Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Due settimane a volte sono poche, dipende dal carico di lavoro della sede INAIL e, perchè no, dai tempi postali.
Sa già di aver ragione, a distanza è difficoltoso, quindi solo qualche indicazione prendendo come riferimento le indicazioni della tabella:
228. Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza Fino a 6%
227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale Fino a 4%
223. Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole 25%
Queste le voci tabellari a cui fare riferimento nel suo caso; in particolare la seconda, la n. 227; in sostanza se la spalla si muove per metà la percentuale sarà la metà di 25%, quindi 12-13%, se si muove per 2/3 la percentuale sarà 1/3 di 25%, quindi circa 8, e così via. a questo si può aggiungere qualcosa per la rottura del tendine del bicipite brachiale, mai il massimo in caso di menomazioni complesse tipo questa e, forse un qualcosa 1-2% per la lesione anatomica pura dei tendini della cuffia dei rotatori.
Tutto questo per far capire che in assenza di visita diretta per la valutazione dei movimenti dell’articolazione interessata un giudizio è impossibile.
Saluti
Salve dottore, sono appena rientrato da un infortunio sul lavoro, in seguito ad una caduta ho riportato la lesione del capolungo del bicipite dx, e una lesione parziale del tendine sovraspinato spalla destra, ho subito un intervento in artoscopia, con debridement della lesione e acromionplastica. Ora ho ripreso a lavorare ma ho ancora difficoltà nel fare il movimento completo della spalla, e il bicipite non è stato operato, ho una protuberanza sul braccio dx e accuso una sensibile perdita di forza purtroppo, l inail non mi ha comunicato nessun punteggio al momento sono passate 2 settimane dalla chiusura. Se mi daranno punti quando me lo faranno sapere? A che percentuale posso arrivare? So che non è di facile valutazione a distanza. Grazie
Buonasera.
Impossibile fare una valutazione affidabile a distanza.
La visita diretta per la valutazione delle menomazioni funzionali è, nel caso da lei descritto, assolutamente indispensabile.
Saluti
salve dottore mi chiamo roberto da mesi che sono in infortunio per una caduta sul lavoro , frattura scomposta gomito sx con intervento chirurgico e frattura composta dello scafoide sx il 22 ottobre l’inail mi chiude l’infortunio , ad oggi il braccio mi fa ancora male polso meno gomito di più ,mi mancano ancora dei movimenti sia in apertura e chiusura e rotazione braccio e difficolta a forzare il braccio, più o meno quanti punti sono previsti , grazie.
Buonasera.
La risposta è affermativa, ma è necessario che lei stesso presenti una domanda di “revisione passiva”.
In questi casi l’INAIL autonomamente non fa alcuna rivalutazione.
Saluti
Salve.. dottore in data 7 / 6/2019 ho avuto una ricaduta d infortunio al gomito sx mi hanno messo una protesi al capitello radiale ed ora l estensione del gomito è di 140° in precedenza l infortunio era stato chiuso con un invalidità del 17% ora posso aumentare l l’invalidità con la ricaduta
La ringrazio per la sua disponibilità.
Buonasera.
A distanza, considerando che ancora la guarigione è parecchio lontana, dare un parere affidable è veramente difficile.
Posso solo dirle che alla guarigione entrano nella valutazione diversi fattori: la cicatrice (se visibile), l’eventuale riduzione dei movimenti della spalla, l’eventuale uso di ancorette per fissare i capi tendinei.
Solo per capire, il blocco completo della spalla destra è valutabile il 25%; se il movimento è ridotto della metà si dimezza questo valore, quindi 12-13%, se il movimento è ridotto di 1/3 questo valore si riduce ad 1/3: 8%.
A questo aventualmente si può aggiungere qualcosa per la lesione anatomica, per la cicatrice e altro.
Quindi in teoria il 15% può essere superato, ma allo stato attuale, e soprattutto a distanza, è impossibile affermarlo.
Ma, a ben vedere, non credo che ottenere il 17% sia un buon risultato.
Considerando l’entità degli indennizzi previsti una tantum per percentuali come il 12-15%, può essere conveniente restare un poco al di sotto del 16%.
Per arivere a quelle cifre occorrono almeno 3 anni di rendita.
Saluti
Buongiorno, in data 8 novembre 2018, ho avuto un infortunio sul lavoro, spostando un bancale pesante(lesione a tutto spessore del tratto craniale del sottoscapolare con conseguente lussazione del capolungo bicipitale alla spalla dx): per la cronaca faccio il camionista. A fine aprile mi hanno chiuso l’ infortunio temporaneamente (non essendoci miglioramenti ne peggioramenti), in attesa dell’ intervento( in quel momento mi hanno riaperto l’ infortunio), dandomi un risarcimento del 6%(dicendomi che, dopo l’operazione e la riabilitazione, avrebbero rivisto il danno biologico). Sono stato operato a giugno; tutt’oggi sto facendo la riabilitazione con vari problemi di miglioramento. La mia domanda è: se alla fine della riabilitazione, dovessi avere ancora dolori e problemi alla spalla da non poter tornare a fare il mio lavoro, l’INAIL potrebbe chiudermi il danno biologico solamente pagandomi un’ indennità pari e max del 15%(esempio), o ci sono altre strade da percorrere? Sono destrorso e l’ unico altro problema è che ho avuto un incidente in camion alcuni anni fà (entro i 10 anni), con conseguente colpo di frusta.
La ringrazio sin d’ora per il tempo che troverà, per darmi dei consigli utili.
Simioni Andrea Lucio
buonasera.
nella tabella si evince:
250. Perdita della falange ungueale del medio d.3 n.d.2
Significa che per l’amputazione dell’ultima falange del 3° dito della mano destra (dominante) è prevista una percentuale di danno biologico del 3%.
Poichè la percentuale riconoscibile per una menomazione in un arto o in una porzione di questo NON può superare quella prevista per l’amputazione, direi che al massimo potrà ottenere il 3%.
Saluti