Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buongiorno.
Per la valutazione, probabilmente, sono state utilizzate le seguenti indicazioni tabellari (DM 38/2000):
36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5%
301. Esiti di frattura del primo metatarso apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 2%
302. Esiti di frattura di due o più metatarsi, comprensivi del primo e/o del quinto, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 4%
Ma non è detto che questo sia corretto, soprattutto se a causa dell’immobilizzazione prolungata è insorta una patologia venosa e se la mobilità della caviglia non è completa.
In questi casi è utile chiedere una valutazione medico-legale presso un patronato ben organizzato per proporre un ricorso in collegiale.
Saluti
Egregio Dott., sono stato vittima di infortunio sul lavoro ( faccio l’autista consegnatario) il 29/08/17 riportando la frattura pluriframmentaria del 5° metatarso piede sx. Il 14/09/17 sono stato operato con l’innesto di filo di sintesi. Immobilizzato l’arto fino al 30/10/17. Rioperato per la rimozione dello stesso filo di sintesi il 28/12/17 e l’11/01/18 mi hanno rimosso i 4 punti di sutura. Il 19/01/18 l’INAIL mi ha ritenuto abile aal lavoro nonostante io avessi prodotto esame di ECO DOPPLER del piede sx nel quale mi veniva riscontrato serio problema di circolazione con prescrizione di 30giorni senza carico. Nonostante questo, il medico dell’ INAIL in visita di controllo mi abbia trovato la caviglia più gonfia di 1,5cm rispetto alla dx. Oggi mi è arrivata corrispondenza dell’INAIL che mi comunica il 0,4% di percentuale. È giusto? Grazie
Buonasera.
Difficilmente l’INAIL riapre un caso dopo il non accoglimento di una opposizione, almeno nella mia città, anzi, per la precisione, mai è stata accolta la richiesta di un riesame dopo bocciatura di una opposizione.
Quindi le possibilità teoriche mi sembra che possano essere 2:
1) azione giudiziaria, cioè una causa.
2) domanda di revisione passiva (cioè richiesta di aggravamento) e quindi poi ricorso su questa nuova domanda.
Saluti
Buongiorno Dr. volevo aggiornarla,mi sono recato all’INAL x chiedere informazioni al medico che aveva rifiutato il ricorso mi ha risposto che il medico legale che mi ha seguito aveva calcolato la mia invalidità chiedendo il 12% ,e x l’INAIL era sproporzionato, hanno quindi rifiutato il ricorso.
Il mio medico legale dice che possiamo fare una richiesta minore ma nn mi ha saputo spiegare perchè ha fatto una richiesta (12%) cosi’ alta? e’ una cosa che si puo’ fare riesaminare la pratica?
Grazie per l’attenzione.
Buonasera.
Il suo è un caso valutativamente complesso.
Da una parte ci sono 3 lesioni anatomiche riconducibili alle indicazioi tabellari (frattura femore, frattura tibia e lesione menisco), dall’altra c’è una menomazione funzionale del ginocchio più accentuata in estensione, anch’essa indicata in tabella.
Quando si fa una valutazione complessiva non si sommano matematicamente tutte le componenti, ma si fa una valutazione globale che, nel caso specifico, non può superare la percentuale prevista per il blocco del ginocchio.
Inoltre, all’aumentare della componente percentualistica funzionale, diminuisce, come percentuale riconoscibile, quella dovuta alle lesioni anatomiche.
Le componenti valutative sono queste:
272. Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 8%
276. Deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15° (da 165° a 180°) Fino a 12%
283. Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare Fino a 4%
290. Esiti di frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 3%
La cicatrice, molto approssimativamente, dovrebbe essere valutabile il 2-3%.
Tutto ciò prmesso, e sempre considerando l’inaffidabilità di valutazioni percentualistiche a distanza, dovrebbe trattarsi di un danno compreso tra 12% e 17%.
Ma comunque, qualunque sia la percentuale che dovesse essere riconosciuta, per effettuare un ricorso per una maggiore percentuale di danno biologico è indispensabile un certificato medico-legale e in quell’occasione il medico che lo redigerà farà sicuramente una valutazione maggiormente affidabile.
