Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Si e no.
Solo se l’evento è molto recente e se vi è stata una drammaticità molto intensa.
Saluti
Buongiorno dottore é possibile chiedere l’aggravamento dell’infortunio per l’insorgenza di disturbi post traumatici (ansia,disturbo del sonno ecc ecc) ?
Buonasera.
La rottura del tendine di Achille fa parte delle menomazioni indicate nella tabella del DM 38/2000, quella che permette di valutare le menomazione provocate da infortunio sul lavoro o malattia professionale (vedi QUI)
295. Esiti di rottura, parziale o totale, del tendine d’Achille, trattati chirurgicamente Fino a 8%
Saluti
Ciao, con una esione di tendine d’achile non trattata chirurgicamente recunosciuta da Inail si possono ottenere dei punti? (danno biologico)
Buongiorno.
Il diabete rallenta sempre le guarigioni, quindi teoricamente potrebbe essere possibile ma sicurezze non possono esisterne.
Circa il rapporto tra diabete ed infortunio, non è affatto raro che forme di diabete iniziali vengano “disvelate” da eventi traumatici importanti o infettivi, ma non c’è un rapporto di causa-effetto diretto con il trauma.
In questo caso quindi ritengo che non possa entrare a far parte della valutazione del danno biologico.
Saluti
Salve Dottore, sono un ragazzino siracusano del 1966,il 29 marzo dopo un infortuno sul lavoro ho riportato la frattura biossea scomposta
terzo distale della gamba destra,il giorno successivo sono stato operato per intervento di riduzione
e sintesi tibia destra con chiodo endomidollare bloccato(stryker 2), al dottore del pronto soccorso ho riferito di assumere farmaci x la ipertensione e
di aver sofferto di diabete di tipo 2 nel 2013,curato x circa 6 mesi con un farmaco chiamato januvia i valori della glicemia erono
tornati talmente bassi da dover terminare l’assunzione del farmaco immediatamente,purtroppo dopo l’infortunio la mia glicemia e tornata a valori superiore
al 230, da circa un mese dopo vari controlli e visite diabetologhe sono in cura con alcuni nuovi farmaci,
tornando alla frattura,il 30 aprile dopo aver fatto delle lastre di controllo leggo nel referto della dottoressa che si evidenziano iniziali segni
di consolidamento a livello della nota frattura in trattamento con chiodo endomidollare e permane un dissalineamento
dei monconi di frattura del terzo diafisario distale del perone….infatti dove c’e’ la frattura e evidente un gonfiore nella gamba…
mi chiedo se il diabete zlto puo’ aver influito negativamente sulla calcificazione delle fratture visto che ancora dopo 2 mesi uso le 2 stampelle
e se conta come danno biologico nel mio caso..grazie
Distinti Saluti
ok dott,
la ringrazio lo stesso per la sua gentilezza
Buongiorno.
Alla sua domanda non posso rispondere in quanto esula dalle mie competenze che, come spero si sia capito, sono mediche.
Questo è un calcolo che non saprei assolutamente come fare.
Saluti
Salve dott,
ho bisogno ancora di un suo aiuto.
Ammettendo grossolanamente che la mia percentuale Inail fosse tra una forbice da 30% a 40% im mio reddito annuale lordo preso dal CUD è 20.000, sono sposato ho 2 figli. Secondo lei mi dice la rendita riconosciuta dall’Inail nella forbice dal 30 al 40%?
La rindrazio
Saluti
ok, dott, la ringrazio.
Saluti