Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buongiorno Dottore, in data 23 agosto ho subito un infortunio sul lavoro al terzo dito della mano destra con perdita di sostanza apicale della falange distale con minima esposizione ossea, Ho subito un intervento in chirurgia plastica con riparo della pds distale mediante lembo di avanzamento a v-y. 47 giorni di infortunio e notevole cicatrice, in più ho anche difficoltà nel movimento del dito. Mi hanno mandato in ufficio per la valutazione dei punti ma non mi hanno detto nulla, secondo lei quanti punti mi spetteranno?
buonasera.
15-30 giorni mediamente
Salut
Buon Pomeriggio,
Ho effettuato la visita di revisione il giorno 1/10 e il medico che mi ha visitato mi ha riconosciuto un danno biologico permanente superiore al 6% ma inferiore al 15%, senza specificare quanto. Quanto tempo passa circa dalla visita alla notifica dell’INAIL con le info sulla percentuale riconosciuta?
Buongiorno
grazie dott. Nicolosi, allora accetterò soltanto una valutazione dal 12% a salire.
Mario
Buonasera.
In genere non si fa una somma matematica, tranne in caso di menomazioni che colpiscono lo stesso organo o apparato.
La gamba è differente, ma le menomazioni funzionalmente incidono entrambe sulla deambulazione.
Io sarei fiducioso.
Saluti
Buongiorno dott. Nicolosi,
le riscrivo perché credo che il primo messaggio non sia andato a buon fine.
Nel mese di luglio di questo anno mi sono rotto il menisco del ginocchio sinistro a lavoro. Dopo trenta giorni sono rientrato in servizio e ora sono in attesa della visita dell’INAIL per il riconoscimento dell’invalidità permanente che, ho visto essere per un menisco rotto e non operato fino al massimo di 4 punti.
La mia domanda è la seguente: avendo io già una invalidità riconosciuta dall’INAIL di 8 punti ( circa tre anni or sono mi sono rotto, sempre a lavoro, il tendine di Achille della gamba destra) è possibile che l’invalidità complessiva sia il 12% o anche superiore visto che, in effetti, tra tendine rotto e non operato della gamba destra e menisco rotto e non operato del ginocchio sinistro, le mie condizioni di deambulazione ecc sono notevolmente peggiorate? Sono un uomo di 55 anni di età.
La ringrazio da subito per la gentile risposta che mi vorrà dare.
Mario
Buonasera.
Impossibile fare una valutazione a distanza in quanto tra le menomazioni da considerare ci sono le residue limitazioni dei movimenti della spalla e le cicatrici chirurgiche, cose queste che possono essere valutate solo con visita diretta.
Posso solo dirle che il blocco completo dei movimenti della spalla destra in destrimane è valutato il 25%. Da qui si va a scenndere, considerando il residuo dei movimenti; i mezzi di sintesi sono valutabili al massimo il 3%, la cicatrice, a distanza proprio non è valutabile.
Saluti
Buongiorno Gentile Dott. Nicolosi,
le chiedo cortesemente una valutazione del mio “infortunio di itinere”.
Cadendo in scooter mi sonio procurato un frattura scomposta della scapola e della clavicola(io sono destrorso).
Successivamente ho subito intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti alla clavicola e scapola.
Indicativamente secondo lei che punteggio mi posso aspettare con le caratteristiche sopra riportate?
Grazie
Buonasera.
Mi sembra sia passato troppo tempo.
In genere l’INAIL da risposte, su questo argomento, sicuramente più in fretta.
Consiglio di recarsi nella sede INAIL locale e chiedere informazioni sul proprio caso nell’area amministrativa.
Saluti
Buongiorno dottore,
Il 9/9/2017 ho avuto un infortunio sul lavoro,
Taglio al dito medio sx con trancio del tendine,
Sono stato operato dopo circa 4 mesi di infortunio mi danno il via al lavoro; l unico problema che tutt’ora ho è che il dito non si chiude ( faccio il macellaio) .
Ad oggi L INAIL non mi ha ancora assegnato un punteggio , come dovrei comportarmi?
La ringrazio anticipatamente