Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
La scoliosi sicuramente non è provocata dall’infortunio, così come non sono da addebitare all’infortuni l’artrosi, la disidratazione dei dischi, la riduzione di altezza del disco L2-L3. Le protrusione discali sono compatibili con eventi traumatici al rachide, ma anche con un processo degenerativo progressivo della colonna.
Dare certezze a distanza per casi così complessi è impossibile.
Saluti
Saluti
Salve Dott,
ho bisogno di un altro suo parere. Vorrei sapere, gentilmente, se il trauma da me subito sul posto di lavoro puo’ avermi comportato danni sul mio rachide.
Le ricordo che sono caduto da un’altezza di 8 metri mentre lavoravo.
In pratica riporto:
ABOLITA FISIOLOGICA LORDOSI CON CONVERSIONE IN CIFOSI
IN C4-C5 E ACCENTUATA PROTUSIONE IN C5-C6 E C6-C7 (TRATTO CERVICALE)
DORSALE: ABOLITA LA FISIOLOGICA CIFOSI, SEVERA SCOLIOSI DESTRO CONVESSA, NOTE DI SPONDILOSI.
LOMBOSACRALE: ABOLITA LA FISIOLOGICA LORDOSI, SCOLIOSI SINISTRO CONVESSA AL PASSAGGIO LOMBOSACRALE. NOTE DI SPONDILOSI E INIZIALE ARTROSI INTERSOMATICA ED INTERAPOFISIARIA IN L4 DOVE SI EVIDENZIANO EVENTI DISIDRADATAVI A CARICO DELLA FIBROCARTILAGINE DISCALE
MODESTA RIDUZIONE DI SPESSORE DEL DISCO L2-L3
L3-L4 ACCENTUATA PROTUSIONE DISCALE CHE CONTATTA IL SACCO DURALE
L4-L5 PROTUSIONE DISCALE A ESPRESSIONE PARAMEDIANA CHE CONTATTA IL SACCO DURALE.
Accuso dolori fortissimi a tutto il rachide con vertigini.
Vorrei sapere,gentilmente, se secondo lei tutto questo sopra elencato è da riferire al violento trauma da me subito dopo la caduta avvenuta sul posto di lavoro.
La ringrazio in anticipo
Saluti
Buonasera.
Visto il problema polmonare, è possibile che si possa instaurare un deficit ventilatorio, ad esempio per riduzione della capacità della gabbia toracica ad espandersi; in questi casi è fondamentale il risultato dell’esame spirometrico, risultato che allo stato attuale non possiamo conoscere.
Inoltre, le fratture di scapola e clavicola potrebbero portare ad una riduzione dei movimenti possibili della spalla con conseguente differente valutazione, ma allo stato attuale non possiamo prevederlo.
Il suo è uno di quei casi per cui a distanza è impossibile dare un parere alla guarigione, figuriamoci quando ancora siamo nel periodo della malattia.
Saluti
Buongiorno Dottore,
Sono in infortunio (in itinere) da due mesi e a metà giugno ho il prossimo controllo.
Ho subìto la frattura completa scomposta di 7 costole, pnx omolaterale,contusione polmonare omolaterale,frattura scomposta della clavicola e frattura del margine inferiore della scapola.
Volevo chiederle, secondo la sua esperienza, che punteggio mi possono attribuire.
Grazie per l’attenzione.
Alessandro
Grazie tante dottore per la sua disponibilità cordiali saluti
Buonasera.
L’amputazione del dito indice della mano NON dominante è valutabile il 9%.
Nella tabella:
244. Perdita totale dell’indice d. 11% n.d. 9%
A questo si aggiungerà qualcosa relativo al vecchio infortunio; approssimativamente quindi il danno biologico complessivo dovrebbe essere tra 12% e 14%.
Naturalmente è un calcolo approssimativo e, in teoria, non affidabile in quanto fatto a distanza.
Per vedere quanto sarà l’indennizzo, la invito a visionare la tabella in QUESTA pagina (le differenze con l’indennizzo che realmente verrà erogato è di pochissimi euro, insignificanti)
Saluti
Salve dottore sono destro e l.amputazione dell’.indice alla mano sx non ricordo la percentuale dell’.altra mano sono passati ormai 18 anni e non ho più i cartamenti mi sembra che mi avevano dato 3 o 4 punti grazie
ok dott.,
la ringrazio per il suo parere.
Saluti
Buonasera.
Ha ragione, è veramente difficile dare un parere di questo genere.
Siamo nell’ambito di quelle che vengono chiamate “infezioni intra-ospedaliere”. In questo caso ciò che conta è se esiste un protocollo efficace per evitare quanto accaduto e se questo protocollo è stato messo in atto; ma tutti gli ospedali hanno procedure standardizzate per evitare le infezioni intraospedaliere, soprattutto quelle post-chirurgiche. Peraltro l’efficacia del protocollo messo in atto viene dimostrata dal risultato ottenuto, nel caso specifico dovrebbe essere una ferita chirurgica in ordine e priva di infezione.
Qualche dubbio sulla responsabilità dell’ospedale in effetti potrebbe esserci, soprattutto per l’infezione della ferita chirurgica avvenuta in corso di ricovero.
L’infezione delle vie urinarie potrebbe (potrebbe) essere una conseguenza della cateterizzazione, ma con la cateterizzazione, per correttamente che venga fatta, le infezioni delle vie urinarie sono frequentissime. Altrettanti dubbi ho sulla responsabilità diretta dell’ospedale nell’infezione da Cytomegalovirus; ma in questo caso, considerando che si tratta di infezioni più frequenti in soggetti con riduzione delle capacità di difesa (soggetti immunodepressi) e considerando che l’infezione della ferita ha provocato una immunodepressione, si potrebbe ipotizzare un rapporto indiretto.
Ma il discorso è molto complesso, troppo complesso per essere trattato in una risposta ad un commento.
Per un caso del genere si compilano perizie medico-legali che possono superare anche le 20-30 pagine e anche molto oltre.
Una più approfondita disamina del suo caso può essere effettuata solo da un medico specialista in medicina legale della sua città che possa visionare integralmente tutta la documentazione medica.
Saluti
Buonasera.
Mi mancano alcune notizie:
1) l’ultimo incidente ha interessato la mano destra o la sinistra?
2) lei è destrimane o mancino?
3) se ha già avuto un infortunio dovrebbe aver già avuto un riconoscimento di danno biologico; in che percentuale?
Attendo precisazioni.
Saluti