Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
I medici INAIL, secondo le indicazioni di una certa circolare della loro Direzione Nazionale, rifiutano la presenza di medici consulenti di parte fino alla definizione del caso, compresa l’ultima visita di accertamento dei postumi. Viceversa, l’assistenza del medico di parte è previsto, anzi è obbligatorio, se dopo l’accertamento postumi viene inviato un ricorso in quanto si ritiene che la valutazione sia inferiore al dovuto.
In sede di accertamento postumi per assicurazione privata invece questa limitazione non esiste; quando verrà convocato a visita dal medico fiduciario dell’assicurazione si potrà fare tranquillamente assistere da un proprio medico di parte, cosa che, mi permetto, consiglio.
Saluti
Grazie per la celerita’ nel rispondermi,mi permetta un ultima domanda…..secondo Lei dovrei fare privatamente una visita medicolegale che attesti il mio stato durante il perido di inabilita’? E soprattutto sarebbe meglio,al fine di ottenere il giusto risarcimento, farmi accompagnare da un medico legale,alla visita che mi verra’ richiesta da INAIL e dalla mia assicurazione privata? Grazie ancora e buona serata
Buonasera.
Andiamo con ordine.
Ad occhio, considerando tutte le lesioni che lei mi riferisce, ritengo che alla guarigione supererà ampiamente il 6% di danno biologico; naturalmente mi è impossibile essere più preciso.
Circa il risarcimento per il mancato guadagno, questo non è previsto. E’ prevista un’indennità giornaliera, ma la sua entità dipende dalla condizione lavorativa specifica e, anche se mi desse maggiori informazioni, su questa parte non potrei dare risposta. NON è previsto un risarcimento per mancati guadagni e neppure sono previsti rimborsi per personale assunto a causa dello stato di malattia provocato dall’infortunio.
Sono previsti solo rimborsi per certe categorie di farmaci prescritti per accelerare la guarigione ed interamente accquistati (vedere in QUESTA pagina).
Saluti
Buonasera Dottore,l 8 settembre ho avuto un incidente sul lavoro a causa di una caduta da 4mt….risultato : 5 punti sutura gomito sx, 2 punti labbro superiore,frattura incisivo arcata superiore, e frattura pluriframmentaria scomposta ed esposta del radio e distacco dell’apofisi stiloide dell’ulna….!tramite intervento chirurgico mi hanno applicato una piastra con 11 viti e 20 punti di sutura. Ora Le chiedo,essendo io ancora sotto inail….come devo comportarmi? Rientro nella categoria 6-9 punti di invalidita’? Ed essendo un libero professionista,posso chiedere risarcimento mancato guadagno o avere contributo per la persona che ho dovuto assumere per il periodo di inabilita’?? La ringrazio anticipatamente,buona serata
grazie mille dottore..gentilissimo
Buonasera.
La risposta è affermativa.
Faranno il calcolo dell’indennizzo al 9% e poi detrarranno quanto già le hanno corrisposto per l’8%
Saluti
salve dottore, dopo una opposizione amministrativa l’inail mi ha aumentato la percentuale di invalidita dall 8 al 9%, (mi hanno abbassato al 4% la percentuale fisica e aumentato del 6 % per una questione di stress post traumatico e poi hanno tolto l’1% per la franchigia,cosi hanno detto al mio medico quando hanno fatto la collegiale), quindi la mia domanda è se con l’aumento di percentuale mi daranno anche un altro indennizzo cioe l’1% di differenza?
grazie mille
alessandro
grazie per aver preso visione della mia richiesta, le faro’ sapere.
Buonasera.
Presenti il ricorso: le possibilità di ottenere una maggiore percentuale sono buone.
Saluti
Buonasera dr. le espongo rapidamente il quesito, Nell’agosto 2015 ho subito un incidente stradale e ho riportato la frattura della rotula ds operata con chiodi e cerchiaggio, rimossi nel mese di maggio 2016, recuperata quasi tutta la flessione ma tono muscolare scarso.Nell’agosto 2016 sono caduto sul posto di lavoro e si e’ rifratturata la rotula dx, dopo 6 mesi di malattia inail la rotula non si risaldava venivo rimandatoin servizio e a visita nel settembre 2017 .alla visita sono giunto con una flessione di quasi 90°(molto di meno di quella che avevo prima della caduta sul lavoro) e tono muscolare inesistente mi hanno dato lo 004% di invalidità che non prevede nessun rimborso. posso procedere per il ricorso e con quali speranze di ottenere qualcosa. grazie