Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buongiorno.
Innanzi tutto, in caso di ricovero per asportazione dei mezzi di sintesi si riapre l’infortunio, quindi rientra in malattia di competenza INAIL.
L’incidenza di questa possibilità sulla percentuale di inabilità riconosciuta è minima o più probabilmente nulla; di per sè la percentuale riconosciuta per i mezzi di sintesi è al massimo il 3% ma in un caso così complesso come il suo non si fanno somme matematiche, ma valutazioni globali; in sostanza il totale riconosciuto sarà un poco inferiore alla somma delle singole menomazioni e quindi. alla fine, quel poco in meno avrà scarso peso.
Salui
Buon giorno dottore avrei una domanda ho avuto un incidente sul lavoro a dicembre un grosso danno al dito indice con conseguente amputazione totale dello stesso ho già avuto in passato un infortunio più lieve amputazione mezza falange del dito medio e un pezzetto del dito indice cosa mi dovrei avere diritto ho 38 anni grazie cordiali saluti
Salve Dott.,
Ma un eventuale rimozione delle placche metalliche cambierebbe qualcosa in termini di punteggio?
Grazie per la sua risposta
Salve Dott.,
avrei bisogno di un suo parere.
A seguito di un infortuno sul lavoro ho riportato varie frature ecc….. avevo una ferita al femore che all’ospedale non davano molta importanza cioè oggi la medicavano domani no a volte dopo 2 gg….. Tutto questo il 10 giugno dopo 15 gg mi operano alle fratture e fanno qualcosa alla ferita del femore credo la “pulisco” e mi mettono anche il drenaggio, la ferita continuava a espellere sangue nonostante l’operazione. 3-4 giorni dall’operazione eseguono un emocromo e mi comunicano che avevo le piastrine a 5000, faccio una trasfusione di piastrine ma niente continuano a scendere fino a 1000. Dalla ferita al femore esce sempre sangue. Eseguono un tampone alla ferita ed esce positivo. L’emocoltura sempre negativa pero’. Mi iniziano a curare e grazie a DIO guarisco. Ora vedo la cartella e mi trovo 3 virus cioè leggo” ferita infetta per klebsiella pneumoniae” e pseudomonas aeruginosa su urinocoltura oltre alò citomegalovirus.
Io al ricovero cioe’ il 10 giugno avevo la ferita al femore ma le mie piastrine erano ok. Solo dopo 20gg e dopo l’operazione sono iniziati i problemi con le piastrine.
Adesso capisco bene che senza un suo esame sulla cartella clinica è difficile esprimersi al 100%, ma secondo lei io tutti i virus li ho presi in ospedale? Ci sono secondo lei le ragioni per fare causa all’ospedale?
Mi scuso per la domanda lunga e articolata.
La ringrazio per la sua preziosa risposta.
ok, Dott. la ringrazio
Buonasera.
L’algodistrofia sicuramente si ma non esiste una voce tabellare; a volte, come riferimento, viene usata la valutazione prevista per una lesione parziale del nervo che raggiunge la zona interessata oppure comunque si fa una valutazione globale aggiungendo qualche punto percentuale.
La sindrome ansioso-depressiva può (potrebbe) essere riconosciuta come sindrome da stress cronico post-traumatico ma la percentuale riconoscibile è veramente molto variabile.
Saluti
Ok Dott, la ringrazio per la sua gentilezza.
Solo ultimi 2 dubbi:
L’algodistrofia femorale e i problemi di ansia e depressione accertati dal Centro igiene mentale rientrano in qualche percentuale?
La ringrazio in anticipo per la sua dipsonibilità.
Saluti
Buonasera.
La frattura di bacino non si trova nella tabella, per questo non l’ho inserita. In genere si fa riferimento, come analogia, alla frattura del sacro oppure ad eventuali limitazioni funzionali dell’articolazione coxo-femorale, questa si che me la sono domenticata.
Il blocco completo dell’articolazione coxo-femorale, con arto in posizone favorevole, quindi con arto bloccato a tipo “soggetto in piedi sull’attenti”, è valutabile il 30%; per una limitazione parziale si riduce questa percentuale.
La rendita dipende da percentuale e stipendio base annuale, reale se si lavora, ipotetico secondo una certa tabella se si è disoccupati e facendo riferimento all’ultima attività lavorativa. Da 16% in poi si percepisce SOLO la rendita, tra il 6% e il 15% si percepisce SOLO un indennizzo “una tantum”.
Saluti
La ringrazio della sua risposta.
Avrei bisogno di altri chiarimenti:
1- Non vedo la percentuale per la mia fratura al bacino. Rientra in quello che ha scritto lei o è una dimenticanza?
2-Ma io percepiro’ solo una rendita mensile oppure rendita + qualche altro danno pagato in una sola trance?
3- La mia rendita o soldi dipende anche dal tempo che io sono in infortunio? ( 8 mesi in infortunio sono uguali in termini di indennizzo, o rendita a 14 mesi di infortunio)?
La ringrazio in anticio per la sua risposta.
Saluti
Buonasera.
Vediamo un poco la tabella:
196. Esiti di frattura di vertebra cervicale con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità e disturbi trofico-sensitivi intercorrenti Fino a 10% (nel suo caso sicuramente siamo sotto 5)
207. Esiti di frattura apofisaria lombare con disfunzionalità residua Fino a 4%
210. Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico disfunzionale Fino a 5%
229. Esiti di frattura d’omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4%
223. Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole d. 25% n.d. 20% (valutazione per l’eventuale riduzione dei movimenti della spalla)
321. Sinusopatia cronica mascellare, a seconda dei sintomi e dell’impegno del seno Fino a 5%
a questo sicuramente si aggiunge la sindrome del cranio-traumatizzato, cicatrici se ci sono, mezzi di sintesi in sede se sono stati usati per le fratture dell’omero o del massiccio facciale, etc.
Molto approssimativamente e grossolanamente, sopra il 30%; dal 16% in su l’INAIL paga una rendita mensile.
Saluti