Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera dottor Nicolosi, ho 34 anni e sono un pescatore della provincia di Catania. Nel luglio 2015 ho fatto richiesta di malattia professionale e qualche mese dopo ricevo l’invito all’INAIL per un primo incontro fissato per il mese di ottobre 2015.
Un mese prima l’incontro(settembre 2015) affronto l’intervento alla spalla dx per frattura cercine e tendine sovraspinoso.
Quindi ad ottobre 2015 ho il primo incontro all’INAIL nel quale costatano usura al lavoro. Seguono altri incontri e sette mesi dopo(maggio 2016) valutano un danno biologico del 6%.
Il patronato INAS che segue la mia pratica contesta tale percentuale e facciamo richiesta di revisione ma siamo all’inizio di novembre 2016 e mi viene rigettata, quindi riconfermano il solo 6%.
Malgrado l’intervento e terapie continue il dolore persiste ed ho iniziato a lavorare solo agli inizi di questo mese. E’ giusta la percentuale assegnatami? Cosa mi consiglia di fare? Il patronato mi consiglia un incontro all’INAIL con la presenza del nostro medico legale.
Buonasera.
A distanza mi è impossibile essere preciso, ma possiamo capire qualcosa visionando quello che prevede la tabella delle menomazioni:
263. Anchilosi rettilinea dell’indice d. 8% – n.d. 5%
d. sta per dominante, quindi arto sinistro nel mancino e destro nel destrimane.
Assumendo che lei non sia mancino, il blocco completo delle articolazioni interfalangee del dito indice della mano sinistra è valutabile al massimo il 5%; quindi, se ad esempio il movimento fosse ridotto della metà, la valutazione sarebbe 2-3% circa. Nel suo caso specifico, solo con visita diretta è possibile capire se le articolazioni sono in anchilosi, cioè funzionalmente o anatomicamente bloccate e sono parzialmente mobili.
Circa la cicatrice, andrebbe anche questa visionata per una migliora valutazione, ma, molto approssimativamente, direi che è valutabile 1-2 punti percentuali.
Concludendo, non sono in grado di fare una valutazione affidabile complessiva a distanza ma spero di averle fatto capire l’ordine di grandezza della percentuale riconoscibile.
Saluti
In più la noccola è quasi sempre molto gonfia, e quando la sforzo cambia pure colore tendente al violaceo.
Buonasera dott. Nicolosi, il 30 agosto mi sono fatto male a lavoro facendomi una lesione completa del tendine estensore del dito indice della mano dinistra e in più leione della capsula articolare.
Ovviamente sono stato operato, e dopo due mesi, il 24 ottobre, mi hanno fatto rientrare a lavoro.
Ad oggi convivo con dolore continuo al dito, in più mi sta leggermente piegato ad uncino, e quando chiudo la mano facendo il classico pugno, il dito mi sta sopraelevato rispetto alle altre dita.
Secondo lei a quanto ammonta la percentuale di danno biologico (dato che ho una bella cicatrice che mi circonda totalmente la noccola) e il danno permanente che mi porterò dietro tutta la vita?
Premetto che sono molto giovane, ho solo 21 anni.
Buonasera.
Le percentuali non sono quelle da lei indicate.
In ambito INAIL (c’è, mi ero sbagliato — chissà a cosa pensavo quel giorno):
295. Esiti di rottura, parziale o totale, del tendine d’Achille, trattati chirurgicamente Fino a 8%
In ambito ANIA, addirittura, poichè si tratta di una lesione che prevede una preesistente “debolezza” del tendine, non sarebbe neppure indennizzabile secondo i contratti standard dell’infortunistica privata — ma la tabella valutativa ANIA si riferisce all’infortunistica privata e non ha nulla a che vedere con l’INAIL.
La ringrazio per la Sua gentile risposta. Secondo la Sua esperienza è possibile che si possa arrivare ad una valutazione del 15%? Le chiedo questo perché su internet ho trovato che la lesione con rottura del tendine di’Achille produce una invalidità permanente parziale, valutabile scolasticamente nel 10% circa, ANIA o 15% circa INAIL.
La ringrazio anticipatamente per la Sua gradita risposta.
Salve ho subito infortunio sul lavoro taglio di coltello,sono stato operato al tendine del dito indice visto che con il taglio lo avevo lacerato,3 giorni di ospedale e ora sono in malattia a casa come funziona per il rimborso??
Prenderò qualcosina secondo lei?
Grazie mille
Buonasera.
E’ impossibile darle una risposta affidabile in quanto la percentuale dipenderà soprattutto dall”eventuale riduzione dei movimenti del pollice, cosa che a distanza non può essere valutata, tanto più adesso che siamo ancora in una fase in cui la guarigione clinica non è avvenuta.
Saluti
Buongiorno Dott.Nicolosi il 4 ottobre ho avuto un intervento chirurgico del tendine estensore del 3 dito mano sx,ad oggi sono ancora in infortunio quindi circa da 40 gg volevo chiederle grossomodo che percentuale di indennizzo potrebbe darmi l’INAIL per il tendine e annessa cicatrice!
In attesa di una sua risposta cordiali saluti.
Buonasera.
In assenza di visita diretta e considerando che attualmente non è possibile valutare come evolverà il processo di guarigione, non è possibile dare una risposta affidabile.
Ma comunque, in casi come il suo è sempre necessario procedere a visita medico-legale prima di dare un parere.
Saluti