Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Salve, dopo un infortuno sul lavoro ho riportato:
Falda subdurale acuta in sede occipitale dello spessore di 12mm adesso risolta
Frattura composta della teca fronto-temporale dx
Frattura scomposta pluriframmentaria della parete anteriole e laterale del seno frontale dx e del tetto orbitario omolaterale con dislocazione di frammenti endoorbitari
Frattura composta a decorso obliquo della squama occipitale sn che si estende allo spazio retrostomaideo omolaterale
Altra rima di frattura composta a decoro obbliquo occipitale dx che si estende allo spazio retrostomaideo dello stesso lato
Ridotta curvatura di lordosi cervicale
Irregolarità della corticale ossea di lamina sn c6
In marcata scoliosi a sn dorso-lombare frattura processo trasverso D12
Irregolarità corticale traumatica della parete somatica laterale di L1
Frattura processo trasverso sn L1 e L2
Frattura scomposta processo tarsverso dx L3
Frattura scomposta del segmento medio sacrale
Frattura del collo dell’omero Dx con diastasi dei frammenti ossei
Frattura dell’ala iliaca dx, sfondamento dell’acetabolo dx con diastasi dei frammenti oossei
Frattura delle branche ischio pubiche bilateralmente
In più ho dei problemi a tutto il rachide con protusioni diffuse, marcata scoliosi dorsale, e vertigini di origine cervicali.
Adesso, capendo benissimo che senza una sua valutazione diretta è impossibile dare una valutazione precisa, ho 2 domande da porle:
1- Di che percentuale Inail parliamo (nella peggiore delle ipotesi e analizzando solamente quanto scritto da me sopra)
2- Secondo lei avro’ diritto a qualche tipo di pensione da parte dell’Inps?
La ringrazio per la sua risposta.
Saluti
Buonasera.
A distanza non sono in grado di capire se si tratta di una malattia professionale, quindi se la patologia al ginocchio è stata provocata dalla sua attività lavorativa; si tratta di quella che potrebbe essere definita “malattia non tabellata” per cui spetta al lavoratore dimostrare la natura professionale. Solo un medico specialista o espeto in medicina legale della sua zona potrebbe dare un parere affidabile.
Una alternativa possibile è la presentazione di istanza per “Assegno Ordinario d’Invalidità” all’INPS; veda in QUESTA pagina.
Saluti
Buongiorno Dottore,
Scrivo per conto del mio futuro suocero , 59 anni, agricoltore forfetario. A dicembre gli hanno fatto la protesi completa del ginocchio ed ora è in via di recupero.
Non riesce ancora a piegare bene il ginocchio e il recupero dell’angolo di flessione non sarà mai tale a prima.Ovviamente salire e scendere dal trattore, scavare guadi nella terra e saltare i “fossi” sarà un utopia.
Vorrei sapere come si può procedere , se il danno biologico è tale da avere una sorta di pensione o indenizzo, visto l’ovvietà dell’impossibilità a fare il suo lavoro e visto l’età che permette una difficile ricollocazione nel mondo del lavoro.
Ringrazio anticipatamente
Buonasera.
Alla “guarigione clinica” dopo un infortunio sul lavoro viene valutato il danno biologico, secondo le indicazioni della tabella del DM 38/2000.
Ma a questo fine ciò che viene valutato è ciò “che resta”, cioè la menomazione dell’integrità psico-fisica provocata dalla lesione subita in occasione dell’infortunio.
Ad esempio, nel caso di una frattura di ginocchio, per la percentuale di danno biologico si valuta la frattura in sé, intesa come esito, l’eventuale riduzione dei movimenti del ginocchio, le lesioni delle strutture interne del ginocchio, i menischi ad esempio, eventuali cicatrici post-chirurgiche, la preennzo di mezzi di sintesi metallici ed altro ancora.
Nel suo caso quindi ciò che conta è quello che è residuato dopo la guarigione: quindi riduzione dei movimenti delle dita ad esempio,tendiniti non guarite, etc.
In ogni caso, solo per percentuale uguale o superiore al 6% si ha diritto ad un qualche indennizzo, comunque solo come danno biologico e mai come danno morale.
Ma credo che difficilmente un trauma che ha provocato una malattia di quindici giorni abbia potuto provocare un danno di tale entità.
A titolo di confronto, tenga presente che per l’amputazione dell’anulare della mano sinistra è prevista una valutazione del 5%.
Circa la comunicazione, è possibile che le sia arrivata una lettera dall’INAIL con questo tipo di dizione: “non è stata riscontrata menomazione dell’integrità psico-fisica” che può anche non sembrare una valutazione e che in realtà significa che non è stata rilevata alcuna menomazione residuata al trauma, quindi zero percento.
Saluti
Buonasera.
Nel suo caso verranno valutati sia il danno estetico che quello funzionale, ad esempio per limitazione dei movimenti del ginocchio.
Ma non basta, per fare una valutazione della percentuale di danno biologico, indicare la percentuale di cute interessata; si valuta anche la visibilità, la zona corporea, il sesso, l’età.
A distanza quindi è impossibile fare una valutazione per casi come il suo.
Ma nella mia esperienza, dopo la valutazione dell’INAIL, un ricorso in collegiale ha quasi sempre permesso di ottenere un aumento della percentuale di danno riconosciuta.
Quindi credo che sia opportuno che dopo la valutazione dell’INAIL lei si rivolga ad un pattronato ben organizzato per fare opposizione al provvedimento, con richiesta di visita collegiale. E’ un servizio che, a mia conoscenza, i patronati sono tenuti a fornire gratuitamente.
Saluti
salve dottore: ho subito un infortunio il 5 febbraio scorso.. ustione di secondo grado su entrambe le gambe maggiore sulla gamba destra. totale dell’estensione circa 10%
sono guarito e pochi giorni fa sono rientrato a lavoro
sono ancora visibili i segni più evidenti sulla gamba destra dove l’ustione, a detta dei medici era più profonda.
e le indicazioni sono di non esporre al sole almeno per due estati.
sia per un fattore estetico sia per una limitazione all’esposizione solare mi spetta una percentule di invalidità se si in che misura?
Mi scusi x gli errori… Il t9 inganna! *cup asl
Salve dottore, non riesco a scriverla diversamente e lo faccio qui. X infortunio sul lavoro(lavoravo al cup di un’altra m è stato rivoltato il pc dal vetro sulle mie mani) h avuto contusione mano sx e prognosi 16 gg. È contemplata la contusione? Vorrei procedere x il risarcimento del sanno biologico, ed anche quello morale se possibile. Non ho mai ricevuto comunicazione dei punti dati post liquidazione quindi non so se è come classificarlo…. Grazie in anticipo
Buonasera.
Ogni lavoratore infortunato è un caso a se stante.
Quindi ho trattato casi simili al suo in cui con il ricorso in collegiale ho ottenuto un sensibile aumento della percentuale riconosciuta e casi in cui non ho avuto successo.
Sul suo caso specifico, a distanza, naturalmente è impossibile fare una previsione.
saluti
Grazie. Ma secondo la sua esperienza esiste una qualche possibilità che l’INAL aggiusti la percentuale? Ancora grazie.