiche che, unitamente alla presenza di ispessimento dei legamenti gialli, determinano netta riduzione di ampiezza del canale vertebrale.
All’epoca dei fatti, non sapendo di poter ricevere il riconoscimento di malattia professionale da parte dell’INAIL, ho continuato a lavorare (sono un operaio agricolo e devo molto spesso sollevare carichi abbastanza pesanti), in accordo con il mio datore di lavoro, evitando di sollevare pesi. Da quel giorno però la situazione è peggiorata e non posso più alzare neanche pochi chili. Non sento dolore nel momento dello sforzo, ma se ne faccio uno il giorno dopo sono costretto a letto per i dolori per diverso tempo. Volevo sapere che percentuale di invalidità potrebbe riconoscermi l’INAIL e come posso procedere per farmela riconoscere non avendo mai richiesto nulla fino ad adesso.
Grazie ed arrivederci
Buonasera.
In questo momento non ricordo, ma in casi simili al suo, spesso, in sede di collegiale sono riuscito ad ottenete qualcosa in più e le assicuro che dalle mie parti l’INAIL non fa affatto valutazioni “amichevoli”.
Saluti
Buongiorno dott. Nicolosi
Nel mese di luglio dello scorso anno mi sono rotto il menisco del ginocchio sinistro a lavoro. Dopo trenta giorni sono rientrato in servizio e, dopo la visita, l’INAIL mi ha riconoscimento una invalidità permanete dell’1% (anche se avevo visto che per un menisco rotto e non operato potevano assegnarmi fino a 4 punti di invalidità).
La mia domanda è la seguente: avendo io già una invalidità riconosciuta dall’INAIL di 8 punti ( circa tre anni or sono mi sono rotto, sempre a lavoro, il tendine di Achille della gamba destra) è secondo lei consigliabile un ricorso visto che l’invalidità complessiva assegnatami è del 9%? In effetti, tra tendine rotto e non operato della gamba destra e menisco rotto e non operato del ginocchio sinistro, le mie condizioni di deambulazione, anche a distanza di mesi sono molto peggiorate. Sono un uomo di 55 anni di età.
La ringrazio da subito per la gentile risposta che mi vorrà dare.
Ps:Avevo già scritto una richiesta di parere e lei mi era sembrato più ottimista circa una valutazione complessiva più alta.
Mario
Buonasera.
Si, lo prevede la legge.
Il significato è che la rendita è un misto di danno biologico e danno lavorativa, ma il danno biologico parzialmente le è stato già pagato. Quindi non può essere pagato 2 vole.
L’INAIL trattiene il 20% della rendita fino a compensazione di quanto già versato.
Saluti
Salve dottore! Nel 2011 mi è stato pagato un danno biologico per un infortunio sul lavoro! Nel 2019 purtroppo ho avuto un altro infortunio tale da indurre inail a concedere una rendita ma inail adesso mi dice che con quest’altro infortunio dovrò man mano restituire il danno biologico ricevuto nel 2011! E una cosa giusta?
grazie x la cortese risposta
Buonasera.
In tabella:
228. Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza Fino a 6%
36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5%
306. Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare Fino a 3%
Tutto questo premesso, si valuta quindi un insieme di cose; l’eventuale riduzione della forza muscolare provocata dalla rottura del tendine, l’entità della cicatrice e la presenza di mezzi di sintesi.
In genere, nei casi come il suo, si va mediamente dal 5 al 7%.
saluti
salve, la sola rottura de tendine distale del bicipide brachiale, (operato e avendo messo un ancoretta x riattaccare il tendine rotto) quanto puo valere? da che cosa dipende la valutazione dell’inail , grazie
giudo , alla fine quanti punti ti hanno poi dato x la lesione?grazie
Buonasera,
No, non ci si può opporre alla valutazione fatta in opposizione e sicuramente concordata con il medico che l’ha assistita.
Tra un anno potrà fare istanza di aggravamento (in termini tecnici: richiesta di revisione passiva) e in quell’occasione potrà nuovamente riproporre le sue infermità.
Saluti