Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Grazie per l attenzione, e mi scusi tanto per la ripetizione dei messsggi, sembrava non andasse a buon fine
Buonsera.
Direi di lasciar perdere la malattia ma mettere anche questa lesione nel “piatto” per la valutazione dei postumi, eventualmente in fase di ricorso se non dovesse essere considerata.
Saluti
Buonasera.
Ogni ginocchio sottoposto ad intervento ha una sua evoluzione, ma in genere, mediamente, non si va oltre i 60 giorni.
Questo non significa che una guarigione un pò più lenta sia anormale. Ciascuno ha proprie peculiarità, pur nell’ambito della normalità.
In ogni caso, consiglio che alla guarigione lei si faccia sottoporre a visita dal medico competente dell’azienda per valutare la eventuale necessità di tutelarla per un tempo maggiore adibendola per qualche tempo a mansioni che non prevedano la stazione eretta o la deambulazione prolungata.
Saluti.
P.S. Lei ha inviato lo stesso post per ben 4 volte in orari differenti!
Grazie mille per la sua disponibilità
Gentilissimo
Saluti
Buonasera.
Le possibilità di superare il 6% sono buone.
Consideri infatti queste indicazioni tabellari:
36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche – Fino a 5%
234. Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale – Fino a 4%
257. Esiti di frattura di scafoide con evoluzione in pseudoartrosi – Fino a 5%
301. Esiti di frattura del primo metatarso apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale – Fino a 2%
302. Esiti di frattura di due o più metatarsi, comprensivi del primo e/o del quinto, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale – Fino a 4%
306. Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare – Fino a 3%.
Facendo un pò di somme,anche se non è cos’ semplice, si supera il 5% sicuramente.
Saluti
Salve Dr Nicolisi,
In seguito ad un infortunio sul lavoro cadendo da uno scaffale da un altezza di 2 mt, ho subito una lussazione al gomito, frattura del radio, scafoide e metatarso dell arto sinistro.
Dopo una manovra per ridurre la lussazione sono stato gessato per 30 gg mentre alla mano ho subito un operazione con installazione di una placca e 5 viti al radio, una vite allo scafoide e un filo di K al metatarso … in seguito a questi interventi volevo sapere (anche in modo approssimativo) quanto potrà essere la % di danno biologico inail e se potrei superare facilmente il 6%
Grazie in anticipo
Buongiorno, sono PierPaolo le avevo scritto un po’ di tempo fa. Il 2/10/17 ho fatto l atroscopia per rottura a manico di secchio, il 16/11/17 ho tolto i punti e continuato a seguire il protocollo.Il 30/10/17 sono stato in visita dalla fisiatra dove mi riferiva il recupero della gamba desta con un ciclo di 7 sedute di rieducazione funzionale e 3 sedute idrochinesiterapia con riposo per altri 20 gg almeno, e succesivo controllo fisiatrico in base all andamento. Il giorno 8/11/17 ho fatto il primo ciclo in ospedale che è si è basato nel monitorare il ginocchio con vari movimenti dello stesso, infine mi viene detto di attendere chiamata dall ospedale per la continuazione del ciclo.Mi contatta l ospedale per riferire che il fisiatra ha subito un intervento è che mi avrebbero contattato subito.Il 16/11/17 sono stato all inail dove la Dott mi chiedeva aggiornamenti, gli ho riferito quanto scritto precedentemente,la risposta è il tono è stato quasi offensivo è alti nei miei confronti. L ho invitata a moderare i toni e si è giustificata che si riferiva all ospedale. Il 23/11/17 ho visita dal fisioterapista che mi ha fatto l atroscopia. Ad oggi la mia camminata non è ancora normale nel senso che tendo leggermente a sinistra con camminata lenta, se accelero il passo come mia consuetudine sento dolore ho meglio come se un ago mi infastidisce, per le scale vado meglio a salire che a scendere. In base alla sua esperienza la mia mia reazione è consona cioè il percorso rispecchia i precedenti?E per il rientro al mio impiego da postino quanto tempo mi ci vuole ancora? Grazie in anticipo per l attenzione
Buongiorno dottore Nicolosi grazie della risposta, vista la radiografia fatta si evince che c’e’ un’irregoralita’ del profilo corticale come da infrazione dell’osso nasale di destra quindi parliamo di una piccola frattura, voi cosa mi consigliate di fare visto che ho ripreso il lavoro da dieci giorni?
BUonasera.
Sulla percentuale non mi posso esprimere, in quanto il danno estetico provocato dalle cicatrici può essere valutato solo con osservazione diretta.
Ma la possibilità di riapertura esiste; in genere per le fratture vengono assegnati almeno 30 giorni, tranne casi sporadici di fratture poco significative.
In ogni caso servirebbe a segnalare all’INAIL l’esistenza di questo problema non riconosciuto in prima istanza.
Saluti
Buongiorno dott. Nicolosi, ho avuto un incidente sul lavoro non denunciato all.inail al naso con sette punti di sutura in due zone al triangolare del naso e al setto nasale, ora ho problemi con la respirazione con una narice in quanto ho scoperto di aver avuto un’infrazione alla piramide nasale di destra,sono passati circa 20 giorni dall’accaduto sono ancora in tempo per riaprire la pratica e che percentuale mi potranno dare?grazie