Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Non hanno neppure voluto discutere il caso!.
In questi casi è opportuno verificare con un medico legale che possa visitarla, magari con lo stesso con cui ha presentato l’opposizione, la fattibilità dell’azione legale.
A distanza non sono in grado di fare una valutazione, ma in ogni caso mi pare opportuno non accontentarsi del semplice “NO” e almeno valutare le probabilità di vittoria a seguito di ricorso giudiziario.
Saluti
buonasera e grazie per l’attenzione
ecco la risposta dell’inail.
con rif all’opposizione presentatain data …… si comunica che riesaminati gli atti in possesso e valutata la documentazione l’opposizione stessa non puo’ essere accolta .Avverso il provvedimento puo’ presentare ricorso innanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
cosa mi consiglia di fare proseguo?
Buonasera.
Impossibile rispondere con questi dati.
Innanzi tutto non viene dato alcun indennizzo per il mancato guadagno ma solo una diaria giornaliera per il perido di malattia tarata sui parametri standard per le ditte come la sua.
Poi verrà valutato il danno biologico in percentuale da cui poi scaturisce l’indennizzo, ma attualmente è impossibile fare una previsione.
Verranno infatti valutati il danno estetico, il danno biolgico puro relativo alla frattura e quindi il danno funzionale come entità della riduzione dei movimenti, tenendo conto che per le varie dita si hanno indicazioni differenti.
Oltretutto danno estetico e danno funzionale non possono essere valutati se non con visita diretta, a distanza ovviamente impossibile.
Saluti
Buongiorno dottore, Io sono il titolare di una ditta individuale senza altri dipendenti. Ho avuto un infortunio ad una mano con lo schiacciamento in cilindri di acciaio. Ho subito un intervento chirurgico e mi hanno suturato la mano con oltre 50 punti. Dopo tre giorni si sono accorti di aver dimenticato una frattura ad un dito e mi hanno ri operato mettendomi un filo di ferro per curarla. Calcolando il danno procurato mi dal mancato guadagno non potendo più lavorare, è quello della conseguente e quello della quasi certa mancata mobilità della mano sinistra, secondo lei a quanto ammonterebbe il risarcimento?
Buonasera.
La “semplice” frattura del radio, senza conseguenze sulla motilità dell’articolazione, è valutata fino al 4%:
234. Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4%.
Ma sulla valutazione finale incide la eventuale riduzione riduzione dei movimenti dell’articolazione, quindi non posso fare una valutazione a distanza; soprattutto non posso dirle se, con certezza, potrebbe essere riconosciuto il minimo indennizzabile, il 6%, o addirittura una percentuale maggiore.
L’indennizzo poi dipende da percentuale, sesso ed età secondo la tabella in QUESTA pagina.
Saluti
Buonasera.
Impossibile fare una valutazione allo stato attuale, anche se potessi materialmente visitarla.
la valutazione viene effettuata anche, soprattutto, in rapporto all’eventuale limitazione della funzione dell’articolazione residuata alla guarigione.
In questo momento siamo in una fase acuta e quindi non è possibile fare previsioni.
saluti
Buongiorno dottore sono Marco e volevo sapere visto che ho subito un infortunio a lavoro 8mesi fa fratturandomi il primo cuneiforme una frattura pluriframmentaria dopo 8mesi ho fatto un altra visita all’inail mi hanno prescritto una TAC e hanno riscontrato una pseudoartrosi forse mi opero volevo sapere quanto sarà il mio punteggio? Le auguro una buona giornata grazie .
Buona sera dottore, volevo chiedere gentilmente informazioni in merito alla mia situazione. Io ho subìto un infortunio sul posto di lavoro con conseguente rottura del capitello radaiale gomito sinistro. Sono stato ingessato e ho avuto 18 giorni di invalidità temporanea. Volevo sapere se rientravo per il diritto di avere un indennizzo per danno biologico e se si a quanto ammonterebbe? La ringrazio enormemente.
Buonasera.
Molto probabile in quanto in tabella è previsto:
272. Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 8%.
Senza contare che anche l’esito cicatriziale chirurgico e la presenza dei mezzi di sintesi in sede rientrano nel danno valutabile.
Saluti