Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Naturalmente se l’infortunio è stato denunciato le spetta NON l’indennizzo per inabilità temporanea, che non esiste, ma:
1) l’indennità temporanea, in sostituzione dello stipendio (tranne che non sia dipendente pubblico),
2) l’indennizzo per danno biologico se la valutazione dei postumi supera il 5%.
Saluti
Buonasera Dottore, vorrei una informazione solo per avere un’idea di quello che mi aspetta. Ho fatto un incidente al lavoro, Frattura bimalleolale con esposizione giustilo 2 del malleolo tibiale. Ho 4 vite e placca che devo togliere tra un anno e mezzo. Tra 2 settimane vado dal perito Inail per valutare il danno complessivo. in casi come questi avrò diritto ad un indenizzo per inabilità temporanea? Grazie per l’aiuto.
Buonasera.
Le fratture craniche guarite senza postumi apparenti in realtà vengono ben poco valutate. Se si riesce a dimostrare una “sindrome soggettiva del traumatizzato cranico allora si ottiene qualcosa (fino a 4%).
Per la cicatrice non posso dare alcun parere; dipende da quanto è visibile e se è nascosta, in parte o del tutto, dai capelli. In questo caso ciò che conta è la visibilità della lesione e il suo impatto sull’estetica del volto, cosa che a distanza sicuramente non può essere valutata.
Saluti
Buonasera.
Sui tempi di recupero preferisco non espormi; entrano in gioco alcune variabili che non sono in grado di valutare.
Circa la percentuale riconoscibile direi che se, come speriamo, l’intervento chirurgico è stato risolutivo e il post-chirurgico procede bene, la percentuale sarà molto bassa.
In tabella si legge:
282. Esiti di meniscectomia artroscopica 2%.
Questo naturalmente se la mobilità del ginocchio dovesse essere completa o quasi.
Le ricordo che l’indennizzo viene erogato a partire dal 6%.
Saluti
Buongiorno, mi sono infortunato in ufficio, ma mi occupo della consegna della corrispondenza con motorino. La R/m ha riscontrato la lesione a manico di secchiodel menisco mediale con lembo interno dislocato nella gola intercondiloidea. Il legamento collaterale mediale è il legamento alare mediale presentano edema dei tessuti molli circostanti, anche all altezza del corpo meniscale, come per lesione distrattiva. Edema dei tessuti molli anche in corrispondenza del cavo popliteo. Presenza di piccolo ganglio cistico sinoviale posteriormente al legamento crociato posteriore. Leggermente assottigliato superficie cartilagine contrapposte femoro-tibiale al versante mediale. Moderate alterazioni tendinosiche in sede inserzionale del tendine femorale in sede preinserzionale alla rotula; nei limiti il tendine rotuleo. Abbondante versamento fluido intraarticolare con prevalente distensione dei recessi sovra e para-rotulei. Mi hanno sottoposto ad intervento di meniscectomia mediale sub-totale. Le chiedevo i tempi di recupero per il rientro a lavoro, e cosa mi devo aspettare dall inail per quanto riguarda i punti d invalidità e il danno biologico. Grazie per l attenzione.
Salve dottore,
Volevo chiedere x una frattura cranio e una cicatrice abbastanza grande in circa 7cm che percentuale daranno x il danno biologico ..?Sono stato 3 mesi a casa in infortunio e 8 giorni recoverato in ospedale.
Buonasera.
La valutazione viene fatta soprattutto valutando la riduzione dei movimenti delle spalle.
Il blocco della spalla dell’arto dominante (sinistro nel mancino) è valutabile il 25%, dell’arto non dominante il 20%.
Prendendo come esempio solo il dominante, se il movimenti della spalla sono ridotti di metà la valutazione è 12-13%, se sono ridotti solo di 1/3 la percentuale è 8-9%.
A distanza quindi tale valutazione non può essere fatta.
Se la sua domanda dovesse essere accolta, me lo faccia sapere.
Si tratta di uno di quei casi che l’INAIL tratta con notevole prudenza.
Saluti
Impossibile dare un parere a distanza. Dipende anche dalla riduzone dei movimenti possibili dell’anca rispetto all’altre, considerando che il blocco completo è valutabile il 30% (con anca in posizione ottimale.
Saluti
Sono sempre Giuseppe se ndo voi il punteggio si base tra 10 e 15. Percento
Dottore salve ho chiuso una pratica inail 10 giorni fa con la seguente diagnosipost trauma artrosi anca con asettica della testa femorale
precoce