Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Non posso assolutamente fare una valutazione precisa a distanza, me in casi simili al suo il riconoscimento di una percentuale maggiore del 6% è stata la regola.
Saluti
Buongiorno, le volevo esporre il mio caso. A Maggio ho avuto un ‘infortunio sul lavoro con la rottura composta del piatto tibiale. Dopo la trafila gesso e stampelle sentivo del dolore al piede e dopo la prima valutazione di osteoporosi da non uso mi è stata fatta una risonanza che ha evidenziato la presenza di microfratture a tutte le dita metatarsali e un quadro di algodistrofia. Sono quasi 10 mesi che sono a casa . Purtroppo ancora non riesco a camminare bene causa algodistrofia. Il mio quesito è… in sede di valutazione inail c’e una possibilità che possa arrivare a 6 punti? L’ infortunio mi è stato aperto per il solo piatto tibiale fratturato e solo a distanza di mesi dopo aver tolto gesso e stampelle si sono resi conto che anche le dita dei piedi hanno avuto microfratture possibilmente collegate all’unico evento traumatico. Grazie anticipatamente.
Buonasera.
La tabella di riferimento, quella del DM 38/2000, da queste indicazioni:
288. Perdita anatomica dell’alluce 4%
289. Perdita delle altre dita del piede, a seconda del numero Fino a 4%.
Poichè la perdita funzionale non può essere superiore alla perdita anatomica, a mio parere i deficit funzionali da lei descritti difficilmente saranno valutati in misura uguale o superiore al 6%, soglia minima per ottenere l’indennizzo in capitale.
Saluti
Salve.volevo sapere se esiste un risarcimento per quello che mi è successo. Mi sono infortunato sul posto del lavoro. Diagnosi frattura diafisaria completa dell primo dIto piede. Dopo 3 rx in questi 60 giorni risultava sempre fratturato. E mi sono accorto da pochi giorni che il dito e rimasto bloca a metà. Non piaga piu nel mezzo. E anche quell’altri diti non piegano come quelli del altro piede.il peggio è il police perché a metà del dito non piega quasi per niente.e posibile aver un risarcimento ?fino al 27 sono sempre in infortunio. Grazie mille
Ho capito. Grazie mille
Buonasera.
Ovviamente a distanza è assolutamente impossibile fare una valutazione, oltretutto considerando che ancora non è “guarito”.
Ma una indicazione posso darla.
Si parte dal presupposto che esiste una tabella di riferimento e che nei casi come il suo gli esito sono “funzionali, cioè si ha una riduzione della possibilità di movimento delle articolazioni.
Ma la percentuale prevista per gli esiti funzionali non può mai superare quella prevista per l’amputazione.
Nella tabella si evince:
288. Perdita anatomica dell’alluce 4%
289. Perdita delle altre dita del piede, a seconda del numero fino a 4%
Il 4% quindi nel suo caso, non può essere superato. Per ottenere un indennizzo come danno biologico la percentuale minima è il 6%. Non credo che lei possa riuscire ad ottenere il risarcimento.
Saluti
Salve.io mi sono fatto male sul posto di lavoro schiacciatomi un dito al piede.e la diagnosi del pronto soccorso e frattura diafisaria completa della fp primo raggio.sono stato 30gg in infortunio poi ho rifatto il rx e la visita con ortopedico e risultava ancora rotto e mi hanno dato ancora 15 gg e dopo devo rifare tutto. Al momento sono sempre in infortunio per altri 10 gg.volevo sapere se ho dritto a risarcimento e che punteggio. Grazie mile
La ringrazio molto per la risposta, fortunatamente dopo 4 mesi dall operazione mi sento molto meglio e si può dire che riesco a fare agevolmente qualsiasi movimento senza dolore.
Aspetto la prossima visita all inail dove valuteranno il tutto.
La ringrazio ancora e buona giornata.
Buongiorno.
Nel dubbio che il ringraziamento sia sarcastico, vista l’abbondanza di punti esclamativi, e comunque a beneficio di chi chiede valutazioni medico-legali a distanza, vediamo di far capire cosa implica una valutazione di un danno ad un dito di una mano in ambito di infortunio sul lavoro, ma in realtà anche in ambito di RC (responsabilità civile).
Innanzi tutto si consideri che le dita delle mani sono 10 e la loro importanza da un punto di vista funzionale e quindi valutativo non è uniforme.
Oltretutto si deve considerare anche che la valutazione cambia tra la mano dominante, quindi destra del destrimane e sinistra nel mancino, e la mano non dominante.
Nella tabella valutativa del DM 38/2000, dove sono presenti circa 350 voci valutative, ben 22 fanno riferimento alle dita delle mani.
Per ogni dito è indicata una percentuale per la perdita completa, quindi l’amputazione, per la perdita della falange ungueale, per la perdita delle 2 ultime falangi e per la rigidità completa del dito stesso, naturalmente con percentuali differenti tra mano dominante e non dominante.
Premesso che la valutazione per ogni dito NON può superare quella prevista per l’amputazione completa, nel caso delle rigidità si deve valutare se:
se è una rigidità in estensione o in flessione,
se sono coinvolte tutte le 3 articolazioni del dito (2 per il pollice) o no,
per ciascuna eventualmente qual’è la percentuale di riduzione del movimento rispetto al normale,
nel caso di un dito lungo, se è ridotta anche l’opposizione con il pollice,
se il movimento residuo possibile avviene anche con deviazione laterale (capita spesso per il mignolo),
se il trauma ha anche provocato la presenza di cicatrici visibili.
Tutto ciò premesso, avrei potuto dirle che la forbice valutativa è compresa tra 1% e 9%, ma non avrei affatto risolto il suo dubbio.
Può lei stesso vedere la tabella: http://www.medisoc.it/danno-biologico-inail/
Alla fine le confermo che solo un medico che possa visitarla e valutare direttamente la menomazione è in grado di darle una risposta affidabile.
Per LA MAGGIOR PARTE DELLE MENOMAZIONI E’ IMPOSSIBILE FARE UNA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE AFFIDABILE A DISTANZA.
Saluti
Grazie mille Dott. Salvatore Nicolosi !!!