Saluti
Buongiorno Dottore .inail mi ha chiuso l’infortunio .però senza fare una visita attenda ma solo ad occhio … ora vi dico i danni e lei se gentilmente mi potrebbe valutare il danno anche se e difficile da lontano .
in tutto ciò non sono stato operato =
Lesione menisco
frattura piatto tibiale
frattura pluriframmentaria emicondilo femorale interna
cicatrice di 13 cm x ematoma
mi mancano 20 gradi nel piegare il ginocchio
mancano 10 gradi in estensione
muscolo ridotto .
mi potrebbe dire approssimativo un punteggio indicativo ..
perché dopo sicuramente farò ricorso per difendermi .grazie buona giornata
Buonasera.
Il calcagno è un osso con ina forma piuttosto irregolare, ma potremmo farlo assomigliare, molto grossolanamente, ad un parallelepipedo con uno degli spigoli anteriori, quello superiore, un poco più pronunciato; sarebbe quella la zona della frattura.
Circa le possibilità e i tempi di recupero non posso naturalmente pronunciarmi con certezza, ma problemi tipo dolore e zoppia per alcuni mesi, dopo i 30 giorni da lei indicati, sicuramente li avrà.
Per quanto riguarda la percentuale riconoscibile, la tabella così si esprime:
296. Esiti di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale ==> Fino a 8%
Quindi l’INAIL può riconoscere qualunque percentuale compresa tra 1% e 8%, ma ogni caso è un caso a se stante in quanto le fratture sicuramente non sono tutte uguali, così come non sono uguali i postumi finale.
Saluti
Buongiorno Dottore,
a seguito di un incidente sul lavoro mi sono fratturato lo spigolo anteriore del calcagno. Ho provato a cercare maggiori informazioni sulla frattura in questione ma non ho trovato nulla che ne parlasse. Cosa sarebbe lo spigolo anteriore del calcagno? Ho avuto 30 giorni di prognosi e ho potuto scegliere l’utilizzo del gambaletto anzichè il gesso e volevo chiederle se al termine di questo periodo potrò tornare a camminare e a lavorare e se per questo tipo di frattura l’inail riconosce almeno il 6%. Grazie per la disponibilità. Lorenzo
Buonasera.
Impossibile per ora fare un calcoo, neppure approssimativo.
In ogni caso, il suo calcolo è errato in quanto la somma non è matematica, ma riduzionistica: 5 + 5 non fa 10 ma 9 o addirittura 8.
Ciò non toglie che che alla guarigione potrebbe essere riconosciuta una percentuale di danno biologico anche maggiore del 19; in effetti dipenderà anche da eventuali limitazione dei movimenti delle articolazioni.
Saluti
Buonasera Dottore,
la notte tra il 31 dicembre e 1 gennaio 2018 sono caduro con la moto nel parcheggio Dell Hotel dove ho lavorato.In PS mi hanno diagnosticato frattura biossea scomposta pluriframmentaria del terzo distale alla gamba sx e frattura di Bennett alla mano sx.Operazione con osteosintesi per ambedue le fratture,chiodi per mano e placche e chiodi per gamba.Per ora ho 60gg di prognosi con obbligo di trnere in scarico assoluto tutto il lato sx del corpo.Nel caso inail decida di accogliere incidente in itinire (pratica appena aperta ma alle 4 di mattina non avevo mezzi pubblici a cui rivolgermi ,quindi il mezzo privato era il solo disponibile ), mi potrebbe indicare a quali categorie di danno posso fare ricorso ?guardando tabelle inail : frattura tibia e perone 8% (e ho paura che le limitazioni al movimento non saranno minime quindi forse avrò punteggio maggiore), frattura bennet 3%, cicatrici fino al 5% ,presenza di mezzi di sintesi 3%.
Facendo i conti della serva il mio infortunio può arrivare fino al 19% o sto sbagliando qualcosa?
Ringrazio dell attenzione