Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera dottore,
volevo esporle la mia situazione. Ho 34 anni e ho lavorato dal 2010 al 2013 come farmacista in una farmacia privata (e dal Novembre 2013 ad oggi disoccupato). Verso la fine del 2013 (Ottobre-Novembre 2013) sono stato a casa per malattia (sindrome ansiosa-depressiva) per più di un mese. La situazione lavorativa non era delle migliori in quando i datori di lavoro esercitavano un certo mobbing nei miei confronti (per questo sindrome ansiosa-depressiva). Tuttavia, la diagnosi è stata modificata da uno psichiatra ad Ottobre 2013 in schizofrenia paranoidea (oltre ad ansia e depressione). Verso metà Novembre 2013 proprio per questa malattia ho dato le dimissioni. Tuttavia da quel periodo (Ottobre novembre 2013) prendo farmaci antipsicotici e non riesco a lavorare. Volevo sapere se posso presentare adesso (nel 2017) domanda di danno biologico all’Inail. Lo so che sono passati degli anni ma ho i certificati medici che dicono che sono diventato schizofrenico proprio nel periodo in cui lavoravo. Inoltre, ho un invalidità Inps dal Novembre 2015 (per schizofrenia) e nella diagnosi il medico di base ha scritto che il conflitto è iniziato mentre lavoravo in farmacia.
Grazie,
Mauro.
Buon pomeriggio dottore qualke giorno fa ho avuto un infortunio sul lavoro arrivato in ospedale in autoambulanza poi mi viene refertato 4 costole di cui 2 scomposte e.un ematoma al polmone succesivamente vengo trattenuto una notte in ospedale sotto osservazione l indomani hanno ripetuto rx al torace e hanno visto ke ero stabile mi hanno dimesso con tre settimane di riposo assoluto volevo capire se sara la mia azienda a continuare a pagare lo stipendio e in piu avro a kiusura pratica un indennizzo dell inail ?non so cm funziona,ed oltre ad aver presentato denuncia al mio datore di lavoro e all inail dell accaduto se devo fare altro? Grazie
Grazie per la celere risposta
Cordiali saluti
Buongiorno.
Quasi sicuramente l’assicurazione è del tipo RC, cioè Responsabilità civile, e in questo caso la valutazione dei danni alla persona è del tutto uguale a quella che viene effettuata in caso di incidente stradale.
Con una legge specifica, il Decreto del Ministero della Salute 3 luglio 2003, “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”, è stata promulgata una tabella che da indicazioni nei casi dei cosiddetti “micropermanenti”, cioè del danno biologico di entità lieve (tabella che non è quella dell’ambito INAIL)
In questa tabella si trovano, a proposito di quanto le è accaduto, queste indicazioni:
Esiti dolorosi di frattura di un’apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del tronco ==> 2-6%.
Ma, a ben vedere, sembra che la lesione che lei mi descrive, sia di entità superiore rispetto a quanto descritto nella tabella e potrebbe addirittura essere tala da potersi riconoscere una percentuale di danno biologico anche maggiore del 9%. La differenza tra inferiore o maggiore del 9% è notevole: nel danno biologico di entità maggiore del 9% il valore economico del singolo punto percentuale è sensibilmente maggiore e quindi, proporzionalmente, l’indennizzo è maggiore.
Per tale motivo, l’assistenza di un avvocato e, anche, di un medico legale credo che sia utilissima.
Saluti
Buongiorno dott.
La mia vicenda è recente e non sapendo come gestirla vorrei chiederle un consiglio.
Il 15 agosto mi rompo la vertebra L1,frattura a più rime con edema spongioso sottostante e modesta retropulsione dello spigolo somatico posterosuperiore. L’incidente è avvenuto in mare a bordo di un gommone che avevo affittato con regolare assicurazione. Sono stata dimessa e dovrò stare a riposo portando un busto per 18 settimane. Le chiedo devo contattare subito un medico legale? Nel frattempo i miei familiari si stanno rivolgendo ad un avvocato. La frattura di L1 ha diritto ad un risarcimento in che punteggio?
Grazie saluti
Sabrina
Cmq grazie ..quando avrò finito l’infortunio e mi daranno un punteggio..glielo riferisco giusto per avere un consiglio in più e se sarà il caso mettere un’avvocato .grazie della sua disponibilità ..vi ringrazio molto ..buona serata
Buonasera.
La difficoltà valutativa attuale, ancor di più se a distanza, dipende soprattutto dalla valutazione della percentuale riconoscibile per l’eventuale riduzione dei movimenti del ginocchio dopo la guarigione.
La valutazione per la lesione del menisco non operata è fino al 4%, la frattura della tibia, solo come danno biologico, è il 3%; ma poi in realtà si valuta globalmente la funzione del ginocchio, quindi la massima estensione possibile e la massima flessione possibile:
273. Anchilosi rettilinea del ginocchio (180°) 23%
275. Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90° 0% – 7%
276. Deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15° (da 165° a 180°) 13%.
Come vede quindi, dare un parere a distanza e in questo momento, in cui la guarigione non è avvenuta, è assolutamente impossibile.
Saluti
Dottore buona sera ..volevo sapere da quello che ho indicato del mio infortunio..mi può dare un calcolo approssimativo anche se per lei e difficile da lontano ..ma almeno mi farò io una idea se dopo mettere in legale per difendermi. dalla vostra esperienza posso arrivare ad un 10 ?solo indicativo se può. grazie e buona serata
Grazie Dottore Nicolosi.Cmq dottore ma il calcolo viene fatto in una sola valutazione oppure prendono tutti i postumi e faranno un calcolo .il medico mi ha detto che forse c’è il rischio di mettere una protesi dopo aver messo il piede a terra e sentirei dolore dopo la guarigione. Cmq avrò diritto ad un indennizzo per il danno che ho raccontato. grazie e buona serata
Buonasera.
Per questo tipo di istanza dovrà recarsi presso un patronato per fare effettuare un controllo.
A distanza non è possibile dare una risposta.
Saluti