Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera in data di ieri 20/07/2017 sono stato
Operato dopo
Un infortunio per una distrazione al ginocchio sx con esito di RM lesione parziale lca e menisco esterno rotto.. mi hanno
Operato in artroscopia e hanno scoperto che entrambi i menischi erano rotti ma la lesione del ca essendo parziale è rimasta non operata adesso chiedo secondo un parere medico legale riuscirei ad ottenere il 6% di danno biologico?
Buonasera.
Per una ulteriore istanza di aggravamento dovrà attendere 1 anno dalla collegiale del ricorso (se c’è stata); comunque almeno 1 anno.
Verrà corrisposta una rendita calcolata sul suo stipendio base, decurtata di un quinto per il recupero della somma già erogata integralmente. Naturalmente non sono in grado di fare questo calcolo ma in genere l’INAIL non sbaglia, ovviamente se ha i dati salariali corretti.
Le ricordo che dal 16% al 100% non viene erogato alcun indennizzo in capitale, ma solo la rendita mensile.
Saluti
scusi dottore ho avuto un incidente in itinere con frattura scomposta ed esposta di tibia e perone e gravi f.l.c ho subito diversi interventi di ortopedia e chirurgia plastica e portato un fissatore esterno ibrido x 9 mesi.
dopo un anno e 3 mesi inail mi ha dato una percentuale del 13 riconoscendomi 14.250 euro
sono tornato a lavoro con una mansione diversa (prima facevo osss presso un ospedale e ora sono stato assegnato come addetto all’accettazione) con conseguente zoppia una gamba più corta di 1 cm e una ipomiotrofia muscolare del polpaccio destro di 2,5 piu piccolo del sx e vari esiti cicatriziali alla gamba e regione plantare e movimento di flesso estensione tibio tarsica ridotti di un terzo e con deambulazione claudicante con appoggio a bastone
ho fatto ricorso è mi hanno dato un nuovo punteggio del 20.
vorrei sapere se posso fare un altro ricorso subito e visto la differenza di punteggio di quanto sara all’incirca l’importo conguaglio considerando la somma già percepita? e che importo sara assegnato come rendita vitalizia?
aspettando un suo riscontro porgo distinti saluti
Buonasera.
Così come lo intende lei non lo troverà, anche perchè non è affatto semplice né immediato.
Vediamo cosa è presente in tabella e applicabile al suo caso:
36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5%
272. Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 8%
271. Anchilosi completa coxo-femorale con arto in posizione favorevole 30%
306. Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare Fino a 3%.
L’applicazione di queste voci e le relative percentuali da indicare in ogni singolo caso non sono di immediata e semplice comprensione e neppure può essere fatta una valutazione a distanza.
Ad esempio, l’indicazione relativa all’anchilosi, cioè al blocco dell’articolazione si usa se c’è una limitazione articolare consistente, ma allora si deve diminuire il “peso” del danno puro relativo alla frattura; altrettanto, le cicatrici chirugiche devono essere “viste” in quanto l’aspetto è essenziale ai fini di una valutazione dell’impatto estetico.
Saluti
buongiorno dottore,
il 5 gennaio 2017 ho avuto un infortunio sul lavoro e ho riportato la frattura scomposta della sottocapitata del femore, mi hanno operato e messo 3 viti….ancora non recupero pienamente nei movimenti e proprio oggi mi hanno rinnovato il certificato fino al 3 agosto…. dalle tabelle Inail non riesco a trovare il punteggio del mio danno biologico può essermi d’aiuto? la ringrazio anticipatamente
saluti
Buongiorno.
Il 15% è una percentuale piuttosto alta, ma non altissima, ma, secondo me, è meglio avere questo riconoscimento che una percentuale tra 16% e 20% in quanto comunque si ha diritto ad un indennizzo in capitale piuttosto elevato.
Considerando che con percentuali di poco superiori si ha diritto a mensile di 200-250 € circa, per raggiungere quella cifra occorrerebbero molti mesi.
Meglio avere subito l’indennizzo ed eventualmente, dopo 1-3 anni fare istanza di revisione per avere una maggiore percentuale di danno.
Si avrebbe diritto, eventualmente, ad una rendita di entità minore, ma già si ha avuto a disposizione l’indennizzo di grossa entità.
Circa il problema assicurativo, la risposta è affermativa, ma bisogna tener conto che l’INAIL dovrebbe, e lo farà sicuramente, intervenire come surroga.
La normativa concede il diritto all’INAIL di rivalersi sull’assicurazione per le somme a lei versate.
Esempio semplificato: ammettendo che l’INAIL le abbia complessivamente versato 10.000 Euro e che le compagnia assicurativa le debbe dare un indennizzo di 25.000 Euro, in questo caso a lei la compagnia darebbe solo 15.000 Euro; li altri 10.000 li darebbe al’INAIL.
Saluti
Buongiorno.
La liquidazione in capitale viene fatta se la percentuale di danno biologico è compresa tra 6% e 15%.
Se in una prossima revisione la percentuale dovesse essere ridotta si potrebbe avere la liquidazione, dedotte le cifre che sono state parzialmente corrisposte come danno biologico nelle mensilità.
Saluti
A me mia dato 16 ℅..voglio stare liguidata ? A te con 17 punti ai preso pure risarcimento?
No si po fare niente ? Mio finaznzato a preso 16℅ lui no vole questa pensione vole liquidato ?/che si po fare
Buongiorno dottore, a settembre ho avuto un infortunio nel quale mi sono fratturato la t12 con intervento di artrodesi da t10 a l1 con viti e barre e 14 cm di cicatrice.
Sono rientrato a lavoro e l’ INAIL mi ha assegnato 15 punti di invalidità, a suo avviso può essere esatto come punteggio?
Mi sono ripreso molto bene dall’infortunio ma la mia schiena è molto più rigida di prima e ho dei piccoli dolori vari alla schiena.
Inoltre ho sostenuto una seconda visita medico legale da un assicurazione, se il punteggio dovesse essere diverso può essere utilizzato in sede di ricorso?
La ringrazio molto e scusi il distrubo