Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Dottore scusi ma cm mai nel 2014 durante un infortunio di 13 giorni per un taglio alla mano il datore di lavoro mi pago al 100% e poi l inail mi mando un assegno di 400 euro dove c e ra scritto nella lettera prospetto di liquidazione indennita e eimborso spese ed io nn ho avuto alcuna spesa.
Ok grazie dottore cm visita colleggiale lei intende um ricorso?
Buonasera.
In teoria potrebbe anche superare la percentuale che lei mi indica, ma solo con visita diretta si può dare un parere più affidabile.
Saluti
Buonasera.
E’ questo il problema; solo da 6% di danno biologico in poi l’INAIL liquida un risarcimento.
Nel suo caso non sono sicuro che lei raggiungerà questa soglia.
Ma alla valutazione INAIL si può ricorrere chiedendo una visita collegiale.
Saluti
Buona sera dottore ..sara l’ultimo messaggio che le mando poi non le darò più fastidio .cmq pensavo molto si più riguardo alla protesi .
cmq le faccio un riepilogo per a vedere delle indicazioni che mi potrebbero essere utili .
Lesione menisco ,frattura pluriframentraia del emicondilo femorale e frattura piatto tibiale ..poi un ematoma sulla pelle assorbito che non toglierà la cicatrice ed infine potrei avere una protesi totale al ginocchio..per ora non riesco a stendere il ginocchio e soprattutto non lo piego al massimo .il dottore dell’inail mi ha detto che mi rimarranno dei postumi seri .volevo sapere se tutte queste cose potrei riuscire ad arrivare un punteggio di 13/14 % di punti di invalidità .la ringrazio della vostra cortesia e della vostra disponibilità.questo sarà l’ultimo mio messaggio..poi mi farò sentire quando farò la visita medico legale .Grazie e buona notte
Ok grazie dottore ma per capire oltre percepire la paga del 60 % dall inail a kiusura infortunio mi spetteranno dei soldi?grazie mille per l informazione
Buonasera.
Dalla tabella del DM 38/2000:
219. Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate; per ogni costa Fino a 1%.
Nel suo caso quindi 3-5%. Il danno al polmone viene valutato sulla scorta dei risultati di un esame spirometrico che però non abbiamo; in assenza di deficit in genere non si superà l’1%.
Queste percentuali poi si sommano ma nel suo caso la forbice tra il minimo e il massimo possibile è abbastanza ampia.
Saluti
Non perda la speranze.
Giocare a calcetto sicuramente non più, ma circa il lavoro, spessissimo le protesi danno un risultato ottimale, sufficiente a svolgere il proprio lavoro in modo soddisfacente.
Buonasera.
Il danno biologico “puro” per la protesi di ginocchio è così valutato:
Artroprotesi di ginocchio, non comprensiva del danno funzionale, a seconda dell’età: fino a 4%.
A questo poi si aggiungono il danno provocato dalla cicatrice e il danno funzionale, cioè la riduzione dei movimenti del ginocchio protesizzato e su questo attualmente non si può dire nulla.
Buona sera dottore volevo kiedere un informazione per il mio infortunio ke punteggio potrei avere mi sn fratturato 5 costole di cui due scomposte e un ematoma al polmone