Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
praticamente sto rovinato dottore ?non potrò più ne correre ne giocare a calcio ne lavorare ?
Buongiorno dottore .oggi sono stato dal mio ortopedico e mi ha detto ha le fratture si sono saldare .però il condilo femorale si è saldato spostato da dove dovrebbe stare .quindi sentiro un dolore e facile che metteranno una protesi al ginocchio.Ma la protesi al ginocchio viene calcolato come danno biologico e se si ..se lei è conosce un eventuale punteggio .Anche se spero di no.pero il dottore non mi ha lasciato speranza .Grazie e scusate del disturbo
Buonasera.
Direi che sono ancora presenti i segni dell’infiammazione (versamento articolare, ispessimento edematoso diffuso dei tesssuti molli) e c’è una lesione del menisco mediale, cioè interno, non saprei però se meritevole di intervento.
I legamenti crociati sono 2 legamenti che all’interno del ginocchio vanno dal femore alla tibia e servono a stabilizzare il ginocchio, soprattutto in senso antero-posteriore; cioè impediscono che i le parti finali di femore e tibia scivolino in avanti o all’indietro l’una con l’altra. Però questi tendini sono un poco “stirati”, cioè hanno subito un trauma, cronico o acuto, che li ha un poco allungati e ciò ha un po’ compromesso questa stabilità.
L’edema intraspongioso interno è una lesione al di sotto della cartilagine, di solito da impatto. Anche il tendine che dalla parte inferiore della rotula arriva alla tibia è sofferente.
E’ un ginocchio ancora sofferente, non guarito.
Sauti
Buongiorno dottore .mi potrebbe fare la cortesia di spiegarmi una RM ?
RM GINOCCHIO DX :
Lieve versamento articolare.
Esiti di frattura del piatto tibiale e frattura pluriframmentaria ingranata dell’emicondilo femorale mediale.
Lesione al corno posteriore del menisco mediale.
Regolare morfologia della capsula e delle strutture di rinforzo.
Fibrocartilagini meniscali nei limiti per morfologia e segnale.
Legamenti crociati di segnale fisiologicamente ipointenso ,apprezzabili da inserzione ad inserzione,ad aspetto”stirato”per verosimile sublussazione anteriore del femore.
Conservati i rapporti articolari femoro_rotulei con disomogeneità di segnale della rotula da edema intraspongioso esterno.
Ispessimento edematoso diffusi dei tessuti molli.
Disomogeneo il tendine rotuleo.
Dottore chiedo scusa del disturbo.però sto in ansia perché sono passati molti mene .grazie buona giornata
Grazie dottore gentilissimo.mi ero messo dei brutti pensieri in testa .La ringrazio molto buona giornata
Buonasera.
La percentuale finale risentirà anche di eventuale riduzione dei movimenti della caviglia che quindi in questo momento e, oltretutto, a distanza, non può essere valutata.
E’ possibile però, che anche come danno biologico, possa raggiungere in modo “risicato” il 6%, ma non ne sono certo.
Nella tabella:
302. Esiti di frattura di due o più metatarsi, comprensivi del primo e/o del quinto, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 4%
291. Esiti di frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 3%
La menomazione 302 contempla almeno il 1° o il 5° metatarso, cosa che nel suo caso non avviene e quindi la percentuale potrebbe essere più bassa del messimo indicato.
Saluti
Buonasera.
Con il termine “esiti” si indica una condizione provocata da una qualche patologia; nel suo caso vuol dire che nella radiografia si vede che c’è stata una frattura e che è ormai “saldata”, quindi “guarita”.
“Frammenti in asse” vuol dire che la guarigione è avvenuta senza che ci siano delle deviazioni dell’osso,
Quando non si utilizza un arto non è necessario che l’osso che lo “sostiene” sia robusto e quindi un poco del calcio che lo compone e lo rende rigido viene eliminato; nel suo caso, non avendo potuto appoggiare la gamba per un lungo periodo l’osso ha perduto un poco della sua robustezza, ma di solito è una condizione che rapidamente ritorna ad una condizione normale dopo poco tempo dell’inizio dall’inizio della deambulazione.
Saluti
Buongiorno dottore ..sono il ragazzo che ha mandato il messaggio inizio agosto .Siccome ho l’appuntamento con il dottore la settimana prossima per fargli vedere la radiografia..mi potrebbe dare qualche indicazione in merito a quello che hanno scritto .
Radiografia gamba destra :Esiti di frattura piatto tibiale esterno e di frattura dell’emicondilo femorale mediale .
Frammenti in Asse .
Diffusa riduzione del tenore calcico.
E da preoccuparsi visto che sono passati già tre mesi e mezzo ?ma è vero che queste fratture il ginocchio non tornerà più come prima ?grazie
Aspetto un vostro parere .buona giornata
Buona sera Dottore, nel mese di Giugno ho avuto un infortunio sul lavoro subendo la frattura completa scomposta del ll e del lll metatarso( trattate con fili Kirschner) , la frattura del tratto prossimale del lv metatarso e infrazione del lll medio inferiore del perone sx, attualmente sono ancora in infortunio, vorrei sapere se ho diritto a un risarcimento x danno biologico? e se il danno biologico viene riconosciuto solo se le fratture causano un mal funzionamento dell’arto? osservando la tabella calcolo percentuale danno biologico dovrei arrivare almeno al 6% ma non so se la percentuale viene riconosciuta se il piede guarirà del tutto. Grazie della cortese attenzione. Buona giornata.
Buonasera.
NO.
Quando si è tra il 6% e il 15% la percentuale può solo salire, mai scendere.
Dall’1 al 5% e dal 16% il poi può essere modificata sia in aumento che in diminuzione.
Attenzione però, quando c’è un successivo infortunio, la percentuale del primo può essere abbassata, ma la percentuale totale, quindi primo + secondo infortunio, non può essere mai inferiore alla precedente.
Saluti