Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Non sono in grado, a distanza, di capire se l’11% per l’evento attuale è corretto, ma il seguito di ciò che mi dice è tutto previsto dalla normativa:
1) quando ci sono 2 infortuni in epoca differente, sempre se entrambi successivi a luglio 2000, si ha la riunificazione del danno in una percentuale unica (si dice che il nuovo infortunio “assorbe” il vecchio),
2) dal 16% in poi viene erogata una rendita, che naturalmente dipende dalla percentuale stessa e comunque secondo un calcolo effettuato utilizzando come riferimento lo stipendio annuale base,
3) la rendita è un mix di indennizzo per danno biologico e danno lavorativo, ma se il lavoratore proviene da una percentuale che gli ha dato diritto all’indennizzo in capitale per danno biologico, il danno è stato già pagato e quindi non può essere pagato 2 volte, prima del 16% e dopo il 16%,
4) il danno biologico già pagato deve essere recuperato e ciò viene fatto decurtando la rendita di 1/5 fino a raggiungimento di quanto erogato.
Questo, ripeto, è una previsione legislativa e pertanto l’INAIL è tenuta a rispettarla.
Ma non è detto che l’11% sia una valutazione corretta. Le consiglio di recarsi presso un patronato ben organizzato per valutare, con l’assistenza di un medico legale convenzionato, se è possibile ottenere tramite ricorso una maggiore percentuale per l’evento attuale e quindi una maggiore percentale di danno biologico/inabilità lavorativa complessiva.
Saluti
Salve dottore oggi so dirvi bene come sono andate le cose l’inail per questa frattura mi ha dato 11punti ….mi vogliono dare una piccola pensione perché qualche anno fa ho avuto 6punti di invalidità per essermi rotto un polso tra cui all’epoca ho percepito 2.500euro loro hanno pensato bene di unire questi due infortuni e mi hanno assegnato 16 punti il minimo anzi rivogliono anche i 2.500euro percepiti tanti anni fa ..cosa posso fare e se disgraziatamente io muoio tra 1/2mesi loro nn mi hanno liquidato neanche il danno biologico se ne vogliono uscire con 150euro al mese grazie e mi scusi lo sfogo
Buonasera.
Io cercherei di raggiungere al massimo il 15%.
Per ulteriori aggravamenti ha poi 10 anni di tempo e in quel caso non corre alcun rischio
Buonasera.
In ambito INAIL, dal 6%a l 15% di danno biologico si ha diritto all’indennizzo in capitale, dal 16% in poi si ha diritto SOLO alla rendita.
Quindi la risposta è negativa.
Saluti
Salve dottore mi hanno dato 16 punti ho saputo così a voce …anche di u a piccola pensioncina volevo sapere anche se. Ho diritto ad una somma oltre questa pensioncina grazie
Buonasera.
Il suo è un danno composito, assolutamente non valutabile in assenza di visita diretta.
Deficit dei movimenti della caviglia e visibilità della cicatrice, ad esempio, necessitano di valutazione con visita diretta.
Saluti
Buonasera.
la percentuale riconoscibile per le lesion dentarie è minima; quella che potrebbe avere importannza è l’esito cicatriziale al volto; ma su questo non posso essere preciso in quanto solo con visita diretta è possibile dare un parere.
Circa il problema ortodontico, consiglio di far fare una nuova relazione al suo dentista e poi sottoporla all’INAIL; non è affatto certo che l’INAIL non accolga questa nuovo preventivo.
Saluti
Buonasera dottore. Nell’agosto del 2016, a 27 anni, ho avuto un incidente sul luogo di lavoro, cadendo ho rotto tre denti dell’arcata superiore, i due incisivi centrali e un incisivo laterale. Ho avuto 10 giorni di malattia anche a causa della lesione sul labbro inferiore. L’inail non mi ha riconosciuto alcuna percentuale. Adesso ho deciso di affidarmi ad un patronato per fare ricorso, anche perchè a seguito dell’incidente ho dovuto devitalizzare i due incisivi centrali, dalla tac è emersa una lesione apicale ossea che richiede un intervento parodontale con innesto membrana e sostituto osseo. La caduta ha anche spostato i denti per cui dovrò mettere l’apparecchio per una correzione ortodontica e in seguito dovrò applicare delle faccette dentali per coprire i denti che sono rotti a metà (che per ora sono ricostruiti in maniera provvisoria). Inoltre a distanza di quasi un anno riporto una cicatrice visibile su tutto il contorno del labbro inferiore.
L’inail mi ha soltanto riconosciuto il rimborso spese (che mi pagheranno solo dopo aver presentato le ricevuto) sulla base di un preventivo che mi hanno chiesto di presentare 3 giorni dopo l’incidente, ma che adesso è notevolmente aumentato a seguito dei nuovi risultati della tac.
Tramite il ricorso del patronato crede sia possibile che mi vengano riconosciuti dei punti utili ad un risarcimento?
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali Saluti
Buona sera Dottore, ho subito in infortunio. Una frattura bimalleolare a più frammenti operata con inserimento di placca e 6 viti nel perone e 2 da 5mm e 4 mm nella tibia, con cicatrici da 5 e 10 cm…mi è stat diiagnosticata anche una diastasi, ho problemi nella postura del piede che tende all’interno e poca sensibilità alle ultime dita del piede, a giorni farò la seconda visita medico legale perché alla prima non era ancora in grado di stabilire il danno, ora vorrei un parere su quanto potrebbe essere il mio punteggio ho 22 anni… attendo sue notizie e la ringrazio in anticipo. Cordiali Saluti Dominique
Buonasera.
Delle 3 domande, solo ad una mi è possibile rispondere con affidabilità.
Nel caso specifico, se alla fine dell’inabilità di competenza INAIL lei, supportata dal suo medico di famiglia, ritenga di non poter ancora rientrare al lavoro, può proseguire il periodo di astensione dal lavoro usufruendo di malattia INPS. Naturalmente le raccomando di porre attenzione al periodo di comporto previsto dal suo contratto di lavoro evitando, nei limiti del possibile, di superarlo in quanto potrebbe essere passibile di licenziamento.
Sulla percentuale di danno biologico riconoscibile non sono in grado di rispondere; si tratta di menomazioni multiple la cui guarigione avverrà anche con esiti funzionali (speriamo lievi) la cui valutazione può essere fatta solo grazie a visita medico legale diretta. Ma comunque le consiglio di richiedere, ad un patronato ben organizzato, e a percentuale di danno biologico ormai comunicata, una consulenza del loro medico legale per valutare la possibilità di richiedere, con ricorso in collegiale, una maggiore valutazione.
Circa il rientro al lavoro, le posso solo dire che di norma, in caso di danni così elevati, il datore di lavoro dovrebbe farla sottoporre a visita dal medico competente dell’azienda per valutare la sua “idoneità alle mansioni”. In caso di idoneità parziale dovrebbe modificare le sue mansioni per impedire che queste le provochino un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Saluti