Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buon pomeriggio dottor Nicolosi, ho avuto un infortunio il 28/08/2016 mentre mi recavo a lavoro e purtroppo da questa brutta esperienza hanno riscontrato:frattura dell’acetabolo dx, frattura distale di radio ed ulna dx,frattura della mandibola,frattura della costa dx,frattura composta al piatto tibiale ginocchio dx e per finire una cicatrice di circa dieci cm sotto al mento.Ho subito 3 operazioni:all’aall’acetabolo al quale mi hanno messo placche e voti,al polso,dove mi hanno messo in fissatore esterno con 8 ferri che successivamente li hanno rimossi ,alla mandibola,invece,mi hanno messo 2 placche.Sono stata due mesi in ospedale e altri due ricoverata in un centro di riabilitazione e ho continuato le terapie al polso e al ginocchio fino a un mese fa.L’ortopedico ha ritenuto opportuno sospenderle all’acetabolo per sospetto necrosi.Le mie domande sono tre.Secondo lei l’INAIL che punteggio mi potrebbe dare?Se l’ente ritiene che devo rientrare a lavoro ma io non sono pronta posso continuare con la malattia?Mi potrebbe dare qualche consiglio inerente al rientro lavorativo?
La ringrazio in anticipo,Cordiali saluti.
Allora cercherò di lottare con tutte le mie forze e spero di trovar un bravo e tosto dott medico legale che mi aiuti!!
Specialmente perché secondo me per la frattura di diafisi esposta del perone,della frattura di epifisi prossimale esposta della tibia e della rottura del tendine distale del bicipite e della capsula laterale non sono stati conteggiati dato che sull’esito dell’invalidità inail non vengano menzionati.
Esito inail:
La menomazione accertata per il caso attuale è:
Menomazione La menomazione accertata per il caso attuale è ESITI CICATRIZIALE SUL TERZo PROSSIMALE DELLA FACCIA LATERALE DELLA GAMBA Dx ESITI DI LESIONE DELLO SPE coN SEGNI DI DENERVAZIONE E DI soFFERENZA NEUROGENA suBACUTA DI GRADO ASSAI MARCATO AI MM DELLA Loggia antero-esterna.
Buonasera.
In casi come il suo è indispensabile visitare il soggetto, anche perchè una parte molto importante della valutazione è la riduzione dei movimenti della caviglia rispetto all’altra, cosa che a distanza è difficile da valutare correttamenteM anche la vistosità della cicatrice chirurgica ha la sua importanza.
Posso solo dirle che la frattura bimalleolare è valutabile fino all’8%; visto quanto mi riferisce direi che siamo al di sopra di questa percentuale, ma di quanto proprio mi è impossibile definirlo.
Saluti
Salve ho avuto un infortunio sul lavoro dottore ho avuto una frattura bimalleolare tibiale con intervento poi in seguito rimozione della vite sindesmosica mi è rimasto il piede storto la caviglia più grossa di circa 2 cm dell’altra poi fino alla sera la caviglia mi fa male e inizio a zoppicare vistosamente e da 180 giorni che sono in infortunio volevo chiederle quanti punti mi dovrebbero dare
Salve ho avuto un infortunio sul lavoro dottore ho avuto una frattura bimalleolare tibiale con intervento mi è rimasto il piede storto la caviglia più grossa di circa 2 cm dell’altra poi fino alla sera la caviglia mi fa male e inizio a zoppicare vistosamente volevo chiederle quanti punti mi dovrebbero dare
Lottando un poco, si potrebbe fare
In effetti pure il medico legale inail mi ha fatto capire che le visite di revisione servono per togliere punti e non per aumentarli. Comunque appena mi arriva il verbale contatto qualche patronato per farmi seguire da un medico legale e richiedere visita collegiale.
Secondo lei ci sono i presupposti per ottenere 2/3 punti in più?
Buongiorno.
E’ molto raro, nella mia esperienza personale, che in sede di revisione venga aumentata la percentuale riconosciuta.
Consiglio di presentare ricorso con richiesta di collegiale.
L’aggravamento, vista la recente revisione, sicuramente non verrebbe accolto e quindi saremmo allo stesso punto.
Saluti
Buongiorno, infortunio sul lavoro nel luglio del 2013 con lesione completa della testa del perone ,lesione parziale tibia,lesione completa legamento femorale, lesione completa dello Spe e cicatrice di 40 punti livello ginocchio. Dopo 8 mesi chiuso l’infortunio con 23 punti e dopo collegiale 25 punti (solo la lesione dello spe completa è 22 punti e di conseguenza mi sembra comunque un punteggio molto basso)
Ora a distanza di tre anni mi hanno chiamato per la revisione e mi hanno confermato i 25 punti anche se ho portato documenti che
attestano il mio peggioramento: -Elettromiografia che conferma la lesione completa dello spe
-Analisi del passo che segnala un spostamento del bacino e dell’anca dovuto alla compensazione del mio corpo durante la camminata
-Visita fisiatrica che conferma il tutto.
Ora volevo sapere se è possibile andare in collegiale di nuovo oppure chiedere direttamente un aggravamento,dato che secondo il mio punto di vista 25 punti sono veramente troppo pochi,considerando che solo 22 punti è la lesione completa dello Spe. Che ne pensate?
Salve Dottore,
avrei una domanda un pò particolare da farle: ho avuto un incidente sul lavoro e l’Inail mi ha già riconosciuto 12 punti percentuali di invalidità, corrispondendomi la relativa somma di denaro corrispondente alle tabelle INAIL.
Considerando gli evidenti problemi connessi al mio infortunio, mi sono sottoposta a nuova visita medico legale nella quale mi sono stati attribuiti 18 punti di invalidità. In questi casi, se io proponessi ricorso e mi venisse accolto, dovrei restituire la somma già erogata per prendere l’assegno vitalizio oppure potrei trattenere la somma e ricevere anche l’assegno? La ringrazio in anticipo per la risposta!