Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Cominciamo dalla fine.
L’INAIL risarcisce il danno biologico a partire dal 6%.
A distanza è impossibile capire se la valutazione INAIL è corretta, quindi dovrebbe far effettuare una valutazione medico-legale, più conveniente presso un patronato che mette a disposizione gratuitamente il proprio consulente medico.
Saluti
buona sera se qualcuno può aiutarmi ad avere una risposta ho subito un infortunio sul lavoro e inail mi ha dato 2 punti di invalidità ma io il dito non l ho muovo piu come prima cosa devo fare? e poi con questi due punti mi spetta qualcosa da parte di inail?
Buonasera.
Impossibile fare una valutazione precisa, sia perchè siamo a distanza sia perchè ad oggi la guarigione non è avvenuta e quindi ipostumi non si conoscono.
Solo in via indicativa, confrontando quelle che probabilmente potrebbero essere le voci tabellari individuate:
36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche – Fino a 5%
204. Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori – Fino a 25%
306. Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare – Fino a 3%.
L’incertezza è dovuta al reale deficit funzionale dei movimenti della colonna dopo la guarigione. Mooooooolto ad occhio direi tra 15% e 30%, quindi una forbice molto ampia. Solo con visita diretta si può fare una valutazione affidabile.
Saluti
Buongiorno; pcohi mesi fa ho avuto un infortunio alla schiena , sono astato operato e mi sono state bloccate 4 vertebre( da l1 a d10) con 8 viti e 2 barre ed ho una cicatrice di circa 15 cm.
Attualmente sono ancora in infortunio e volevo sapere indicativamente a quanto ammontereanno indicativamente i punti di invalidità.
Premetto che due anni fa mi sono fratturato il secondo metatarso del piede e mi anno dato 2 punti.
La ringrazio anticipatamente
Buonasera.
Il suo è un caso complesso.
Multiple infermità la cui guarigione puo’ avvenire con esiti la cui incidenza funzionale in atto non è valutabile.
Quindi:
1) occorre comunque attendere la guarigione,
2) in assenza di visita diretta, per casi complessi come il suo, è impossibile fare una valutazione.
saluti
Salve dottore.
Il 25 ottobre scorso ho avuto un incidente stradale mentre mi recavo a lavoro.
Vorrei sapere su per giu il mio risarcimento.
Danni riportati sono i seguenti:
Frattura scomposta del naso
Collasso polmonare o meglio pneumotorace non iperteso con relativo intervento per l’inserimento del drenaggio
Frattura scomposta di n°4costole e manubrio sternale
Frattura scomposta arto inferiore dx di astragalo con relativo intervento di riduzione di osteosintesi e dopo 3 mesi altro intervento per togliere i fili di h.
Grazie mille
Buonasera.
Qualunque menomazione è indennizzabile, anche se non inserita nella tabella. La normativa prevede che in caso di assenza della menomazione nella tabella del DM 38/2000 si proceda con un criterio analogico, cioè si cerca di individuarne un’altra somigliante o si valutano i deficit funzionali se questi sono maggiormente rilevanti rispetto alla menomazione anatomica.
Saluti
Buongiorno dottore, ho avuto un infortunio sul lavoro l’8 novembre scorso a seguito del quale ho subito un intervento. La lesione riscontrata è la seguente: disinserzione completa del tendine del tricipite brachiale che appare retratto x circa 2 cm. dall’inserzione sull’olecrano. All’apice del tendine si evidenzia un piccolo frammento distaccato cui corrisponde difetto corticale dell’olecrano in sede di inserzione del tendine. Con l’intervento del 25/11 hanno provveduto alla reinserzione con vite della frattura olecrano con reinserzione tendine tricipite brachiale DS. Attualmente sono in.attesa del secondo ciclo di fisioterapia con flessione del braccio che non va oltre i 100°.Poiché nella tabella non vedo elencate questi tipi di lesione vorrei sapere da lei se effettivamente non sono indennizzabili. Cordialmente barbara
Buonasera.
Il ricorso sulla valutazione dei postumi di un infortunio deve essere fatto in un tempo accettabile; indipendentemente dalle regole e comunque considerando le frequenti eccezioni, direi che oltre i 6 mesi è consiggliabile non presentare ricorso ma procedere ad una richiesta di aggravamento, in termini tecnici, a istanza di “revisione passiva”.
Ma questa va comunque presentata con il supporto di opportuna certificazione medico-legale con descrizione dei postumi e indicazione della percentuale conseguente e quindi la consulenza di un medico specialista o esperto in medicina legale è indispensabile.
A mio parere la procedura più semplice è quella di richiedere questo tipo di prestazione ad un patronato ben organizzato che potrà mettere a disposizione, gratuitamente, il proprio consulente medico-legale per la redazione del certificato, naturalmente se a parere dello stesso medico esistono i presupposti per ottenere un aumento della percentuale di danno biologico.
Circa l’ipertrofia ventricolatre sinistra, nella stragrandissima maggioranza dei casi riconosce cone causa una ipertensione arteriosa di lunga data o comunque qualche altra patologia “normale”.
Uso il termine “normale” impropriamente per distinguere le patologie provocate da un qualche agente presente nel ciclo lavorativo del lavoratore rispetto a quelle che possono insorgere in qualunque soggetto, imdipendentemente dal suo lavoro.
Nel caso dell’INAIL il nasso causativo tra l’attività lavorativa e la patologia deve essere scientificamente provato e comunque con una elevata probabilità; contemporaneamente devono essere escluse altre cause che da sole possano aver provodato l’infermità stessa.
Nel sua caso non sono a conoscenza di mansioni tipiche dell’infermiere professionale in grado di provocare questa patologia. Direi quindi che non ritengo che una ipertrofia ventricolare sinistra possa essere riconosciuta come malattia professionale in un infermiere.
Saluti
Buongiorno dottore sono un infermiera professionale di 50anni dopo uno smontò notte sono caduta procurandomi una frattura pluriframmentaria della rotula tutto questo nel gennaio 2013 mai guarito perche fa sempre male l INAIL mi diede un punteggio di 3 adesso con l esito della risonanza dovvrei iniziare con le infiltrazioni cosa devo fare ricorso o l aggravamento poi nel 2015 mi e stato diagnosticato un ipertrofia ventricolare SN da ndd vorrei sapere se questa patologia può essere valutata come malattia peofessipnale