Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
La ringrazio x la velocissima risposta.. Immaginavo che fosse difficile stabilire il mio danno xche ci sono molte variabili.. volevo solo capire se la mia valutazione del danno biologico si possa stabilire come micropermanente o macropermanete.Ringrazio ancora e buonaserata.
Buonasera.
E’ impossibile rispondere a distanza in modo affidabile.
Infatti, oltre alla valutazione del danno anatomico “puro” relativo alle fratture, si deve effettuare una valutazione del danno funzionale, quindi riduzione dei movimenti di anca, ginocchio e caviglia, eventuale entità della lassità legamentosa del ginocchio, e del danno estetico provocato dalle cicatrici chirurgiche.
Solo un medico in carne ed ossa che, alla guarigione, possa visitarla potrà fare una valutazione affidabile.
Saluti
Buonasera dottore.Nel dicembre 2018 ho avuto un incidente in moto, ho riportato una frattura scomposta femore dx con distacco apice perone prossimale dx. Dopo essere rimasto in trazione per 3 giorni,sono stato sottoposto ad intervento di osteosintesi endomillare con chiodo stabilizzato.In seguito la mia deambulazione con carico non era concessa x un periodo di 30 gg.Sono stato in malattia da lavoro circa 4 mesi e mezzo.Ora a distanza di 10 mesi ho una lieve zoppia ed ho la tendenza all’intrarotazione dell’arto. Mi hanno anche trovato una lassita al ginocchio e credono ci possa essere una lesione al crociato,da valutare ,tramite risonanza magneticha, dopo pero aver rimosso il mezzo di sintesi(fra un anno circa).Volevo sapere secondo lei quanti punti di invalidita all’incirca ci possono essere. La ringrazio.Un saluto.
Buonasera.
Ha ragione parzialmente, in quanto non è difficile, è impossibile.
Per casi come quello da lei descritto entra in gioco la valutazione dell’entità della riduzione in altezza delle vertebre, l’entità di riduzione dei movimenti della colonna sul fulcro lombare, la presenza di eventuali neuropatie agli arti inferiori da irritazione/compressione di radici dei nervi spinali.
Tutte menomazioni indicate nella tabella valutativa, ciascuna con una forbice di valutazione del danno biologico piuttosto ampia e quindi, in assenza di visita diretta e di visione della documentazine è impossibile dare un parere.
Comunque, quando l’INAIL darà il proprio giudizio, ritengo indispensabile far valutare in suo caso da un medico esperto o specialista in medicina legale per eventuale ricorso al fine di ottenere una valutazione maggiore, cosa spesso abbastanza fattibile.
Saluti
Buongiorno circa 9 mesi a seguito di un incidente in itenere mi sono rotto varie vertebre. Ero in macchina e sono uscito di strada finendo contro un albero. Ho già fatto alcune visite all’inizio di conseguenza presumo che l’infortunio sia riconosciuto. Ora so che ha distanza è difficile fare una valutazione medico legale ma vorrei solo capire circa quanti punti mi daranno alla chiusura dell’infortunio.
Risonanza magnetica: il disco D6-D7 presenta una piccola protusione mediana che impronta l’astuccio durale. In D7-D8, D8-D9 sapienza discartrostica. Degenerazione gassosa dei dischi D10-D11, D11-D12.
Esiti di frattura dei corpi vertebrali in D11, T12 e L1 deformati e ridotti in altezza con limitanti superiori indossati e profilo superiore del muro posteriori di L1 che sporge lievemente nel canale improntando l’astuccio. Tali reperti sono invariati dalla tac del 25/03/19
Buonasera.
Detto così è non corretto.
Innanzitutto l’INAIL dovrà valutare le circostanze, compreso se il percorso seguito era il più breve e poi, se l’infortunio viene riconosciuto, alla guarigione verranno valutati i postumi secondo una tabella specifica.
Se la percentuale supererà il 5% verrà riconosciuto un indennizzo.
Saluti
Salve dott
Io ho rotto il polso nel tragitto casa lavoro dice che prendo qualche punto? Grazie
Ok di conseguenza datp che ora ho 25 punti direi che minimo poi avrò 26 punti e passerei alla categoria B
Buonasera.
Molto approssimativamente, direi 1, massimo 2 punti percentuali.
saluti
buongiorno dott, a seguito di un infortunio ho riportato la lesione parziale del tendine flessore del dito medio. in linea di massima che punteggio si può ottenere con un cicatrice di 5 punti nel dito medio medio e una ripresa del 80 per cento circa del movimento. premetto che sono destro e che ho già 25 punti inail a seguito di un infortunio passato. posso ottenere 2/3 punti da sommare al precedente infortunio?