Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buongiorno, a marzo ho subito un infortunio, frattura del bacino. Dopo 75 gg ho chiuso l’infortunio, senza essere visitata da un medico DELL’INAIL ho ricevuto comunicazione che non avevo subito danno biologico. Ho fatto opposizione e mi hanno dato 5 punti. Io però ritengo di aver subito un danno ben maggiore, posso fare nuovamente opposizione?
Grazie
Buonasera.
Posso fare un’ipotesi.
Se 2 infortuni avvengono in periodi differenti, il secondo “assorbe” il precedente (questa è la terminologia usata).
Cioè viene calcolata un’unica percentuale che tiene conto di entrambe le menomazioni facendo una somma, che può essere quasi matematica o riduttiva.
Questo però comporta che all’epoca del secondo infortunio la menomazione precedente viene rivalutata, non raramente procedendo ad una riduzione in quanto il medico INAIL ritiene che i postumi siano migliorati.
Inoltre le comunicazioni, soprattutto le vecchie, non sempre erano chiare nel definire la percentuale per ogni infortunio.
Quindi non è raro che apparentemente un doppio infortunio sembri valutato come uno solo, cioè l’ultimo.
Devo anche dire che ho seguito un caso, l’anno scorso, in cui in sede di valutazione globale, per un errore di digitazione nel programma della cartella clinica dell’INAIL, la percentuale relativa al precedente infortunio non era stata inserita nel calcolo complessivo, ma in tanti anni è stato un caso unico, per la verità agevolmente risolto con visita collegiale.
Nel suo caso però, visto gli anni trascorsi, non credo si possa fare qualcosa: credo che sia ormai decorso ogni termine per ricorrere. E anche la possibilità di verifica è difficoltsa perchè bisognerebbe recuperare il fascicolo cartaceo dell’epoca.
Saluti
buongiorno Dottore, nel 1988 ho avuto un infortunio sul lavoro con danno riconosciuto pari a 11% poi aggravato al 13% percepivo una rendita , nel 1995 ho subito un secondo infortunio perdita funzionale della mano sinistra e danno riconosciuto 64%, .Percepisco una rendita al 64% ma sia l inail che l aminil non capiscono che fine abbia fatto la percentuale del primo infortunio , di conseguenza le chiedo
13% doveve essere sommata e perchè non è stato fatto?
doveva essere liquidato?
L aminil ritiene che ci sia stato un grossolano errore da parte dell inail
mi è anche stato detto che l inail tiene conto solo della invalidita piu alta se fosse cosi allora il primo infortunio sarebbe stato cestinato
la ringrazio e porgo doverosi ossequi.
ciao guido , mi fai sapere come ti e’ andata con i puti di invalidita? grazie
Buonasera.
A distanza, e perfino in una condizione acuta, ancora lontani dalla guarigione, è impossibile dare un parere.
Solo un medico che possa visitarla direttamente alla guarigione può effettuare una valutazione affidabile.
Saluti
Bonasera.
Circa la percentuale di danno ipoteticamente attribuibile in atto, considerando che ancora non c’è stata la guarigione, e comunque considerando la distanza, non posso fare alcuna previsione affidabile.
La pagina in cui si trova questo post, credo possa darle tutte le rispste ai suoi quesiti.
Saluti
Buongiorno dottore in data 25/10/2019 durante il lavoro ho avuto un infortunio al lavoro, mi è caduta dell’acqua bollente a 93-95°C sui piedi, il piede SX ha avuto la peggio il pronto soccorso, il PS mi ha diagnosticato ustione di 1 e 2 grado e mi ha dato 8 giorni di prognosi, poi oggi visitandomi il dottore del Inail mi ha dato altri 8 e mi ha fissato la visita specialistica con il loro chirurgo. ho qualche secondo lei quanto può essere il danno biologico? ho il piede che mi fa molto male poi e molto gonfio faccio fatica a deambulare.
grazie
Buongiorno, ho avuto un’incidente itinere, sono stata investita, ho riportato la frattura della scapola sx e la frattura del trapezio sx, quest’ultima frattura non si é consolidata, l’ortopedico afferma che va operata. Volevo sapere il punteggio che mi verrebbe attribuito e come si svolge la valutazione e l’eventuale indennizzo da parte dell’inail. Grazie
Buonasera.
Da quanto mi dice, il 6% mi sembra un pò stretto, ma la valutazione comunque è gobale; non si fanno somme matematiche.
La componente principale di solito è quella relativa alla riduzione dei movimenti, le altre poi si valutano considerando valori compresi tra il minimo e il massimo, ma comunque con percentuale più bassa quanto maggiore è la riduzionedei movimenti e quindi la percentuale riconoscibile.
In sostanza non è affatto facile; le Tabelle sono di uso professionale ma la loro applicazione può essere difficoltosa anche per il professionista.
Ciò non toglie, ripeto, che la valutazione del 6% mi sembra un pò bassa.
Saluti
Salve gentile dottore.
Le scrivo perché nel 2004 subivo una traumatica lussazione della spalla dx, la quale instaurava una severa instabilità di spalla con lussazioni recidivanti (altre 8, con un primo intervento in artroscopia, al quale seguiva nuova recidiva, e un secondo ultimo intervento -latarjet- al quale pure seguiva una nuova recidiva autoridottasi tuttavia).
A seguito di ciò instauravo un processo civile, e prima dell’esecuzione del secondo e ultimo intervento il CTU incaricato accertava il 12% di danno biologico permanente, come predetto, per “severa instabilità di spalla con lussazioni recidivanti”.
A seguito del secondo e ultimo intervento c’è stata una seconda CTU che mi ha invece assegnato il 6% (e non più confermato il 12%) in quanto a suo dire, pur essendoci stata una nuova recidiva la post-ultimo intervento, la spalla adesso sarebbe stabile. La mia domanda, dunque, è questa: a seguito delle gravissime lesioni anatomiche che sono presenti alla mia spalla (severa lesione di Hill-Sachs, deformità del tendine sopraspinato, sub-lussazione della testa omerale, lesione di bankart, tre ancorette in titanio del primo intervento, 2 viti in titanio di ben 3 cm di lunghezza l’una del secondo intervento, dislocazione della coracoide in occasione di quest’ultimo intervento, tre cicatrici di circa un cm in occasione del primo e una cicatrice in occasione del secondo intervento, limitazione articolare ridotta ai gradi estremi e medi) e dei due interventi subiti non si dovrebbe fare una sommatoria del quanto?
Grazie mille