Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Impossibile fare una valutazione in un momento di fase acuta ma soprattutto è impossibile effettuare questo tipo di valutazioni a distanza.
Solo un medico che possa visitarla, alla guarigione, è in grado di valutare l’eventuale presenza di postumi e la loro consistenza.
Saluti
Salve.
Sono un ragazzo di 23 che ho avuto un incidente con il camion del lavoro ed ho avuto là trauma lombare , di preciso :
Dente epistrofeo , emigabbia toracica sn , spalla colonna Lombosacrale Rx bacino
Non lesioni ossee post-traumatiche in atto Rx-percepibili . Rettilineizzazione della fisiologica Lordosi cercicale con tendenza all’inversione fra C3-C4 . Rettilineizzazione della fisiologica lordosi lombare ed avvallamento delle superfici articolari somatiche L4 e L5.
E quindi in conseguenza ho dovuto ad usare il busto Camp C35 dal 22/09/2016 fino al 11/01/2017,ed proseguo con delle terapie.
Volevo sapere il suo parere se fquale percentualità posso ottenere
Grazie
Grazie Dottore.
Anche le altre dite hanno subito danni ho un deficit e certa rigidità che non posso piegare la mano completamente e il mignolo ha una forma curva e brutta e le altre dita le cicatrici sono poco visibile, con questo freddo la rigidità della mia mano si peggiora.
La ringrazio di nuovo.
Buongiorno.
Se si considera che la “Splenectomia con necessità di accorgimenti terapeutici” è valutabile solo il 9% direi che siamo intorno ad 1-2%.
Saluti
Buongiorno.
La rigidità totale del mignolo della mano dominante è valutabile il 5%.
Bisogna capire quindi se la rigidità è completa, se in realtà le altre dita interessate hanno subito danni funzionali e l’entità delle cicatrici in termini di danno estetico.
Direi, da quello che mi riferisce, che il dubbio sia per valutazione percentualistica intorno al 5-6%.
Non può fare altro che attendere. Ma se deve effettuare ulteriori interventi chirurgici può comunque riaprire l’infortunio.
Saluti
vorrei mettermi in contatto col signor Matteo avendo un caso simile successo a me personalmente sul lavoro riguardante perdita visus a 2 decimi infortunio sul lavoro grazie buona serata.
Salve Dottore.
ho avuto infortunio nell’ambito del lavoro in data 09/07/2016 schiacciamento mano destra in macchinario : Mano destra dominante subamputazione del p 2 del quinto dito + lesione tendine estensore zona 1 e zona 2 del 2.3 e 4 dito.
l’intervento della chirurgia della mano è -5 dito: riduzione e stabilizzazione frattura p 2 con 2 fili k + sutura cute.
-2.3 e 4 dito: sutura tendine estensore.
dopo 5 mesi di infortunio e terapie all’ultimo controllo clinico e rx lo specialista ha riferito che ho una buona articolarità di 2. 3 e 4 dito, rigidità 5 dito da anchilosi post traumatica e devo proseguire con moblizzazione attiva torno se disturbi.
dopo ho fatto l’ultima visita inail che ha chiuso l’infortunio dichiarandomi guarito e che devo aspettare la lettera di menomazione psico-fisica dei postumi rimasti dopo un mese, è passato più di mese senza ricevere la lettera e ho mandato un email al sito dell’inail per chiedere spiegazione, mi hanno risposto subito. questo è quello che mi hanno scritto: la menomazione psico fisica sara valutata tra 6 mesi con una succissiva visita medica , la cui data sara resa nota con apposita comunicazione, la lesione accertata è la seguente TRAUMA DISTALE LUNGHE DITA MANO DX CON LESIONE TENDINEA. le condizioni della lesione non consentono il definitivo accertamento dei postumi ne l’erogazione dell’acconto.
secondo lei perché hanno preso questa decisione?%
qual è il dubbio che hanno avuto nel darmi la percentualita giusta sia fra 5 e il 6 o il 15 el 16%?
cosa devo fare in questo caso? e qual percentualita posso avere secondo lei sappendo che è difficile fare valutazione da lontano?
la ringrazio in anticipo.
Buon giorno. Ho subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale mi é stata embolizzata parte della milza. Quanti punti potrei prendere?
ok grazie …buon anno
Buonasara.
Il nuovo infortunio verrà valutato e quindi le percentuali verranno sommate, anche se non in modo matematico (ad esempio 6+6=11).
Verrà quindi cqlcolato prima l’indennizzo globale e poi le verrà versata una somma pari alla differenza tra il totale e quanto già corrisposto.
Saluti e buon Natale