Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buona sera Dottore, ai primi di Agosto in un incidente con la bicicletta tornando dal lavoro mi sono procurata la frattura del collo femore dx. Operata in osteosintesi con inserimento di 3 viti. un mese a letto e due in stampelle in totale scarico. cammino zoppicando. attualmente sono ancora in infortunio. secondo lei la quantificazione del mio danno biologico potrebbe suprare il 6%? grazie 1000. vittoria
Grazie mille del tempo dedicato.
Buonasera.
Non posso essere preciso a distanza ma ritengo che il 6% possa essere superato
Raccomando però di effettuare un esame EMG arti superiori.
In realtà dovrebbe essere direttamente l’INAIL a farlo fare ma se non dovesse essere effettuato e se i disturbi della sensibilità dovessere proseguire è meglio che lo faccia presente lei con opportuna documentazione.
Saluti
Salve Dottor Nicolosi, mi chiamo andrea ho 25 anni e nel mese di giugno mi sono lussato il gomito sx dopo un mese sono stato operato al legamento collaterale con inserimento di ancoretta e 13 punti di sutura.sono passati 4 mesi dall intervento e ora ho una flessione di 115 e estensione di35 con calcificazioni calcificazionisparse e formicolio alle ultime dita della mano. Ho chiuso l infortunio e ho riniziato a lavorare secondo lei quanti punti di invalidita mi spetterebbero? Grazie mille del tempo
Ok. Grazie mille. E’ stato molto gentile
Buonasera.
In tabella si evince:
292. Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 8%.
Considerando che nella valutazione bisogna tener conto anche della cicatrice e dei “mezzi di sintesi in situ”, credo che il 6% si possa superare tranquillamente.
Saluti
Dimenticavo: ho 40 anni. In più all’ultima visita mi è stata riscontrata una tumefazione di consistenza dura al/13 distale con cute lievemente arrossata. Inoltre è presente anche una cicatrice esuberante sul ginocchio
buonasera dottore,
in data 5 settembre 2017 ho subito un’infortunio sul lavoro: frattura scomposta di tibia, perone e malleolo. Più precisamente frattura biossea diafisaria e frattura malleolo mediale. Sono stato operato con un intervento di osteosintesi tibiale con chiodo endomidollare bloccato e viti cannulate malleolari. Sono tuttora in infortunio. Secondo lei a quanto può ammontare il danno biologico? a più del 6%?
Buonasera.
Per casi come il suo, bisogna tenere conto, soprattutto, dell’eventuale limitazione residua dei movimenti della caviglia alla guarigione.
Questo non è valutabile in questa sede, sia perchè ancora non è avvenuta la guarigione, sia perchè, soprattutto, a distanza e in assenza di visita diretta è impossibile rendersi conto del reale deficit funzonale.
Saluti
Salve, gentilmente vorrei sapere se…:
Incidente in itinere con mezzo proprio percorrendo il percorso più breve lavoro-casa.
Frattura del perone e frattura scomposta spiroidea della tibia. Durata intervento 5 ore. Applicazione di protesi nella tibia: chiodo endomidollare in titanio di ca 40cm.e relativi viti di supporto, n. 5.
Punti di sutura ca.30.
Mi dicono che potrei tornare al lavoro in 3/4 mesi. Ci spero vivamente, e spero di poterlo espletare come prima. Faccio il cameriere.
Potrò raggiungere una percentuale di ivalidità minima tanto da ottenere un indennizzo? e di quanto potrebbe essere secondo altri casi analoghi?
Ringrazio per l’attenzione